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14.4278 · Mozione · 2014-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di precisare l'articolo 106 del Codice delle obbligazioni in modo tale che i costi di riscossione siano interamente addebitati alla parte che li ha causati. Tali spese comprendono tutte le misure di riscossione (dalla dichiarazione di pignoramento o di fallimento all'esecuzione del procedimento fino alla sua conclusione). Nell'attribuire le spese non si può distinguere tra privati e imprese. Inoltre, per il calcolo delle spese d'incasso non può avere alcuna importanza che sia il creditore stesso a far valere il credito o un terzo da lui incaricato. L'adeguamento legislativo richiesto intende precisare la vigente giurisprudenza la quale permette già di imputare al debitore il danno di mora. L'articolo in questione deve essere precisato includendo espressamente le spese di incasso tra i danni supplementari causati da un debitore moroso.

Begründung

Il principio della prestazione simultanea (merce contro pagamento), su cui si fonda il Codice delle obbligazioni, ha perso di importanza. Infatti, se si considerano gli importi, le transazioni pagate in contanti sono sempre meno rilevanti nella nostra economia. Se il pagamento non è più simultaneo, una delle due parti coinvolte deve necessariamente assumersi il rischio della prestazione preliminare e dunque quello di un mancato pagamento. Tale meccanismo non coinvolge solamente il fornitore ma anche finanziatori esterni come i fornitori del leasing e le società di carte di credito.

I dati economici parlano da soli: molti tra i fornitori che consegnano quotidianamente merce dietro fattura subiscono ogni anno perdite elevate. Già solamente le annuali perdite sui crediti ufficialmente rilevate ammontano a svariati miliardi di franchi.

I Paesi a noi vicini si sono già occupati del problema: in Germania, ad esempio, i creditori possono far valere come danno di mora le spese delle società d'incasso cui si sono rivolti.

La nostra legislazione deve dunque essere adattata in modo tale che tutte le spese di mora, compresi i relativi interessi, siano addebitate ai privati e alle imprese che le hanno causate. Né i fornitori, né chi fornisce una prestazione preliminare e neppure i clienti che agiscono correttamente devono rispondere dei danni causati da chi paga in ritardo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio secondo cui il debitore deve rispondere dei danni di mora cagionati al creditore è già sancito nel diritto vigente. Il disciplinamento è differenziato e considera, a seconda delle situazioni possibili, la colpa del debitore e la prestazione dovuta. Il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare al creditore interessi moratori del 5 per cento all'anno, indipendentemente dal fatto che la mora gli sia imputabile o no (art. 104 cpv. 1 CO; RS 220). Le parti possono convenire per contratto anche un interesse più elevato (art. 104 cpv. 2 CO). Se gli interessi moratori non coprono integralmente il danno di mora, il creditore può esigere anche il risarcimento del danno supplementare. Il debitore può essere esentato da tale responsabilità dimostrando di non avere alcuna colpa (art. 106 cpv. 1 CO). Le parti possono convenire altre condizioni, ad esempio un risarcimento forfettario in caso di danno, entro i limiti del diritto cogente (in particolare l'art. 8 LCSl; RS 241). Per questi motivi il creditore è sufficientemente assicurato in caso di mora del debitore.

Dopo un esame approfondito e una consultazione svolta nel 2012, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare ad aumentare l'interesse moratorio fissato per legge. In adempimento di un mandato parlamentare (postulato Comte 12.3641, "Inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso") sta attualmente esaminando le pratiche delle agenzie d'incasso, criticate soprattutto per le modalità con cui fanno valere i danni di mora secondo l'articolo 106 CO. I risultati di tale indagine non sono ancora disponibili e non vanno anticipati. Se si tratta di atti di creditori dinanzi a uffici di esecuzione e fallimento, occorre applicare l'articolo 27 capoverso 3 LEF (RS 281.1), secondo cui i costi per un rappresentante non possono essere accollati al debitore. Questo disciplinamento è risultato efficace e va mantenuto (cfr. il disegno del Consiglio federale concernente una liberalizzazione della professione di rappresentante nel procedimento esecutivo; FF 2014 7505).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.