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Dare uno statuto giuridico ai pazienti per coinvolgerli nella designazione dei medici di fiducia

14.439 · Iniziativa parlamentare · 2014-09-23

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) è modificata come segue:

Art. 57

Cpv. 1

Gli assicuratori o le rispettive federazioni designano, d'intesa con le società mediche cantonali e i rappresentanti autorizzati dei pazienti, i medici di fiducia. Questi devono soddisfare le condizioni d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 36 e avere inoltre, durante almeno cinque anni, esercitato presso uno studio medico o rivestito una funzione medica direttiva in un ospedale.

Cpv. 2

I medici di fiducia abilitati ad esercitare in tutta la Svizzera devono essere designati d'intesa con i rappresentanti autorizzati dei pazienti e la società medica del cantone in cui si trova la sede principale dell'assicuratore o la sede della federazione degli assicuratori.

Cpv. 3

Una società medica cantonale e i rappresentanti autorizzati dei pazienti possono ricusare per gravi motivi un medico di fiducia; in tal caso statuisce in merito il tribunale arbitrale giusta l'articolo 89.

Cpv. 4-8

Invariati

Cpv. 9

Gli assicurati e i pazienti hanno il diritto di chiedere un secondo parere in caso di controversia con il medico di fiducia.

Begründung

Nel capitolo concernente i fornitori di prestazioni nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) considera il medico di fiducia uno strumento di "controllo dell'economicità e della qualità delle prestazioni". Le federazioni degli assicuratori e le associazioni dei medici sono parti nei contratti conclusi con i medici di fiducia, mentre i pazienti non hanno alcun tipo di statuto giuridico in questi contratti. Nel migliore dei casi il paziente è interpellato quando ad esempio viene deciso che il medico di fiducia, d'intesa con il medico curante, può esaminarlo personalmente. Per consentire ai medici di fiducia degli assicuratori malattie di agire in modo indipendente, i pazienti devono essere coinvolti nel sistema delle assicurazioni malattie come interlocutori e ricevere uno statuto giuridico. I rappresentanti dei pazienti sono i più idonei a ricoprire questo ruolo. In tal modo l'organizzazione e la scelta del medico di fiducia non risponderebbero più soltanto agli interessi associativi dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori (cfr. art. 57 cpv. 1 e 2 LAMal), ma verrebbero definite coinvolgendo anche i rappresentanti autorizzati dei pazienti. Questi avrebbero inoltre un diritto di azione e un diritto di parte nelle controversie concernenti il sistema dei medici di fiducia (cfr. art. 57 cpv. 3 LAMal). Il paziente deve avere per legge diritto ad accedere direttamente al servizio prestato dal medico di fiducia del suo assicuratore. La modifica in questione permetterebbe di aumentare la fiducia dei pazienti nel sistema del medico di fiducia: il ricorso a un medico di fiducia, ossia la sua ingerenza nel rapporto terapeutico tra il paziente e il suo medico, non dovrebbe più essere il motivo primario che porta ad adire sempre più le vie legali.