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14.4190 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha indicato il collegamento del sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera con quello dell'UE quale soluzione per rimediare alla difficile situazione delle imprese che partecipano al sistema di scambio svizzero. A suo avviso, fino a che non verrà realizzato detto collegamento, la base legale vigente costituisce una soluzione transitoria che consente di attenuare i casi di rigore nell'ambito del sistema di scambio delle emissioni. Tuttavia, l'attuazione della regolamentazione del caso di rigore non è affatto chiara. Le condizioni di partecipazione sono estremamente aperte e formulate in modo ambiguo. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come può il Consiglio federale garantire che la regolamentazione del caso di rigore costituisca una soluzione transitoria trasparente e comprensibile per tutte le parti interessate?

2. Con riferimento alla regolamentazione del caso di rigore, cosa bisogna intendere con offerte inferiori al prezzo di mercato? In altre parole, quali sono i valori di riferimento utilizzati (in Svizzera, nell'UE e a livello internazionale)? Come viene valutata all'esterno la redditività di un'impresa? Come devono essere combinati i fattori determinanti e come vengono ponderati in vista della decisione?

3. Come garantirà il Consiglio federale che il collegamento del sistema svizzero con quello dell'UE avvenga il più rapidamente possibile?

4. Il calendario (chiusura dei negoziati tecnici nel 2014) potrà essere rispettato?

5. Se il collegamento con il sistema dell'UE non dovesse essere realizzato entro la primavera 2016, il Consiglio federale è disposto a venire incontro alle imprese interessate attenuando la clausola relativa al caso di rigore?

Begründung

L'articolo 55a dell'ordinanza sul CO2 entrata in vigore il 1° dicembre 2014 che disciplina il caso di rigore non è sufficiente. Le imprese che vogliono far valere un caso di rigore per l'anno 2014 devono presentare la loro domanda entro il 31 marzo 2015. A tal fine, dovrebbero aver utilizzato tutti i loro diritti d'emissione (compresi quelli dell'anno successivo) e i loro certificati di riduzione delle emissioni (fino al 2020). Inoltre, nell'ambito della vendita all'asta, dovrebbero aver fatto delle offerte ai prezzi di mercato per la quantità di diritti d'emissione necessaria. Infine, devono provare che l'acquisizione dei diritti di emissione mancanti al di fuori di vendite all'asta pregiudicherebbe notevolmente la loro competitività.

I criteri di valutazione non sono noti, in particolare quelli che devono consentire all'UFAM di giudicare la competitività di un'impresa.

La mancata certezza della pianificazione pregiudica notevolmente le imprese.

Stellungnahme des Bundesrates

Fino a che non verrà realizzato l'auspicato collegamento del sistema di scambio di quote di emissione (SSQE) della Svizzera con quello dell'UE, le imprese la cui competitività è notevolmente pregiudicata dall'acquisizione dei diritti d'emissione mancanti nel sistema di scambio svizzero possono beneficiare dalla regolamentazione del caso di rigore secondo l'articolo 55a dell'ordinanza sul CO2 (RS; 641.711). Detto articolo consente alle imprese di ripiegare su certificati esteri di riduzione delle emissioni relativamente convenienti nonché su diritti d'emissione europei, superando dunque la soglia massima consentita, al fine di coprire le emissioni effettive. Affinché una domanda di valutazione quale caso di rigore possa essere autorizzata, l'impresa deve dimostrare di aver tentato di acquistare diritti d'emissione svizzeri ai prezzi di mercato nell'ambito di vendite all'asta o transazioni commerciali. Deve altresì dimostrare di aver già esaurito la quantità di certificati di riduzione delle emissioni ammessa e di necessitare di tutti i diritti d'emissione assegnati sul conto per gestori al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 55 dell'ordinanza sul CO2.

1./2. Nella sua comunicazione sul sistema di scambio di quote di emissione, l'UFAM, in veste di autorità esecutiva, ha descritto le condizioni necessarie affinché la domanda relativa a un trattamento quale caso di rigore venga valutata positivamente. Per aumentare ulteriormente la trasparenza e garantire che le imprese presentino le loro domande specifiche relative a un trattamento quale caso di rigore secondo le stesse modalità, l'UFAM mette a disposizione un modello standardizzato. A marzo 2015, inoltre, l'UFAM pubblicherà sul suo sito Internet una pubblicazione che illustra l'esecuzione della regolamentazione del caso di rigore.

Per la valutazione del prezzo di mercato dei diritti d'emissione, il Consiglio federale si orienta in base al prezzo fissato dall'UE l'anno precedente come pure sul prezzo di vendita all'asta medio ponderato per un diritto d'emissione svizzero. La tassa sul CO2 applicata ai combustibili viene rimborsata alle imprese SSQE esentate dalla stessa. In questo contesto, la valutazione tiene conto del rapporto tra la tassa sul CO2 rimborsata e i costi dei diritti d'emissione necessari per il conseguimento degli obiettivi specifici dell'impresa in questione.

Se un'impresa SSQE è esposta al rischio di rilocalizzazione all'estero della produzione a causa dei costi del CO2 ("carbon leakage"), il prezzo di mercato si situa per lo più nel margine inferiore della fascia.

La valutazione della redditività e del pregiudizio della competitività nell'ambito dell'acquisizione di diritti d'emissione avviene in base all'autovalutazione dell'impresa SSQE riportata nel modulo di domanda. In questo contesto, l'UFAM considera in particolare l'esposizione del richiedente al rischio di "carbon leakage", l'intensità degli scambi con l'estero del richiedente (p. es. quota delle esportazioni), se i prodotti e i servizi del richiedente sono a rischio di sostituzione e se il richiedente presenta un potenziale di riduzione del CO2 sopportabile sotto il profilo economico (costi di abbattimento marginali inferiori al prezzo di mercato). Tenuto conto della struttura economica eterogenea dei potenziali casi di rigore, il Consiglio federale non reputa opportuno definire a priori la ponderazione degli indicatori sulla redditività sopra menzionati.

La decisione in merito a una domanda di valutazione di un caso di rigore va motivata e disposta.

3./4. Sebbene i negoziati con l'UE in relazione al collegamento del sistema di scambio di quote di emissione svizzero con quello europeo siano a buon punto, sono ancora aperti e non hanno potuto essere conclusi nel 2014. Per l'UE la firma di un accordo resta comunque vincolata a una soluzione alla questione della libera circolazione delle persone.

5. Una volta autorizzata, la regolamentazione del caso di rigore si applica fino alla fine del 2018. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario adeguare detta regolamentazione.

Risposta del Consiglio federale.