14.4259 · Interpellanza · 2014-12-12
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il rapporto del Senato americano sulle torture della CIA ha sconvolto l'opinione pubblica mondiale. Il relatore speciale dell'ONU sui diritti umani e la lotta contro il terrorismo chiede il perseguimento penale dei rappresentanti del governo americano che hanno autorizzato e introdotto la tortura come parte della politica nazionale di sicurezza. A questo proposito chiediamo al Consiglio federale:
1. Come valuta il rapporto del Senato sulle torture della CIA? Ritiene che gli Stati Uniti debbano quindi essere inseriti nell'elenco degli Stati che praticano la tortura?
2. Quali sono le ripercussioni di questo rapporto sulle relazioni della Svizzera con gli Stati Uniti? Ha reagito nei confronti dei competenti organi governativi americani riguardo al rapporto e reclamato contro la manifesta violazione dei diritti dell'uomo?
3. Che cosa intraprende all'interno degli organi competenti dell'ONU e nell'ambito delle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti per ottenere la sospensione immediata di ogni genere di tortura negli Stati Uniti?
4. In quanto firmataria della Convenzione dell'ONU contro la tortura la Svizzera è tenuta a perseguire penalmente i responsabili ufficiali, se questi rimangono impuniti negli Stati Uniti. È lecito presumere che negli Stati Uniti non vi sarà nessun perseguimento penale. È disposto, su richiesta e se necessario, ad approvare un procedimento penale anche contro i membri responsabili del governo americano e della CIA?
5. Non è anche del parere che sia definitivamente giunto il momento di disdire l'OWA con gli Stati Uniti, visto che questi ultimi non sono il partner più adeguato nella lotta contro il terrorismo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale ha preso conoscenza del fatto che l'Intelligence Committee del Senato degli ha presentato un rapporto sui metodi di tortura utilizzati dalla CIA e ribadisce la propria ferma condanna di ogni forma di tortura. A suo parere, con la pubblicazione di questo rapporto il Parlamento americano ha inviato un segnale di apertura e dimostrato chiaramente di essere pronto a definire le modalità per impedire l'utilizzo di questi metodi. Il Consiglio federale richiama inoltre l'attenzione sul fatto che in genere l'amministrazione federale non compila elenchi di Stati suddividendoli in gruppi. Non esiste perciò neppure un elenco di Stati che fanno uso della tortura.
2. Le relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti sono strette e intense e si fondano su valori comuni che permettono alla Svizzera di affrontare apertamente anche questioni delicate. Il DFAE ha dunque deciso di sollevare la questione in futuro nel quadro del dialogo bilaterale.
3. La lotta contro la tortura è una delle priorità della politica svizzera nel campo dei diritti dell'uomo. La Svizzera si impegna inoltre, nei confronti di tutti i suoi interlocutori, Stati Uniti compresi, a favore del rafforzamento delle norme internazionali pertinenti e di un miglior adempimento degli impegni internazionali assunti dagli Stati in relazione al divieto della tortura e di altre pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti partecipando anche al lavoro degli organi della convenzione contro la tortura (RS 0.105).
4. La Svizzera rispetta i propri obblighi internazionali, in particolare quelli assunti ratificando questa convenzione, e parte dal presupposto che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti debbano essere in ogni momento e in qualunque circostanza assolutamente vietati ed esclusi in applicazione del diritto internazionale consuetudinario e delle convenzioni internazionali, come la citata convenzione dell'ONU contro la tortura (RS 0.105), nonché di altre fonti giuridiche di portata universale come la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (art. 5). Il Consiglio federale ricorda a questo proposito che l'indagine su persone ritenute responsabili di torture o di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e l'incriminazione di queste ultime sono in linea di principio di competenza delle autorità nazionali statunitensi. In Svizzera a prendere le eventuali misure in questo ambito devono essere le autorità penali indipendenti.
5. L'accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, agenti per conto delle autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti d'America sulla costituzione di gruppi inquirenti comuni per la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento (RS 0.360.336.1, Operative Working Arrangement, OWA) si applica nel caso di cooperazione a livello di polizia giudiziaria per il perseguimento penale delle attività terroristiche. Esso prevede inoltre la formazione di gruppi inquirenti congiunti per inchieste o procedimenti penali in corso in entrambi gli Stati nell'ambito della repressione del terrorismo e del suo finanziamento. L'OWA si fonda sul rigoroso rispetto delle disposizioni applicabili in materia di assistenza giudiziaria; l'accordo impedisce pertanto qualsiasi elusione della relativa procedura e tutela così i diritti di difesa delle persone interessate. Il rapporto dell'Intelligence Committee del Senato degli Stati Uniti non costituisce un ostacolo all'applicazione dell'OWA da parte della Svizzera. Non verrebbe avviata alcuna cooperazione ai sensi dell'OWA se dovessero sussistere fondati motivi per ritenere che questa cooperazione, e in particolare lo scambio di informazioni, fosse, in singoli casi, in contrasto con i principi generali del diritto svizzero e gli impegni internazionali a tutela dei diritti dell'uomo.
Una disdetta dell'accordo non lederebbe solo gli interessi svizzeri, ma invierebbe anche un segnale sbagliato alle autorità americane con le quali le autorità svizzere cooperano regolarmente e in modo efficiente nell'ambito di inchieste di polizia giudiziaria.
Risposta del Consiglio federale.