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14.5381 · Ora delle domande. Domanda · 2014-09-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nella legislazione Svizzera non esiste il concetto di reato associativo. Eppure dopo i recenti arresti di persone legate a cellule mafiose presenti da anni in Svizzera e sulle quali sta indagando la procura federale, è legittimo chiedersi se gli strumenti a disposizione per combattere la criminalità organizzata siano sufficienti.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno, analogamente ad altri Paesi come l'Italia che lo prevedono, introdurre il concetto di reato associativo nel Codice penale?

Stellungnahme des Bundesrates

Il 10 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato un rapporto su eventuali modifiche o estensioni della norma penale sulla criminalità organizzata. Dopo un'analisi accurata, il rapporto giunge alla conclusione che la norma penale dell'articolo 260ter del Codice penale sulla criminalità organizzata non presenta lacune che ostacolino la lotta alla criminalità organizzata in Svizzera. Nella lettera del 19 dicembre 2012 alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale il Consiglio federale ha confermato questo risultato.

Neppure dai procedimenti menzionati che il Ministero pubblico della Confederazione sta conducendo contro cellule mafiose italiane sono noti fatti che inducono il Consiglio federale a trarre conclusioni diverse. La norma penale vigente dell'articolo 260ter del Codice penale contiene già un'anticipazione e un'estensione della punibilità, poiché punisce un comportamento senza una relazione diretta con un reato. Non è necessaria neppure la prevista partecipazione a un singolo reato. L'autore si rende punibile con il semplice sostegno o la partecipazione a un'organizzazione criminale, categoria in cui rientra indiscutibilmente anche la mafia.