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Imposizione equa degli averi di libero passaggio delle persone che lasciano la Svizzera per un Paese non membro dell'UE/AELS

14.431 · Iniziativa parlamentare · 2014-06-20

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

1. La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) va modificata come segue:

Art. 4

...

Cpv. 3

Se lo stipulante di previdenza è stato domiciliato in Svizzera, le prestazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e sono assoggettate all'imposta nel luogo dell'ultimo domicilio in Svizzera.

2. La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) va modificata come segue:

Art. 107

...

Cpv. 2

Se lo stipulante di previdenza è stato domiciliato in Svizzera, le prestazioni di cui al capoverso 5 capoverso 1 lettere d ed e sono assoggettate all'imposta nel luogo dell'ultimo domicilio in Svizzera.

...

I capoversi 2 e 3 diventano i capoversi 3 e 4.

Begründung

Chi prima del pensionamento trasferisce definitivamente il proprio domicilio in un Paese al di fuori dello spazio UE può chiedere - così la legge - che una volta lasciata la Svizzera gli vengano versati gli averi del secondo pilastro (p. es.: trasferimento del domicilio il 30 aprile, versamento degli averi il 2 maggio).

Poiché il 2 maggio il beneficiario non risulta più domiciliato in Svizzera, sugli averi versati è dovuta l'imposta alla fonte, che, secondo la prassi attuale, è riscossa nel luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza. Dunque, invece di essere tassati nell'ultimo cantone di domicilio del beneficiario, gli averi del secondo pilastro sono tassati alla fonte nel cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza, nonostante il beneficiario non vi abbia mai vissuto.

Nella prassi questa regola è oggetto di abusi. Prima del trasferimento del domicilio all'estero (in alcuni casi anche solo pochi giorni prima, ad esempio il 24 aprile), gli averi di libero passaggio sono trasferiti in un cantone con un'aliquota d'imposta più bassa; a trasferimento di domicilio avvenuto (a volte anche pochi giorni dopo, p. es. il 2 maggio), il beneficiario riceve dall'istituto di previdenza gli averi di libero passaggio.

Di questa possibilità di aggirare il fisco si avvalgono coloro che prima di raggiungere l'età del pensionamento si trasferiscono in un Paese al di fuori dello spazio UE; sono infatti i soli a poter trasferire gli averi del secondo pilastro in un cantone che applica una tassazione più bassa. Al raggiungimento dell'età pensionabile, per contro, gli averi di libero passaggio sono versati sotto forma di rendita (o di prestazioni in capitale degli istituti di previdenza).

Il trasferimento provvisorio degli averi di libero passaggio in un cantone nel quale il beneficiario non è mai stato domiciliato è un effetto perverso della concorrenza fiscale tra cantoni. Questa riprovevole scappatoia va neutralizzata per lasciare posto ad una concorrenza intercantonale corretta.

È dunque necessario completare la LAID con un nuovo capoverso 3 che sancisca l'assoggettamento degli averi di libero passaggio all'imposta del luogo di ultimo domicilio in Svizzera (invece che del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza), quando il versamento di tali averi avviene dopo il trasferimento del domicilio all'estero. Nella stessa ottica va modificata anche la LIFD per adeguare le competenze cantonali in materia di prelievo dell'imposta federale diretta.