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14.4241 · Interpellanza · 2014-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è disposto a considerare la possibilità di consentire che gli svizzeri all'estero (e per ragioni di parità di trattamento eventuali altri gruppi di persone) in caso di bisogno restino affiliati all'assicurazione di base presso una cassa malati svizzera?

2. Che cosa consiglia agli svizzeri all'estero che non risiedono nell'UE, in Islanda o in Norvegia e non sono lavoratori distaccati né persone al servizio di una collettività pubblica, ma soggiornano temporaneamente per ragioni professionali o altri motivi in Paesi dove per esempio non esiste l'assicurazione malattie obbligatoria e con i quali la Svizzera non ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale?

3. Quali esperienze sono state maturate con l'articolo 7a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie concernente la continuazione dell'assicurazione per persone non più soggette all'obbligo assicurativo? Non sarebbe opportuno trasformare questa disposizione potestativa in una disposizione imperativa?

4. Le casse malati hanno l'obbligo di assicurare gli svizzeri all'estero che intendono ristabilirsi in Svizzera fin dal giorno del rientro, garantendo così da subito la copertura di tutte le prestazioni mediche. Quali esperienze sono state maturate con questa normativa?

Begründung

Gli svizzeri all'estero residenti al di fuori dell'UE/AELS hanno difficoltà ad assicurarsi adeguatamente contro le malattie. Due esempi:

Un esperto di cooperazione allo sviluppo da tempo residente all'estero era rimasto assicurato presso la Helsana ed aveva continuato a versare i premi per circa quindici anni (per un importo complessivo di circa 85 000 franchi) senza mai ammalarsi. Dopo il pensionamento si è stabilito in Thailandia, dove è stato colpito da una grave malattia. A questo punto, la Helsana lo ha escluso con effetto immediato dall'assicurazione di base negandogli la copertura dei costi.

Uno svizzero all'estero residente in Israele era rimasto assicurato presso la sua cassa malati e aveva continuato a versare i premi dell'assicurazione di base per circa dieci anni. Come domiciliato non era soggetto all'obbligo assicurativo israeliano. La cassa malati svizzera conosceva la sua residenza e pagava le modeste fatture addebitatele. Quando però si è ammalato seriamente, lo ha escluso dall'assicurazione con effetto immediato e gli ha negato la copertura dei costi.

Stellungnahme des Bundesrates

La nostra assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si basa sul principio del domicilio, secondo cui ogni persona domiciliata in Svizzera è soggetta all'obbligo dell'assicurazione malattie. Gli svizzeri all'estero che rientrano in patria trasferendo il domicilio in Svizzera sono riassoggettati all'obbligo assicurativo al momento dell'acquisizione del domicilio. L'accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e la convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) disciplinano il coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale. Pertanto, in virtù di queste normative, all'interno dell'UE/AELS l'assoggettamento degli svizzeri all'estero alle assicurazioni sociali, così come all'assicurazione malattie legale, incombe allo Stato in cui essi risiedono. I lavoratori distaccati e le persone che soggiornano all'estero al servizio di una collettività pubblica, anche in uno Stato terzo (ossia non membro dell'UE/AELS), rimangono invece assoggettati all'obbligo dell'assicurazione malattie vigente in Svizzera.

1. Il Consiglio federale ritiene sufficienti le attuali norme che disciplinano l'obbligo assicurativo nell'assicurazione malattie svizzera, tra cui anche il principio del domicilio e l'obbligo assicurativo per determinate persone che risiedono all'estero e che hanno ancora un punto di riferimento in Svizzera. Inoltre, secondo l'articolo 7a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), le persone non più soggette all'obbligo assicurativo hanno la possibilità di continuare il rapporto assicurativo. Un disciplinamento speciale per gli svizzeri all'estero, a seconda del suo tenore, potrebbe risultare problematico nell'ottica dell'accordo sulla libera circolazione e dell'accordo AELS, poiché potrebbe violare il principio della non discriminazione che garantisce la parità di trattamento tra i cittadini dell'UE, dell'AELS e della Svizzera. Pertanto il Consiglio federale non ritiene prioritario esaminare la possibilità d'introdurre un'assicurazione sociale delle cure medico-sanitarie facoltativa per gli svizzeri all'estero.

2. Gli svizzeri all'estero domiciliati in uno Stato terzo e non più soggetti all'obbligo dell'assicurazione malattie in Svizzera devono accertare se la legge consente loro di assicurarsi nel Paese di residenza; in caso contrario hanno sempre la possibilità di contrarre un'assicurazione privata. In Svizzera vi sono diverse organizzazioni che offrono consulenza in merito, come per esempio l'ombudsman dell'assicurazione malattie.

3. L'articolo 7a OAMal disciplina la continuazione della protezione assicurativa per le persone non più soggette all'obbligo di assicurazione. Gli assicuratori possono offrire loro la continuazione dei rapporti d'assicurazione su base contrattuale, con prodotti assicurativi di diritto privato. In questo senso, gli assicurati che trasferiscono il loro domicilio all'estero affrancandosi dall'obbligo dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie hanno la possibilità di assicurarsi in modo il più possibile equivalente. Il Consiglio federale non conosce in dettaglio i prodotti assicurativi offerti in virtù dell'articolo 7a OAMal.

Trasformare la disposizione potestativa in una disposizione imperativa significherebbe obbligare gli attuali 59 assicuratori malattie a offrire questo tipo di assicurazione privata. Visto che questa copertura assicurativa interesserebbe solo un piccolo gruppo di persone sparso in tutto il mondo, sarebbe quasi impossibile stabilire un premio adeguato e in generale risulterebbe complicato esercitare questo tipo di assicurazione, specialmente per le piccole compagnie. Per tali motivi il Consiglio federale ritiene poco pertinente la trasformazione in una disposizione imperativa.

4. Gli svizzeri all'estero che rientrano durevolmente in patria sono di nuovo soggetti all'obbligo assicurativo. L'obbligo di pagare i premi e il diritto alle prestazioni mediche hanno inizio dal primo giorno della stipulazione dell'assicurazione. Il fatto che l'assicurazione svizzera delle cure medico-sanitarie sia tenuta ad affiliare ogni persona soggetta all'obbligo assicurativo, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute, e a fornirle prestazioni dal primo giorno è da ricondurre al principio della solidarietà sancito nell'assicurazione malattie e molto apprezzato dagli interessati. Gli svizzeri all'estero che rientrano in patria solo per sottoporsi a cure mediche non sono assoggettati all'obbligo assicurativo e, di conseguenza, non possono stipulare un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli assicuratori malattie hanno il diritto di disdire un'assicurazione malattie con effetto retroattivo se, a posteriori, constatano che la persona in questione è rientrata in Svizzera al solo scopo di sottoporsi a cure mediche e che lascerà nuovamente il Paese al termine della terapia. In tal modo si evitano abusi.

Risposta del Consiglio federale.