14.4280 · Interpellanza · 2014-12-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali condizioni devono adempiere le imprese svizzere che desiderano assumere a breve o lungo termine persone provenienti da Paesi terzi? Quale onere ne risulta loro? Questo onere è maggiore o minore di quello legato all'assunzione di indigeni o cittadini UE/AELS provenienti dall'estero?
2. In che misura i singoli 26 cantoni hanno utilizzato, nel periodo 2011-2014, i contingenti per Paesi terzi attribuiti loro ai sensi degli allegati 1 numero 1 e 2 numero 1 dell'ordinanza sul soggiorno, l'ammissione e l'attività lucrativa (OASA)?
3. In che misura i singoli 26 cantoni hanno fatto ricorso, nel periodo 2011-2014, alla riserva federale di cui agli allegati 1 numero 2 e 2 numero 2 OASA?
4. Il Consiglio federale è disposto a tenere conto delle risposte alle domande 1 a 3 nell'attribuire la riserva federale?
5. Il Consiglio federale sa quali settori, nei singoli cantoni, dipendono particolarmente dai contingenti per Paesi terzi?
6. Quali sarebbero le cifre fornite in risposta alle domande 1 a 3 se i contingenti fossero attribuiti ai cantoni non in funzione dei posti vacanti, bensì della forza economica?
7. In base alle cifre fornite in risposta alle domande 1-3, quali settori, nei singoli cantoni, saranno verosimilmente toccati oltremisura dalla riduzione di contingenti?
8. Con la decisione di ridurre, al 1° gennaio 2015, i contingenti dei permessi di dimora (B) e dei permessi di soggiorno di breve durata (L) rispettivamente di un quarto e di un quinto per lavoratori provenienti da Paesi terzi, il Consiglio federale intende "anche incentivare le imprese svizzere a sfruttare e promuovere in maniera più efficace il potenziale lavorativo indigeno" (cfr. decisione del 28 novembre 2014). Come immagina si tradurrà concretamente questa incitazione ad adeguarsi in alcune settimane o alcuni mesi? Con quali conseguenze sul nostro sistema di formazione professionale, di durata pluriennale e non plurisettimanale?
9. Come interpreta attualmente il concetto di tetti massimi e contingenti "annuali" nella disposizione costituzionale (art. 121a della Costituzione) in un contesto di economia pianificata e in quello della nostra economia di mercato? A suo parere tale qualifica esclude necessariamente la possibilità di reagire in maniera flessibile nel corso dell'anno?
Begründung
Attualmente la Svizzera regola tramite tetti massimi e contingenti il numero dei permessi di dimora rilasciati a stranieri in Svizzera, come chiesto nella disposizione costituzionale "Regolazione dell'immigrazione", soltanto in un unico ambito, ossia quello dei contingenti per cittadini di Paesi terzi, che presuppongono una domanda del datore di lavoro, una base esistenziale sufficiente e quindi una capacità d'integrazione. Proprio in questo settore, che costituisce la parte minore dell'immigrazione di lavoratori, alla prima e non certo migliore occasione il Consiglio federale dà un forte giro di vite, nonostante in questo ambito viga già la priorità agli indigeni e gli specialisti, ricercati in tutto il mondo, siano merce rara nel nostro Paese. Riassumendo, con questa decisione il Consiglio federale aggrava la penuria di specialisti ancor prima di aver deciso provvedimenti efficaci per contrastarla e quindi ancor prima che tali misure possano dare risultati. In questo senso non convince nemmeno l'argomento addotto dal governo secondo cui ciò va inteso come un incentivo per le imprese a sfruttare e promuovere in maniera più efficace, a breve termine, il potenziale lavorativo indigeno. Se gli specialisti ricercati a livello internazionale potessero essere formati in alcune settimane o mesi, perché prevedere in Svizzera percorsi formativi pluriennali?
