14.4221 · Interpellanza · 2014-12-12
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Uno dei più importanti cambiamenti proposti nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito è costituito dagli impieghi dell'esercito all'interno del Paese. Il Consiglio federale propone di consentire dal punto di vista giuridico l'impiego dell'esercito all'interno del Paese, inserendolo nell'articolo 1 capoversi 3-5 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare, LM), e suggerisce una possibile regolamentazione di simili impieghi nell'articolo 52.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali scenari, piani e concetti sono già disponibili per impiegare l'esercito all'interno del Paese? Se non esistono scenari, piani o concetti, a quali condizioni il Consiglio federale pensa di ordinare impieghi dell'esercito all'interno del Paese?
2. Che cosa intende per "compiti di importanza nazionale"? Su richiesta per esempio del cantone di Zurigo, impiegherebbe l'esercito in occasione di una manifestazione del 1° maggio o della finale di coppa? O lo impiegherebbe su richiesta per esempio del cantone di Berna in occasione di una dimostrazione nazionale o della gara di sci del Lauberhorn?
Begründung
La proposta di impiegare l'esercito all'interno del Paese per gestire "compiti di importanza nazionale" e per appoggiare le autorità civili rappresenta una profonda frattura con le basi legali finora in vigore per i campi d'attività dell'esercito. Mentre nell'attuale legge militare l'appoggio militare a favore delle autorità civili viene regolamentato come caso eccezionale, nelle modifiche proposte sembra diventare la regola, il che risulta in piena contraddizione con il vero compito dell'esercito e con la separazione tra compiti civili e militari.
In particolare per quanto concerne la questione del finanziamento, si delinea il rischio che delle feste popolari vengano sostenute a spese dei contribuenti. Un altro problema nasce poi se in questo modo si stabilisce per legge un finanziamento incrociato delle autorità di sicurezza cantonali, i cui effettivi sono cronicamente insufficienti. Con riferimento a recenti esercitazioni dell'esercito quali "Stabilo Due", incombe altresì la minaccia di un impiego dell'esercito contro cittadini critici o contro i partecipanti a manifestazioni. Come ha constatato il professor Müller, docente di diritto in materia di sicurezza e polizia, ciò consentirebbe di impiegare l'esercito contro la popolazione svizzera. Questo utilizzo dell'esercito comporta notevoli rischi, perché di norma un simile impiego dell'esercito all'interno del Paese non deve essere consentito.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 1 capoversi 3-5 e l'articolo 52 del disegno di modifica della legge militare non costituiscono la base per cosiddetti "impieghi dell'esercito all'interno del Paese". Sulla base di queste disposizioni, la truppa presta principalmente appoggio nei seguenti ambiti: lavori di montaggio e smontaggio, trasporti, disciplinamento della circolazione, servizio sanitario, trasmissioni, materiale e infrastruttura. In base all'articolo 52 capoverso 5 l'appoggio è prestato senza armi. Compiti che presuppongono i poteri di polizia sono di conseguenza esclusi. L'articolo 52 in combinato disposto con l'articolo 1 capoversi 3-5 ha semplicemente lo scopo di creare la base legale formale finora mancante per le prestazioni d'appoggio dell'esercito a favore di attività civili o fuori del servizio fornite da anni sulla base dell'ordinanza concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAMM; RS 513.74).
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. Il Consiglio federale non dispone di scenari, piani o concetti in materia di impieghi dell'esercito all'interno del Paese. Simili impieghi sarebbero ipotizzabili unicamente in caso di gravi minacce per la sicurezza interna (cfr. art. 58 cpv. 2 Cost.) e nella situazione attuale sono pertanto molto improbabili. Inoltre, secondo il diritto vigente (cfr. art. 76 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con gli art. 77 e 83 cpv. 2 LM) e anche dopo l'ulteriore sviluppo dell'esercito (le disposizioni menzionate rimangono invariate) la competenza per ordinare simili impieghi incombe di principio all'Assemblea federale.
2. Per "compiti di importanza nazionale" il Consiglio federale intende i compiti il cui adempimento è nell'interesse del Paese e della sua popolazione o perlomeno di una gran parte di essi. Si tratta in primo luogo di grandi manifestazioni sportive nazionali e internazionali in Svizzera e di manifestazioni culturali. Un impiego d'appoggio conformemente a quanto indicato nella premessa introduttiva sarebbe pertanto ipotizzabile a favore degli organizzatori delle gare del Lauberhorn o della finale di coppa, purché le altre condizioni di cui all'articolo 52 del disegno di modifica della legge militare siano rispettate. Per contro l'esercito non può essere impiegato sulla base dell'articolo 52 del disegno di modifica della legge militare per appoggiare la polizia in occasione di dimostrazioni.
Risposta del Consiglio federale.