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14.421 · Iniziativa parlamentare · 2014-06-11

Liquidato

Ausgangslage

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Parlamento è invitato a modificare le leggi pertinenti in modo da consentire alle Camere federali di approvare le ordinanze d'esecuzione del Consiglio federale relative ad atti legislativi importanti. Questi ultimi devono poter prevedere il diritto per il Parlamento di pronunciarsi sulle ordinanze d'esecuzione approvandole. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, tale approvazione avviene senza possibilità di modifica e senza un esame dettagliato delle diverse disposizioni di esecuzione.

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Parlamento è invitato a modificare le leggi pertinenti in modo da consentire alle Camere federali di approvare le ordinanze d'esecuzione del Consiglio federale relative ad atti legislativi importanti. Questi ultimi devono poter prevedere il diritto per il Parlamento di pronunciarsi sulle ordinanze d'esecuzione approvandole. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, tale approvazione avviene senza possibilità di modifica e senza un esame dettagliato delle diverse disposizioni di esecuzione.

Begründung

Di frequente constatiamo che nelle ordinanze del Consiglio federale la volontà del legislatore non è completamente rispettata. L'amministrazione tenta sempre più spesso di ottenere, attraverso le ordinanze d'esecuzione, ciò che il legislatore le ha rifiutato. Tale modo di agire porta a un abuso del margine di manovra che il Parlamento lascia al governo. Rimediare a posteriori a tale abuso per via legislativa è spesso lungo e faticoso. È quindi necessario trovare una soluzione a questo problema. La possibilità di introdurre, già nelle leggi in discussione, un'approvazione complessiva delle ordinanze del Consiglio federale da parte del Parlamento sarebbe uno strumento adeguato per rimediare a tali abusi nel rispetto del principio della separazione dei poteri e garantirebbe un uso adeguato del margine di manovra che il legislatore concede all'esecutivo. Tale modo di agire permette di evitare il carattere sanzionatorio di un diritto di veto semplice come quello previsto nel cantone di Soletta e chiesto con l'iniziativa parlamentare Müller Thomas 09.511, accolta dal Consiglio nazionale ma respinta dal Consiglio degli Stati. Alcuni cantoni, in particolare il cantone di Uri, il cantone del Vallese e il cantone dei Grigioni, hanno norme simili e ne sono soddisfatti.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio degli Stati, 24.09.2015

CSt: ordinanze, no diritto di veto parziale per parlamento

(ats) No a un diritto di veto, anche se solo parziale, del parlamento nei confronti delle ordinanze del Consiglio federale. Ne è convinto il Consiglio degli Stati che per 22 voti a 20 ha respinto un'iniziativa parlamentare del "senatore" Jean-René Fournier (PPD/ VS).

Nelle intenzioni del Vallesano, per determinati atti legislativi l'Assemblea federale dovrebbe poter approvare le ordinanze d'esecuzione.

Per la maggioranza, però, simili strumenti rallenterebbero eccessivamente l'attività legislativa, offrendo alle lobby un'ulteriore possibilità di influsso sulla legislazione.

Stando al plenum, il parlamento dispone già della possibilità di partecipare alla preparazione delle ordinanze del Consiglio federale: può infatti inserire in una legge riserve di approvazione delle ordinanze.

Le commissioni parlamentari, inoltre, hanno anche il compito di esercitare efficacemente il diritto di consultazione di cui dispongono nei confronti dei progetti di ordinanza del Governo.