14.4217 · Mozione · 2014-12-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le disposizioni che s'impongono affinché la carne (compresa quella importata) di animali trattati con ormoni sintetici sia bandita dai nostri scaffali.
Nel 2013 sono state importate e vendute in Svizzera 1178 tonnellate di manzo agli ormoni. Questo perché la somministrazione di ormoni sintetici agli animali per stimolarne la crescita è una pratica assai diffusa all'estero (in particolare negli Stati Uniti, in Australia e in Canada), mentre è vietata nell'agricoltura praticata nel nostro Paese.
Il consumo di carne agli ormoni è tutt'altro che innocuo: non dimentichiamo che residui ormonali sono presenti nei prodotti carnei di cui ci cibiamo. Ad alcune di queste sostanze, come il 17-beta estradiolo, sono attribuiti effetti cancerogeni. È per questo che la Svizzera non tollera, sul proprio territorio, il trattamento del bestiame con simili sostanze. Ed è per la stessa ragione che l'Europa ha vietato questa pratica e anche l'importazione di carne prodotta in allevamenti che somministrano ormoni sintetici ai loro animali.
Una determinata pratica è e resta problematica a prescindere dal fatto che sia diffusa all'estero e vietata in Svizzera. Lo stesso vale per la carne agli ormoni: quella prodotta all'estero ha esattamente gli stessi effetti, sulla nostra salute, di quella indigena. L'esempio europeo prova che è possibile vietare l'accesso al mercato a prodotti carnei suscettibili di contenere residui ormonali, poiché i rischi sanitari per i consumatori sono ritenuti inaccettabili. In un periodo come quello attuale, in cui il tema del trattamento del bestiame da reddito con antibiotici suscita accese discussioni nel nostro Paese, occorre mostrarsi coerenti anche nel settore degli ormoni sintetici e adeguare le nostre disposizioni affinché per i prodotti d'importazione e quelli locali valgano le stesse regole.
Va inoltre sottolineato che il trattamento del bestiame con ormoni sintetici rientra in un tipo di agricoltura intensiva e industriale che è agli antipodi di quella che cerchiamo di promuovere in Svizzera, in cui il rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali sono in primo piano. È quindi lecito considerare con occhio critico questo tipo di allevamento improntato alla massima produttività e bandito dalla nostra agricoltura - non da ultimo per i problemi sanitari che pone ai consumatori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il codex alimentarius dell'Organizzazione mondiale per la sanità e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, singoli ormoni definiti con precisione e classificati come innocui per la salute possono essere utilizzati per accrescere le prestazioni degli animali da reddito. In base a questi standard internazionali, in Paesi come gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada l'uso di ormoni negli animali da reddito è permesso, a condizione che se ne interrompa la somministrazione per un determinato periodo prima della macellazione e che al momento di quest'ultima le sostanze non siano più rilevabili oppure non siano superate le concentrazioni massime fissate dal codex alimentarius.
In Svizzera è vietato somministrare sostanze ormonali agli animali da reddito da decenni (allegato 4 dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario; RS 812.212.27). Le importazioni di carne di manzo trattata con ormoni conforme agli standard internazionali stabiliti dal codex alilmentarius sono invece possibili. Tuttavia vigono regole severe, come la caratterizzazione specifica e la rintracciabilità ininterrotta. In questo modo la Svizzera rispetta gli obblighi internazionali disciplinati dall'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21). L'UE ha vietato l'importazione di carne agli ormoni, ma un gruppo di esperti (panel) dell'Organizzazione mondiale del commercio ha ritenuto inammissibile questo divieto e ha autorizzato gli Stati Uniti e il Canada ad applicare dazi maggiorati. Le parti hanno quindi concordato una soluzione conciliativa, in virtù della quale l'UE può concedere agli Stati non membri un volume supplementare di importazioni esente da dazi di 45 000 tonnellate di carne di manzo in cambio dell'esonero dai dazi maggiorati. Nel caso in cui il contingente non fosse esaurito, gli Stati Uniti e il Canada hanno la facoltà di reintrodurre i dazi maggiorati.
Se anche la Svizzera emettesse un divieto di importazione, è probabile che gli Stati Uniti e il Canada in particolare richiedano l'estensione della decisione del panel anche per la Svizzera. Quest'ultima potrebbe allora vedersi confrontata con dazi maggiorati pari (almeno) a 30 milioni di franchi all'anno. Anche un'eventuale soluzione conciliativa come quella pattuita dall'UE comporterebbe gravi conseguenze per la Svizzera. Secondo un'estrapolazione lineare calcolata in base alla soluzione dell'UE, andrebbe accordato un volume supplementare di importazioni esente da dazi di circa 9000 tonnellate all'anno, che a sua volta comporterebbe perdite doganali di circa 75 milioni di franchi all'anno. In uno scenario di questo tipo, ci si dovrebbe attendere un'importazione supplementare di tagli pregiati di oltre 5600 tonnellate all'anno. Questa quantità supplementare di tagli pregiati importati metterebbe sotto pressione i prezzi svizzeri del bestiame da macello della specie bovina.
Considerato quanto precede e alla luce della ponderazione degli interessi, il Consiglio federale resta a favore del rispetto degli obblighi internazionali della Svizzera e pertanto è contrario a un divieto di importazione di carne bovina trattata con ormoni, che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, non rappresenta un pericolo per la salute. L'obbligo di dichiarazione per le carni di questo tipo vigente in Svizzera (art. 2 dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole; RS 916.51) garantisce la trasparenza e le informazioni necessarie affinché i consumatori possano decidere a favore o contro l'acquisto di simili prodotti. Il Consiglio federale, tuttavia, intende precisare ulteriormente le prescrizioni sulla dichiarazione nell'ambito delle disposizioni esecutive della nuova legge sulle derrate alimentari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.