Lexipedia

14.4302 · Mozione · 2014-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rendere punibile il finanziamento del terrorismo anche nel caso in cui l'autore si limiti ad accettare l'eventualità che i fondi in questione servano a finanziare un atto di terrorismo e di adeguare, nell'articolo 260quinquies del Codice penale, gli stati di fatto oggettivi e soggettivi alle minacce reali attualmente più importanti.

Begründung

Con la sua sanguinosa campagna in Siria e in Iraq, lo Stato islamico (IS) ha sottoposto la popolazione civile a violenze inenarrabili. I metodi dell'IS sono barbarici e questa organizzazione notoriamente non esita a ricorrere a esecuzioni brutali. Contrariamente ad Al-Qaida, l'IS si finanzia da tempo tramite il commercio di petrolio e attività criminali. I bombardamenti aerei e la crescente pressione sui potenziali acquirenti del petrolio dell'IS hanno tuttavia comportato una considerevole diminuzione dei mezzi finanziari ottenuti con il commercio di petrolio. Per questo motivo, tale organizzazione è costretta a ricorrere sempre più al sostegno da parte di simpatizzanti in tutto il mondo. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è occupato della problematica e nella risoluzione 2178 ha esortato gli Stati membri a impedire il finanziamento del terrorismo, in particolare quello delle attività e degli spostamenti dei combattenti.

L'articolo 260quinquies del Codice penale è la disposizione attuale applicabile al divieto di finanziare il terrorismo e prevede una soglia di punibilità elevata. Questo perché il dolo eventuale, ossia il semplice fatto di tollerare il finanziamento del terrorismo, è esplicitamente escluso. In tal modo si aumenta il livello delle prove necessarie in modo tale che si può supporre che tali esigenze saranno soddisfatte soltanto in casi eccezionali particolarmente flagranti. Per potenziare questa disposizione legale manifestamente debole è fondamentale rendere punibile in Svizzera il semplice fatto di accettare un eventuale finanziamento del terrorismo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il terrorismo minaccia da lungo tempo la sicurezza nazionale e internazionale. I viaggi intrapresi da determinati gruppi di persone costituiscono rischi specifici. Il Consiglio federale condivide pertanto l'opinione dell'autrice della mozione, secondo cui è necessario impedire il finanziamento del terrorismo, in particolare delle attività e degli spostamenti dei combattenti dell'IS. Occorre evitare che la Svizzera diventi un rifugio per i combattenti radicali o un vivaio per il reclutamento e l'addestramento. In quest'ottica la Svizzera ha adeguato gli strumenti legali di cui dispone ai requisiti posti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 2178 del 24 settembre 2014 e alle altre prescrizioni internazionali, adempiendo già la richiesta avanzata nella mozione. La legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 (RU 2014 4565), punisce qualsiasi partecipazione a queste organizzazioni classificate come particolarmente pericolose. Una pena detentiva fino a cinque anni è comminata anche a chiunque fornisca sostegno materiale o di altro tipo a questi gruppi o ne promuova "in altro modo" le attività, a prescindere che tali atti siano commessi in maniera intenzionale o con dolo eventuale.

Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo da parte della Svizzera si sta esaminando la necessità di emanare disposizioni penali specifiche contro il reclutamento e l'addestramento di terroristi. In occasione di tali lavori potranno essere considerati anche i risultati delle prossime trattative internazionali per l'elaborazione di un protocollo aggiuntivo del Consiglio d'Europa contro i viaggi a fini terroristici e il loro finanziamento. Occorre parimenti rammentare gli sforzi profusi per ottenere una panoramica dei mezzi per lottare contro la criminalità finanziaria; in tale ambito ancora quest'anno sarà elaborato, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, un rapporto sull'analisi dei rischi inerenti alla criminalità finanziaria (Obiettivi del Consiglio federale 2015, volume II, Dipartimento federale di giustizia e polizia, obiettivo 2).

L'articolo 260quinquies del Codice penale (CP) citato nella mozione è stato introdotto nel contesto dell'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo. Tale disposizione punisce la raccolta e la messa a disposizione di valori patrimoniali al fine di finanziare un reato violento di stampo terroristico. Non è necessario che esista un'organizzazione terrorista concreta. Basta la semplice intenzione di finanziare un tale atto. Si tratta pertanto di una fattispecie che implica la punibilità di attività realizzate a monte dell'atto terroristico di per sé. È una norma sussidiaria e non è applicabile se è finanziato un atto terroristico concreto o sostenuta un'organizzazione criminale. In questi casi, l'autore si rende colpevole di istigazione o complicità per altre fattispecie del CP (p. es. reati contro la vita e l'integrità della persona, contro il patrimonio, contro la libertà) o di sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) e rischia le pene previste dalle corrispondenti disposizioni.

Contrariamente ai tradizionali reati del CP, la raccolta o la messa a disposizione di valori patrimoniali costituisce di per sé un atto neutrale; il carattere criminale è realizzato soltanto se vi si aggiunge l'intenzione di finanziare un atto di terrorismo. Nel messaggio concernente l'attuazione della convenzione citata (FF 2002 4866), il Consiglio federale ha già rilevato che anche di fronte alle peggiori atrocità terroristiche qualsiasi estensione della punibilità all'intenzione a monte andava effettuata con cautela e in misura proporzionata. Di conseguenza, l'incoraggiamento di reati violenti di stampo terroristico deve costituire l'obiettivo vero e proprio perseguito con il finanziamento. Questa posizione è stata sostenuta nell'ambito dei dibattiti parlamentari e il corrispondente tenore della legge è stato integrato dal Parlamento con un'indicazione esplicita secondo cui non si rende punibile chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano essere utilizzati a fini terroristici (art. 260quinquies cpv. 2 CP).

Questa valutazione va mantenuta. I principi dello Stato di diritto e della proporzionalità nel diritto penale permettono tuttora di ritenere giustificata la decisione di non punire il dolo eventuale. Occorre pertanto rinunciare ad adeguare l'articolo 260quinquies CP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.