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14.4191 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alla luce dei problemi manifestatisi nell'attuazione del finanziamento delle cure conformemente alle norme vigenti e più volte deplorati dal sorvegliante dei prezzi, chiedo al Consiglio federale in quali ambiti occorra precisare le basi giuridiche del finanziamento delle cure affinché sia possibile:

1. eliminare la tendenza agli abusi più volte criticata dal sorvegliante dei prezzi;

2. rafforzare l'obbligo di vigilanza dei cantoni non soltanto sull'autorizzazione a esercitare delle case di cura, ma anche sulla loro gestione aziendale;

3. regolamentare in accordo con i cantoni il finanziamento residuo delle spese di cura, in modo da evitare lacune di copertura e contributi eccessivi;

4. regolamentare in accordo con i cantoni l'accertamento del bisogno di cure e la contabilità analitica, tenendo conto delle esigenze di trasparenza e di analisi comparativa dei costi;

5. paragonare la qualità delle cure e dell'assistenza offerte dalle case di cura e garantire requisiti minimi di qualità.

Begründung

Non è la prima volta che il sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans critica l'attuazione del finanziamento delle cure. I suoi ultimi rapporti evidenziano svariate problematiche, quali i diversi disciplinamenti cantonali del finanziamento residuo, la mancata armonizzazione dei sistemi di rilevazione del bisogno di cure, gli elevati oneri finanziari a carico dei pazienti delle case di cura in alcuni cantoni, la violazione del diritto federale da parte di cantoni che, gonfiando le spese per le prestazioni di assistenza, si sottraggono all'obbligo di finanziamento residuo, ecc. La "Sonntags-Zeitung" del 7 dicembre 2014 riporta citazioni di esperti in materia, quali la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS e Curaviva, che non possono essere ignorate. Il domenicale riferisce che nel 2015 la Confederazione intende prendere in esame le lacune del sistema, mirando tra l'altro a fare luce sulle ripercussioni del nuovo finanziamento delle cure sulle case di cura. L'analisi dovrebbe vertere anche sulla situazione delle persone bisognose di cure e sulla qualità delle prestazioni di cura e di assistenza, il che implica automaticamente l'esame della situazione e dell'effettivo del personale delle case di cura. In particolar modo, si dovrà stabilire come, con quale frequenza, da chi e con quali criteri dovrà essere controllata la qualità delle prestazioni di cura e di assistenza. In ultima analisi si tratterà di creare trasparenza affinché le persone anziane e le loro famiglie possano scegliere la casa di cura sulla base di criteri di qualità pubblici.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il nuovo finanziamento delle cure prevede un contributo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), una partecipazione limitata degli assicurati e il disciplinamento del finanziamento residuo da parte dei cantoni. Il legislatore ha prescritto ai cantoni di attuare il nuovo sistema in modo da assumere i costi non coperti dall'assicurazione. Con il suo intervento mirava a proteggere gli ospiti delle case di cura da partecipazioni ai costi ingiustificate. Il Consiglio federale è consapevole di quanto sia importante che i cantoni garantiscano il finanziamento residuo e del rischio rappresentato dal trasferimento di costi di cura. È in corso di preparazione una valutazione del nuovo sistema di finanziamento delle cure che permetterà di tracciare un bilancio critico e trasparente della situazione.

2. L'articolo 39 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) conferisce ai cantoni la competenza di autorizzare le case di cura a esercitare a carico dell'AOMS. Ai fini della sicurezza e della qualità della copertura, i cantoni devono quindi verificare che le case di cura dispongano del personale specializzato necessario (art. 39 cpv. 1 LAMal) e adempiano le condizioni d'iscrizione nell'elenco. D'altra parte, secondo la Costituzione federale, le cure e la polizia sanitaria sono compito dei cantoni. Spetta dunque ai cantoni, nel quadro dei loro compiti di polizia sanitaria, rilasciare pertinenti autorizzazioni d'esercizio e sorvegliare le case di cura.

3. Il Parlamento ha deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare Egerszegi-Obrist 14.417, "Correttivi da apportare al finanziamento delle cure", che chiede tra l'altro di disciplinare il finanziamento residuo e di distinguere le prestazioni di cura da quelle di assistenza. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati può quindi elaborare un disegno di atto normativo con proposte di soluzione. In adempimento dei postulati Bruderer Wyss 12.4099, "Chiarire nella LAMal la competenza della copertura dei costi residui delle degenze in case di cura extracantonali analogamente alla LPC" e Heim 12.4051, "Finanziamento residuo delle degenze in case di cura extracantonali" è inoltre in preparazione un rapporto del Consiglio federale sul finanziamento residuo in caso di degenza in una casa di cura extracantonale. La sua presentazione è prevista entro la fine di maggio del 2015. Nel rapporto dovrà essere accertato se al riguardo è necessario un adeguamento della LAMal.

4. I contributi dell'AOMS di cui all'articolo 7a capoverso 3 dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31) sono già un primo passo vero l'armonizzazione. Definendo un numero di livelli di bisogno, infatti, il Consiglio federale ha posto le basi della trasparenza e aperto la strada all'allineamento dei sistemi. Considerato il problema della comparabilità di sistemi concepiti in base a criteri diversi, come già menzionato nel parere in risposta alla mozione 13.4217 Humbel, "Introduzione di un sistema uniforme di rilevazione delle prestazioni di cura", il governo ritiene preferibile armonizzare i sistemi vigenti piuttosto che definire un nuovo sistema uniforme. Va tuttavia rilevato che nel dicembre del 2014 la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ha informato il Dipartimento federale dell'interno di non voler più partecipare ai lavori di armonizzazione dei sistemi. Si tratta ora di decidere come proseguire, considerando anche la possibilità di istituire un sistema uniforme che sostituisca tutti i sistemi attualmente vigenti.

Per quanto riguarda la contabilità analitica, le pertinenti disposizioni dell'ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione-malattie (OCPre; RS 832.104) fissano condizioni per la trasparenza secondo un metodo uniforme. L'OCPre prevede in particolare che i costi siano determinati e imputati ai diversi settori in modo trasparente mediante strumenti adeguati (p. es. un'analisi del tempo di lavoro specifica per case di cura). Il Consiglio federale è disposto ad affrontare insieme ai cantoni e alle associazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori la questione di come imporre l'attuazione di questi obiettivi.

5. Come già sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale 12.3333, "Garanzia della qualità. Creare le basi per paragonare le prestazioni delle case per anziani e di cura", le attività della Confederazione si concentrano sulle cure secondo la LAMal, che rappresentano solo una parte delle prestazioni delle case di cura. La copertura sanitaria, e quindi le case di cura, sono di competenza dei cantoni, che sono tenuti a effettuare la pianificazione sulla base di criteri di qualità ed economicità. Quanto allo sviluppo di indicatori di qualità nazionali per le case di cura, il governo ricorda che la strategia federale della qualità nel sistema sanitario svizzero comprende anche le cure dispensate nelle case di cura e che la base legale per la raccolta e la pubblicazione dei dati necessari è costituita dall'articolo 22a LAMal. Per le prestazioni di cura secondo la LAMal, l'Ufficio federale della sanità pubblica - in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità - sostiene un progetto diretto da Curaviva Svizzera finalizzato alla rilevazione di dati per la pubblicazione degli indicatori di qualità medici.

Risposta del Consiglio federale.