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14.428 · Iniziativa parlamentare · 2014-06-19

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:

Occorre modificare l'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza come riportato qui di seguito:

Art. 13

Cpv. 1

Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto in Svizzera durante almeno 24 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

...

Se necessario, adeguare il termine quadro di cui all'articolo 9 capoverso 3.

Begründung

Questa misura consentirebbe di evitare l'immigrazione in Svizzera di persone che intendono beneficiare del nostro ottimo sistema di assicurazioni sociali. Si tratta quindi di contrastare questo abuso. Dati attuali attestano che quasi la metà dei beneficiari di una rendita dell'assicurazione contro la disoccupazione è di cittadinanza straniera. Il prolungamento dei termini fungerebbe da deterrente. Inoltre, poiché in forza della parità di trattamento le stesse regole e gli stessi termini varrebbero anche per i cittadini svizzeri, si assisterebbe a uno sgravio generalizzato dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'articolo 121a della Costituzione federale consente esplicitamente di limitare il diritto alle prestazioni sociali, quale misura collaterale di regolazione dell'immigrazione.