Negoziare senza indugio l'Accordo con la Croazia sulla libera circolazione delle persone. Garantire un polo di ricerca interconnesso sul piano internazionale
14.4235 · Mozione · 2014-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre senza indugio all'Assemblea federale il protocollo relativo all'estensione della libera circolazione delle persone al più recente membro dell'UE, la Croazia.
Begründung
Come prevedono le disposizioni transitorie sull'Accordo di ricerca con l'UE, se non ratifica entro inizio febbraio 2017 l'Accordo di libera circolazione con la Croazia, la Svizzera rischia di mandare definitivamente a monte la piena associazione al programma di ricerca Horizon 2020, mettendo così in discussione l'articolo 64 della Costituzione, secondo cui la Confederazione deve promuovere la ricerca.
Il 9 febbraio 2014 una maggioranza risicata del 50,3 per cento ha approvato un nuovo articolo costituzionale, evidentemente attendendosi che sia posto un freno alla rapidità dei cambiamenti e all'immigrazione. Il 30 novembre 2014 una chiara maggioranza dei votanti ha respinto un ulteriore peggioramento delle relazioni Svizzera-UE bocciando l'iniziativa Ecopop. Se i votanti, accettando il nuovo articolo costituzionale e respingendo l'iniziativa Ecopop, si siano espressi anche in merito al proseguimento degli accordi bilaterali e in particolare alla collaborazione in materia di ricerca con l'UE può al momento essere soltanto oggetto di speculazione e va ancora chiarito. Il popolo deve pertanto potersi esprimere nel quadro di una votazione sulla questione, riguardante le future relazioni con l'Europa. L'urgente ratifica dell'Accordo relativo all'estensione della libera circolazione alla Croazia offre l'occasione decisiva.
Una rapida votazione su tale accordo permette di risolvere la prevedibile contraddizione tra l'articolo 64 (promozione della ricerca) e l'articolo 121a (contingentamento dell'immigrazione) della Costituzione federale. Abbiamo così una reale opportunità, che non possiamo non cogliere, di impedire con una decisione democratica che il polo di ricerca svizzero retroceda in una categoria regionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 13 luglio 2013 l'estensione alla Croazia dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) è stata parafata in un protocollo separato (protocollo III).
Le nuove disposizioni costituzionali sulla regolazione dell'immigrazione, entrate in vigore il 9 febbraio 2014, stabiliscono tra l'altro che non possono essere conclusi trattati internazionali contrari alle nuove disposizioni (art. 121a cpv. 4 Cost.). Visto che prevede la piena libera circolazione delle persone alla scadenza del regime transitorio, il protocollo III non è compatibile con le nuove disposizioni costituzionali.
Firmando il protocollo III la Svizzera si impegnerebbe, conformemente ai principi di diritto internazionale, a non intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare le finalità del protocollo. Sul piano temporale la fase di approvazione del protocollo coinciderebbe tuttavia con l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione, che - come indicato in precedenza - non è compatibile con la libera circolazione delle persone e quindi nemmeno con le finalità del protocollo.
Alla luce della situazione, nella primavera del 2014 il Consiglio federale ha indicato che per il momento non è possibile firmare il protocollo III, che pertanto non è nemmeno sottoposto all'Assemblea federale per approvazione.
Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione si mira tuttavia a un adeguamento dell'ALC applicabile anche alla Croazia. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le misure autonome poste in vigore dal Consiglio federale il 1° luglio 2014 (contingenti separati nell'ambito dell'ammissione di cittadini di Paesi terzi al mercato svizzero del lavoro nonché riconoscimento dei diplomi professionali croati rientranti nella competenza del Consiglio federale), grazie alle quali la Croazia non si trova in una posizione peggiore di quella in cui si troverebbe se fosse stato firmato il protocollo III. Le misure autonome sono state sostenute sia dalla Croazia sia dall'UE e hanno permesso di riprendere varie trattative sospese dopo il 9 febbraio 2014.
La partecipazione della Svizzera a Horizon 2020 è disciplinata fino alla fine del 2016.
Il 5 dicembre 2014 è stato firmato un accordo tra la Svizzera e l'UE su un'associazione parziale e limitata nel tempo. Dal 15 settembre 2014 fino alla fine del 2016 i ricercatori in Svizzera possono così partecipare quali partner associati e paritari ad ambiti scelti di Horizon 2020 importanti per la Svizzera. In veste di partner associati, sono finanziati direttamente con i contributi UE. Negli ambiti del programma esclusi dall'associazione parziale la Svizzera continua tuttavia ad avere lo status di Paese terzo. I ricercatori in Svizzera possono aderire a progetti congiunti europei, ma non ricevono alcun contributo dall'UE per la loro partecipazione al progetto. Conformemente alle misure transitorie decise dal Consiglio federale il 25 giugno 2014, la parte svizzera del progetto è finanziata direttamente dalla Confederazione.
L'accordo prevede una piena associazione ad Horizon 2020 per il 2017-2020, a condizione che entro il 9 febbraio 2017 sia trovata una soluzione nell'ambito della libera circolazione delle persone, inclusa l'estensione alla Croazia. In caso contrario, l'accordo diviene caduco e a partire dal 1° gennaio 2017 la Svizzera potrà retroattivamente partecipare all'insieme del programma Horizon 2020 soltanto come Paese terzo.
La Svizzera ha dovuto accettare che l'UE vincolasse alla libera circolazione delle persone l'associazione della Svizzera a Horizon 2020 per non mettere a repentaglio la conclusione delle trattative.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.