14.4188 · Interpellanza · 2014-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In relazione al divieto di lavoro per stranieri che studiano presso scuole universitarie private invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Condivide l'opinione secondo cui tale divieto di lavoro costituisce una discriminazione?
2. È disposto ad abolire questa discriminazione in collaborazione con le scuole universitarie private?
3. Quali prestazioni preliminari ritiene dovrebbero fornire le scuole universitarie private per impedire eventuali abusi?
4. Quali standard ritiene dovrebbero essere soddisfatti? Da chi?
5. Reputa possibile che le associazioni di categoria, in particolare la Federazione svizzera delle scuole private, fungano da partner per l'elaborazione di tali standard?
Begründung
Attualmente gli stranieri che studiano presso scuole universitarie private sono discriminati poiché non possono lavorare in parallelo allo studio. Questa discriminazione si fonda sul fatto che gli atenei privati non figurano sull'elenco della Conferenza dei rettori delle università svizzere, che serve manifestamente alle autorità come riferimento per il rilascio di permessi di lavoro agli studenti stranieri. In tal modo questi ultimi risultano svantaggiati a causa dell'ateneo presso cui studiano, ragione irrilevante per il rilascio di un permesso di lavoro.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il Consiglio federale ritiene che non vi sia discriminazione tra gli studenti stranieri delle varie scuole universitarie per quanto riguarda il divieto di lavoro (art. 8 cpv. 2 della Costituzione). Il criterio di distinzione sul quale poggia la diversità di trattamento tra gli studenti stranieri non è il fatto che la scuola sia pubblica o privata, bensì l'accreditamento dell'istituto da parte delle autorità svizzere. Anche gli studenti stranieri delle scuole private accreditate come università o scuole universitarie professionali in virtù dell'articolo 30 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa accessoria agli studi. Peraltro, tutte le istituzioni svizzere hanno la possibilità di farsi accreditare conformemente all'articolo 30 LPSU. La diversità di trattamento si fonda su un criterio oggettivo e pertanto non costituisce una discriminazione.
3.-5. Il Consiglio federale è disposto a esaminare le domande 3 e 4 dell'autore dell'interpellanza insieme alla Federazione svizzera delle scuole private e ai competenti servizi federali (SEFRI e SEM) e cantonali, tenendo conto della regolamentazione sull'attività accessoria degli studenti.
Risposta del Consiglio federale.