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14.4304 · Interpellanza · 2014-12-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 17 capoverso 2bis della legge sull'asilo dispone che le domande d'asilo di richiedenti minorenni non accompagnati siano trattate con priorità. Tuttavia, nell'ambito della strategia della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), l'articolo 37b della medesima legge non fa alcun riferimento al carattere prioritario delle domande d'asilo presentate da tali minorenni. Pongo pertanto la domanda seguente:

Anche il Consiglio federale ritiene che l'articolo 17 capoverso 2bis della legge sull'asilo prevalga sull'articolo 37b della medesima legge, vale a dire che il principio del trattamento prioritario delle domande dei minorenni non accompagnati deve essere rispettato anche dalla SEM e prevalere su qualsiasi altro elemento della sua strategia di trattamento?

Stellungnahme des Bundesrates

Con l'entrata in vigore, il 1° febbraio 2014, dell'articolo 17 capoverso 2bis della legge sull'asilo (LAsi) è prescritto espressamente che, se la minore età è dimostrata o perlomeno resa verosimile, il dossier di un richiedente l'asilo minorenne non accompagnato è trattato in via prioritaria dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; in precedenza Ufficio federale della migrazione, UFM). Tale prassi era già applicata dalla SEM prima dell'entrata in vigore dell'articolo 17 capoverso 2bis LAsi.

L'articolo 37b LAsi conferisce alla SEM la competenza di determinare un ordine di priorità per il trattamento delle domande d'asilo. Nel definire la strategia di trattamento delle domande d'asilo è tenuto sufficientemente conto dell'articolo 17 capoverso 2bis LAsi in quanto le corrispondenti domande sono evase in via prioritaria.

Risposta del Consiglio federale.