14.429 · Iniziativa parlamentare · 2014-06-19
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:
L'articolo 29 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti va modificato come segue:
Art. 29
Cpv. 1
Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati in Svizzera almeno due anni interi di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali in Svizzera, oppure i loro superstiti.
...
Begründung
Questa misura consentirebbe di evitare l'immigrazione in Svizzera di persone prossime al pensionamento che intendono beneficiare di un sistema di assicurazioni sociali ancora ben funzionante, approfittandone così in misura sproporzionata. Si tratta di contrastare questo abuso. In forza della parità di trattamento la nuova disposizione varrebbe anche per i cittadini svizzeri, sebbene l'articolo 121a della Costituzione federale consenta esplicitamente di limitare il diritto alle prestazioni sociali, quale misura collaterale di regolazione dell'immigrazione.