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14.4224 · Interpellanza · 2014-12-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Se un credito fiscale o un altro credito della collettività non viene pagato spontaneamente, lo Stato provvede a riscuoterlo mediante procedura d'esecuzione forzata. Le fatture delle imposte sono spesso le ultime a essere pagate. Inoltre, se non sono disponibili beni pignorabili, viene emesso un atto di carenza di beni. In virtù della modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento entrata in vigore nel 1997, i crediti accertati mediante atto di carenza di beni emessi sotto il regime del diritto previgente si prescrivono dopo il 1° gennaio 2017. Al più tardi da quella data, la Confederazione perderà definitivamente le relative entrate fiscali.

Alla Confederazione conviene realizzare al più presto tanto i crediti fiscali e di altra natura sorti sotto il regime del diritto previgente quanto quelli di data più recente. Tuttavia, per una tempestiva realizzazione di questi crediti occorrono personale e conoscenze specialistiche. Se si vuole evitare che i crediti per i quali è stato emesso un atto di carenza di beni non possano essere realizzati, è importante poter far capo in caso di bisogno anche a professionisti esterni.

Nell'edizione del 28 ottobre 2014, il quotidiano "Basler Zeitung" pubblicava un articolo intitolato "Wie der Bund eine Schuld wegzaubert" ("Ecco come la Confederazione fa sparire un debito"), che riporta di almeno un caso in cui un debito d'imposta scoperto è stato arbitrariamente ridotto. Alla luce di questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. A quanto ammonta, secondo il Consiglio federale, l'importo totale dei crediti della Confederazione sorti sotto il regime del diritto previgente?

2. Il Consiglio federale è d'accordo che la realizzazione effettiva e rispettosa della parità di trattamento dei crediti d'imposta basati su tassazioni definitive rappresenti un compito pubblico prioritario?

3. Il Consiglio federale è disposto ad adottare anche le opportune misure affinché i crediti scoperti vengano riscossi e realizzati?

4. Il caso riportato dalla "Basler Zeitung" corrisponde a una prassi diffusa oppure si tratta soltanto di un'eccezione?

5. Quali misure è disposto ad adottare il Consiglio federale per adempiere in modo soddisfacente il complesso e oneroso compito di incassare i crediti accertati mediante atto di carenza di beni?

6. Il Consiglio federale potrebbe immaginare di affidare la realizzazione dei propri interessi ad agenzie di recupero crediti private? In caso di risposta affermativa, quali requisiti porrebbe a queste agenzie private (ad es. qualifiche dei collaboratori, affiliazione a un'associazione di categoria, ecc.)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'importo totale dei crediti sorti sotto il diritto previgente non può essere quantificato facilmente. Tuttavia, il portafoglio degli attestati di carenza della Confederazione si compone per la maggior parte di attestati emessi dopo il 1° gennaio 1997. Dal punto di vista procedurale, è garantito che tutti gli attestati riguardanti persone fisiche emessi prima del 1997 vengano verificati prima della scadenza del termine di prescrizione e che a seconda delle prospettive di successo vengano compiuti tempestivamente atti interruttivi della prescrizione. In tal modo inizierà a decorrere un nuovo termine di prescrizione ventennale. Per gli attestati di carenza di beni riguardanti persone giuridiche, invece, una loro attivazione in vista di nuove procedure di esecuzione forzata è praticamente impossibile e quindi tali attestati sono da ritenersi irrecuperabili.

2. Il Consiglio federale è del parere che la realizzazione effettiva e rispettosa della parità di trattamento dei crediti d'imposta basati su tassazioni definitive sia un compito essenziale dello Stato. Per quanto di sua competenza, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) adotta i provvedimenti di incasso opportuni con tutti i mezzi giuridici disponibili e tutte le risorse tecniche e di personale di cui dispone.

3./5. Le necessarie misure sono già state adottate da tempo. Il Consiglio federale reputa che allo stato attuale non sia necessario adottare ulteriori misure. In virtù dell'articolo 68 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni. Di regola, quando le diffide e i tentativi di accordo rimangono infruttuosi, le unità amministrative cedono i loro crediti scoperti al servizio centrale d'incasso e lo incaricano di adottare ulteriori misure di esazione. Gli attestati di carenza di beni sono il risultato di procedure di fallimento concluse o di esecuzioni in via di pignoramento infruttuose. Il servizio centrale d'incasso gestisce gli attestati ottenuti con operazioni di incasso proprie o cedutigli dalle unità amministrative. In particolare, si tratta di attestati di carenza di beni dell'AFC (IVA dovuta da persone fisiche e società di persone). L'esazione di crediti d'imposta nei confronti di persone giuridiche spetta all'AFC.

4. Nell'ambito della gestione degli attestati di carenza di beni si tenta dapprima di recuperare il credito con una diffida. Se questo rimane infruttuoso, si esamina la possibilità di avviare una nuova procedura esecutiva. Se quest'ultima viene considerata promettente, l'esecuzione viene immediatamente promossa. In caso contrario si tenta, a seconda delle condizioni economiche del debitore (attività lavorativa, età, situazione reddituale e patrimoniale, debiti, prospettive di risanamento) di concordare una soluzione individuale (accordo di rateazione) al fine di minimizzare le perdite debitorie subite. A questo scopo il servizio centrale d'incasso si basa soprattutto sulle informazioni fiscali e sui procedimenti esecutivi. Nell'ambito di un piano di restituzione, si può anche rinunciare all'esecuzione di parte del credito. Se non è possibile trovare un accordo soddisfacente, l'esazione del credito viene momentaneamente accantonata per poi essere ripresa più avanti nel tempo. Questa procedura viene ripetuta in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche del debitore. Se appare infruttuosa, l'esazione viene sospesa conformemente all'articolo 59 capoverso 2 lettera b della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) e all'articolo 68 capoverso 4 OFC.

Il caso riportato dalla "Basler Zeitung" è stato trattato conformemente al procedimento menzionato nel paragrafo precedente. A causa del segreto fiscale non è possibile divulgare le tappe della procedura di esazione nel caso in questione. Occorre tuttavia sottolineare che l'articolo è incompleto e fornisce un quadro distorto dell'operazione di incasso. Riferisce unicamente delle operazioni di incasso (infruttuose) durante l'ultima fase del processo, prima della loro sospensione, e non riproduce correttamente la loro cronologia.

6. L'articolo 59 capoverso 2 lettera c LFC riconosce all'AFF (servizio centrale d'incasso) un diritto privilegiato di chiedere informazioni ad altre autorità ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico. Tale diritto tocca sia il segreto d'ufficio e fiscale, sia la protezione dei dati (cfr. messaggio del 30 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi, FF 2009 6281, pag. 6306 seg.), ha natura di diritto pubblico e, in base al tenore della vigente autorizzazione, non potrebbe essere trasferito a un'agenzia privata di recupero crediti. Un simile trasferimento nuocerebbe all'efficacia ed economicità dell'incasso di pretese di diritto pubblico. Il Consiglio federale è pertanto del parere che non sia opportuno trasferire a enti privati l'incasso dei crediti e degli atti di carenza di beni gestiti dal servizio centrale d'incasso.

Risposta del Consiglio federale.