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14.4292 · Mozione · 2014-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni della LAMal in modo che le case di cura possano fatturare autonomamente agli assicuratori tutte le prestazioni a carico delle casse malati e affinché sia possibile stabilire forfait per prestazione.

Begründung

Conformemente all'articolo 39 capoverso 3 LAMal, le case di cura devono offrire tutte le prestazioni necessarie, cioè oltre alle prestazioni di cura in senso stretto fornite da personale specializzato anche tutte le prestazioni mediche ad esse correlate. Ciò nonostante, contro ogni logica l'articolo 50 LAMal viene interpretato nel senso che le case di cura possono fatturare autonomamente solo le prestazioni di cura in senso stretto, ma non le altre prestazioni mediche necessarie, come l'assistenza medica, i prodotti EMAp, i medicamenti, le prestazioni paramediche e le prestazioni dei laboratori medici.

A quanto pare, secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica e Tarifsuisse queste prestazioni non devono essere fatturate autonomamente dalle case di cura né secondo importi forfettari, ma secondo tariffe per singole prestazioni in base alle spese (EMAp). Le prestazioni mediche devono invece essere fatturate dai medici secondo il tariffario Tarmed. Inoltre, secondo l'interpretazione vigente del diritto, il materiale di cura (materiale di consumo) e i prodotti EMAp non possono essere oggetto di una rimunerazione aggiuntiva (a complemento delle prestazioni di cura secondo l'articolo 7 OPre), o meglio possono essere fatturati all'assicuratore soltanto se sono stati impiegati dai degenti stessi, cioè senza l'aiuto del personale di cura.

Quest'interpretazione della legge è avulsa dalla realtà, ostile ai pazienti e burocratica nel senso negativo del termine. Inoltre provoca un aumento dei costi. Per questo inutile esercizio di burocrazia, infatti, le case di cura che sono state obbligate a passare dal collaudato sistema di fatturazione forfettaria alla fatturazione di singole prestazioni hanno dovuto creare diversi posti di lavoro supplementari. Sono costi aggiuntivi senza valore aggiunto. Oltre alle prestazioni di cura, le case di cura devono potere fatturare autonomamente tutte le prestazioni a carico delle casse malati fornite ai pazienti. Inoltre, come per il settore delle cure ospedaliere acute, dovrebbe essere possibile stabilire un forfait per prestazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 25 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i costi delle prestazioni dispensate dal medico o da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico. Queste prestazioni comprendono anche gli esami, le terapie e le cure dispensati in una casa di cura.

La LAMal stabilisce inoltre che soltanto i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 LAMal - tra cui anche i medici e le case di cura - che adempiono le condizioni richieste (art. 35 cpv. 1 e art. 36-40 LAMal) sono autorizzati a esercitare e quindi possono fatturare a carico dell'AOMS. L'articolo 39 capoverso 1 LAMal disciplina le condizioni d'autorizzazione per gli ospedali, le quali, conformemente all'articolo 39 capoverso 3 LAMal, si applicano per analogia anche alle case di cura.

Gli ospedali e le case di cura non possono tuttavia essere equiparati e questo si ripercuote sulla fornitura di prestazioni e sulla fatturazione. L'articolo 50 LAMal definisce l'assunzione delle prestazioni in casa di cura e mette in relazione l'articolo 39 LAMal, che disciplina l'autorizzazione delle case di cura, con l'articolo 25a LAMal, che si riferisce alle cure dell'AOMS in caso di malattia dispensate in particolare nelle case di cura. Queste strutture si distinguono per il fatto che garantiscono alloggio, assistenza e cure a lungo termine e mirano in primo luogo a offrire cure e non prestazioni da parte di altri fornitori di prestazioni. I fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'AOMS che forniscono le loro prestazioni sul posto a pazienti che si trovano in una casa di cura, fatturano autonomamente. Oggi sono già ammesse convenzioni tra assicuratori e case di cura in cui sono concordate tariffe forfettarie ai sensi dell'articolo 43 capoverso 3 LAMal per prestazioni LAMal mediche, terapeutiche o di altra natura. Nel quadro di tali tariffe forfettarie, le case di cura hanno la possibilità di fatturare autonomamente, oltre alle prestazioni di cura, anche altre prestazioni coperte dalla LAMal, il che in parte corrisponde a quanto chiesto dalla mozione. Le case di cura che dispongono del personale qualificato necessario, cioè quelle di maggiori dimensioni, possono dunque già fornire e fatturare queste prestazioni, senza che per questo si debba temere un'estensione sproporzionata della loro offerta. Viceversa, le case di cura in cui le altre prestazioni coperte dalla LAMal sono dispensate da fornitori esterni che fatturano secondo tariffe per prestazione non sono obbligate a concordare con essi disciplinamenti supplementari. La regolamentazione vigente non genera quindi oneri supplementari per le case di cura.

Per quanto riguarda la fatturazione del materiale di cura, occorre distinguere se si tratta di materiale necessario per la fornitura delle prestazioni di cura o di materiale che rientra nel campo d'applicazione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). La LAMal prevede il finanziamento delle prestazioni di cura di cui all'articolo 7 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) da parte dell'AOMS, dell'assicurato e dei cantoni (art. 25a LAMal). Non è tuttavia prevista una fatturazione separata del materiale necessario alla fornitura di prestazioni di cura. Di conseguenza, il materiale necessario per la fornitura delle prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 OPre - che figuri o meno nell'EMAp - è parte integrante delle prestazioni di cura. L'EMAp è previsto unicamente per la rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi consegnati previa prescrizione medica dai centri di consegna e utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi e alla cura (art. 20 OPre).

Poiché la questione della fatturazione del materiale di cura è stata già sollevata da più parti, l'Ufficio federale della sanità pubblica è attualmente impegnato in colloqui con le associazioni interessate, nell'ambito dei quali è analizzata la prassi in materia di rimunerazione del materiale utilizzato per le cure dispensate ambulatorialmente o in una casa di cura. Per questo settore e per gli altri aspetti controversi del finanziamento delle cure (per esempio il finanziamento residuo delle degenze in case di cura extracantonali o il sistema di rilevazione del fabbisogno), il Consiglio federale auspica di poter mantenere il più basso possibile l'onere amministrativo delle case di cura.

Il Consiglio federale ritiene che il disciplinamento attuale sia in linea con i compiti delle case di cura e non reputa pertanto necessaria una modifica del quadro legale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.