14.444 · Iniziativa parlamentare · 2014-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Ausgangslage
Comunicato stampa della commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dei 08.07.2016
La Commissione ha elaborato un progetto di atto normativo relativo alla Iv. Pa. Trasferimento delle tasse di vigilanza destinate alla CAV PP. Inserire un capoverso 4 all'articolo 64c (14.444 n; Leutenegger Oberholzer) approvandolo all'unanimità. Con il progetto vuole colmare una lacuna legislativa emersa nel 2012 in occasione della riforma strutturale della previdenza professionale. La Commissione vuole garantire che le autorità di vigilanza cantonali e regionali possano trasferire agli istituti di previdenza le tasse di vigilanza destinate alla Commissione di alta vigilanza della Confederazione (CAV). Essa vuole inoltre che i criteri già oggi applicati per determinare le tasse di vigilanza siano precisati nella legge.
Parere del Consiglio federale del 19.10.2016
Il Consiglio federale appoggia la proposta di precisare la disposizione legale con-cernente il calcolo della tassa di vigilanza dovuta alla CAV PP e la richiesta dell'iniziativa parlamentare di sancire nella legge la ripercussione di questa tassa da parte delle autorità di vigilanza sui singoli istituti di previdenza. (...)
Proposta del Consiglio federale
In merito al progetto della CSSS-N, il Consiglio federale propone di approvare l'articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP e di modificare il tenore dell'articolo 64c capoverso 4 LPP come segue:
Art. 64c cpv. 4
4 Le autorità di vigilanza ripercuotono sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza la tassa dovuta secondo il capoverso 2 lettera a.
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Occorre completare l'articolo 64c LPP con un nuovo capoverso 4 del seguente tenore:
Art. 64c
...
Cpv. 4
Le autorità di vigilanza possono trasferire sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a in base ai principi determinanti per la loro riscossione.
Begründung
Nel 2012 è entrata in vigore la riforma strutturale della LPP. Il nuovo articolo 64c LPP disciplina il finanziamento della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) mediante una tassa di vigilanza e stabilisce che questa sia riscossa presso le autorità di vigilanza LPP cantonali. Il messaggio del Consiglio federale spiega che le autorità di vigilanza possono ripercuotere le tasse sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza (FF 2007 5218). Anche il Parlamento, nelle sue deliberazioni, ha presupposto il trasferimento (consigliere agli Stati Büttiker, BU 2008 S 581).
Due istituti di previdenza, che nel 2012 erano ancora assoggettati alla vigilanza dell'UFAS, hanno impugnato le decisioni dell'Ufficio con cui venivano loro imputate le tasse destinate alla CAV. Il Tribunale amministrativo federale (decisioni C-941/2012 del 7 marzo 2014, C-942/2012 del 7 marzo 2014 e C-3096/2012 del 21 marzo 2014) ha deciso che per trasferire sugli istituti di previdenza le tasse di vigilanza destinate alla CAV mancava la base giuridica. L'UFAS, a sua volta, ha presentato ricorso contro queste decisioni presso il Tribunale federale, che non si è ancora pronunciato. Nel frattempo è stata impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale anche una decisione concernente le tasse di vigilanza destinate alla CAV della "BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau".
Se il trasferimento è contestato, non si esclude che le tasse di vigilanza destinate alla CAV finiscano per ripercuotersi sulle autorità di vigilanza (cantonali) e, di conseguenza, sui contribuenti. Questo contraddice la volontà del legislatore: secondo l'articolo 64c LPP, infatti, la tassa destinata alla CAV deve essere riscossa presso gli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza.
È necessario chiarire la situazione giuridica. Creare una base trasparente concernente il trasferimento delle tasse di vigilanza destinate alla CAV sugli istituti di previdenza soggetti a vigilanza è indispensabile indipendentemente dall'esito della procedura davanti al Tribunale federale. Aggiungendo all'articolo 64c LPP un nuovo capoverso 4 si afferma esplicitamente la volontà del legislatore e si garantisce che le tasse di vigilanza siano effettivamente a carico degli istituti di previdenza.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 08.12.2016
(ats) Il Consiglio nazionale ha colmato, con 171 voti senza opposizione, una lacuna nella legge sulla previdenza professionale. In futuro la tassa che serve a finanziare la Commissione di alta vigilanza (CAV PP) deve essere pagata dalle casse pensioni, come avviene già a livello cantonale e regionale. Il Consiglio degli Stati deve ancora pronunciarsi;
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 01.03.2017
CSt: casse pensioni paghino tassa per Commissione vigilanza
(ats) Le tasse utilizzate per finanziare la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale devono essere a carico delle casse pensione. Seguendo una decisione del Nazionale, il Consiglio degli Stati ha colmato senza opposizioni una lacuna della pertinente legge.
Gli istituti di previdenza dovranno in qualsiasi caso assumersi tale tassa. La lacuna, che rischiava di far ricadere l'esborso sui contribuenti contraddicendo la volontà del legislatore, è stata fatta notare a più riprese dalla giustizia.
Confermando la prassi attuale, il progetto non dovrebbe avere conseguente a livello di personale o di finanze.