A patire le conseguenze saranno anzitutto le imprese site in cantoni che finora dipendevano in misura particolare da tali specialisti. Dal punto di vista federalistico, la decisione del governo è particolarmente scioccante poiché toccherà in misura assai diversa i 26 cantoni. Il governo è pertanto invitato a fare piena trasparenza sulla problematica, indicando, per gli ultimi quattro anni e per ogni cantone e settore, i contingenti per cittadini di Stati terzi attribuiti, come sono stati utilizzati e se si è fatto ricorso alla riserva federale.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo il diritto vigente, i datori di lavoro che vogliono assumere lavoratori provenienti da Paesi terzi devono presentare una domanda alle autorità cantonali competenti dimostrando l'adempimento delle condizioni di ammissione (in particolare la priorità agli indigeni e ai cittadini UE/AELS, le condizioni salariali e lavorative in uso nella località e nel settore nonché le condizioni personali). Tali assunzioni comportano pertanto un onere maggiore rispetto a quello per i cittadini UE/AELS, che beneficiano di un accesso agevolato al mercato del lavoro svizzero in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.
2./3. Negli ultimi anni circa la metà dei cantoni ha utilizzato tutti i contingenti per cittadini di Paesi terzi e pertanto ha dovuto ricorrere a unità della riserva federale. Si tratta soprattutto dei cantoni con un'economia a orientamento internazionale (p. es. Zurigo, Vaud e Basilea Città). In complesso, tra il 2011 e il 2013 i contingenti per cittadini di Paesi terzi (permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora) sono stati utilizzati in ragione dell'88 al 92 per cento.
4. Nel ripartire le unità di contingente della riserva federale, la Confederazione tiene conto delle esigenze generali dell'economia dei vari cantoni e settori. Anche nel 2015 potrà accordare contingenti della sua riserva ai cantoni che faranno valere interessi importanti.
5. La struttura economica locale, che varia da un cantone all'altro, svolge un ruolo cruciale nella domanda di manodopera nei singoli cantoni. Su scala nazionale la maggior parte dei contingenti è richiesta da imprese dei settori dell'informatica, dell'industria chimica e farmaceutica, della consulenza alle imprese, dell'industria metalmeccanica ed elettronica nonché dell'industria alimentare.
6. Negli anni scorsi il sistema attuale, che permette di usare in modo flessibile la riserva federale, ha consentito di coprire il fabbisogno dei cantoni sia sul piano regionale che su quello internazionale. Un indicatore orientato unicamente alla forza economica svantaggerebbe i cantoni con una struttura economica che presenta un valore aggiunto relativamente meno elevato, ma decisivo per lo sviluppo dell'economia cantonale e del mercato del lavoro.
7. Alla luce della ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni, il Consiglio federale non può anticipare i risultati. Ogni cantone definirà le sue priorità in funzione delle proprie esigenze.
8. L'obiettivo di sfruttare e promuovere il potenziale lavorativo presente in Svizzera è previsto da tempo. Nell'ambito dell'iniziativa sul personale qualificato, lanciata già nel 2011, la Confederazione, i cantoni e gli attori economici sono esortati a promuovere tale potenziale con misure nell'ambito della formazione, della formazione continua e della formazione di recupero, migliorando la conciliabilità tra famiglia e lavoro nonché istituendo condizioni favorevoli per l'attività lucrativa dei lavoratori più anziani. In tale contesto, la decisione del Consiglio federale del 28 novembre 2014 crea un ulteriore incentivo a migliorare lo sfruttamento e la promozione del potenziale lavorativo presente in Svizzera.
9. In base al tenore dell'articolo 121a capoversi 2 e 3 della Costituzione (plurale: "tetti massimi e contingenti"), ogni anno possono essere fissati vari tetti massimi e contingenti. Per questo motivo il Consiglio federale ha precisato anche nell'avamprogetto per la consultazione concernente l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione che un adeguamento è possibile in qualsiasi momento.
Risposta del Consiglio federale.