Nuovo meccanismo di ripartizione del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi
14.4288 · Mozione · 2014-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 66 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in modo che la quota del sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi che spetta ai singoli cantoni sia fissata in futuro secondo il rapporto tra le spese per la riduzione dei premi di ciascun cantone e la somma delle spese per la riduzione dei premi di tutti i cantoni. Nella modifica dovranno inoltre essere definite per tutto il Paese le spese che rientrano nel concetto di "riduzione dei premi". Vanno infine stabiliti gli importi minimi dei sussidi cantonali alla riduzione dei premi.
Begründung
La LAMal non prevede norme sull'entità dei fondi che i cantoni devono stanziare per la riduzione dei premi secondo gli articoli 65 e 65a né sul loro adeguamento all'evoluzione dei premi. Ai cantoni è prescritto unicamente l'obiettivo vincolante di politica familiare di ridurre di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione appartenenti a famiglie a basso e medio reddito (art. 65 cpv. 1bis).
Dunque, anche se i sussidi della Confederazione aumentano, i cantoni possono ridurre le proprie spese per la riduzione dei premi o non aumentarle nella stessa misura della Confederazione, sgravando così le finanze cantonali. Per gli assicurati interessati questo significa un aumento dell'onere dei premi.
Per garantire a lungo termine l'efficacia della riduzione dei premi bisognerebbe introdurre nella LAMal un meccanismo d'incentivazione che induca i cantoni ad applicare l'aumento del sussidio della Confederazione anche alla quota cantonale, in modo da compensare l'aumento dei premi. Quale sanzione, ai cantoni inadempienti dovrebbe essere ridotto il sussidio della Confederazione e l'importo della riduzione dovrebbe essere distribuito ai cantoni che hanno osservato la disposizione.
Con la modifica di legge, il sussidio della Confederazione non dovrebbe più essere distribuito come oggi in base alla popolazione residente e al numero di assicurati conformemente all'articolo 65a lettera a, ma secondo il rapporto tra le spese per la riduzione dei premi dei singoli cantoni e la somma delle spese per la riduzione dei premi di tutti i cantoni. Nel calcolo vanno considerate anche le spese sostenute dai cantoni per la copertura dei premi LAMal dei beneficiari di prestazioni complementari e dell'aiuto sociale. Il concetto di "riduzione dei premi" va pertanto ridefinito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Per i redditi medi e bassi i cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1 e 1bis della legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10).
La riduzione dei premi è finanziata dalla Confederazione e dai cantoni. Dall'entrata in vigore all'inizio del 2008 della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPA), il sussidio federale vincolato legalmente per la riduzione dei premi corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun cantone in base alla popolazione residente, cui si deve aggiungere, in particolare, il numero di frontalieri (art. 66 LAMal).
In ragione di questa prescrizione legale, il sussidio federale per la riduzione dei premi aumenta ogni anno proporzionalmente all'evoluzione dei costi dell'AOMS. A fronte di quanto precede, la quota dei cantoni agli importi pagati per la riduzione dei premi è diminuita negli ultimi anni (vedi statistica 2013 dell'assicurazione malattie obbligatoria, tabella 4.01, pubblicata sul sito http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/01156/index.html?lang=it).
L'autrice della mozione chiede in sostanza che il Consiglio federale fissi un importo minimo che i cantoni dovrebbero corrispondere per la riduzione dei premi e riesamini la ridistribuzione del sussidio federale ai cantoni. Il Consiglio federale respinge queste richieste per diverse ragioni di fondo. Lo scopo della nuova impostazione del finanziamento della riduzione dei premi nell'ambito della NPA era di eliminare il vincolo previgente del contributo dei cantoni al sussidio federale. Questa separazione contabile tra i sussidi cantonali e quelli federali forniva in modo consapevole ai cantoni un largo margine di manovra sulla fissazione delle riduzioni dei premi per gli assicurati sul loro territorio e sulla determinazione delle fasce di assicurati che avrebbero potuto ottenerle. La richiesta dell'autrice della mozione di emanare disposizioni in materia, vincolanti per i cantoni, contraddice i principi della NPA. Il disciplinamento vigente è appropriato sul piano pratico, anche perché le riduzioni dei premi, le prestazioni complementari, l'aiuto sociale e le politiche fiscali cantonali sono strettamente correlati tra loro. Questo permette ai cantoni di garantirne un'armonizzazione completa o perlomeno la più adeguata possibile in base al margine di cui dispongono nei settori politici di loro competenza. Di conseguenza, un intervento federale nel sistema di riduzione dei premi avrebbe ulteriori ripercussioni sui cantoni. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario scostarsi dal disciplinamento, dimostratosi efficace, della ripartizione finanziaria tra Confederazione e cantoni e della chiave di distribuzione vigente della quota dei sussidi federali tra i cantoni.
Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che la riduzione individuale dei premi costituisce un complemento importante del premio pro capite unico. Per questo motivo, osserverà con la massima attenzione l'evoluzione in questo settore attraverso un monitoraggio periodico dell'efficacia della riduzione dei premi sul piano politico e sociale in ogni cantone e l'allestimento di statistiche delle quote cantonali. Il Consiglio federale non auspica un aumento crescente negli anni della differenza tra la quota della Confederazione e quella dei cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.