15.073 · Oggetto del Consiglio federale · 2015-11-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LiFin)
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 04.11.2015
Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari e la legge sugli istituti finanziari
In data odierna il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). La LSF disciplina le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l'offerta di strumenti finanziari. La LIFin prevede una normativa in materia di vigilanza differenziata in funzione dell'attività per gli istituti finanziari soggetti all'obbligo di autorizzazione.
Oltre a creare condizioni di concorrenza omogenee e a rafforzare la concorrenzialità della piazza finanziaria, la LSF serve soprattutto a migliorare la protezione dei clienti. Contiene regole concernenti la fornitura di servizi finanziari e l'offerta di strumenti finanziari applicabili a tutti i fornitori di servizi finanziari che operano a titolo professionale sulla piazza finanziaria. La normativa proposta considera le diverse caratteristiche dei fornitori di servizi finanziari e degli strumenti finanziari nonché le molteplici esigenze dei vari segmenti di clientela. Per migliorare la protezione dei clienti sono previste segnatamente ampie disposizioni in materia di trasparenza, mentre si rinuncia a imporre divieti.
Sia la LSF che la LIFin si basano sulle prescrizioni esistenti in materia di vigilanza. Le prescrizioni consolidate del diritto vigente vengono riprese e incorporate nelle novità previste nei seguenti settori.
Legge sui servizi finanziari
La LSF prevede l'obbligo della formazione e della formazione continua per i consulenti alla clientela. Nell'ambito dell'autodisciplina, spetta al settore stabilire standard minimi al riguardo. Gli obblighi di verifica del fornitore di servizi finanziari sono strutturati in maniera modulare e la loro estensione dipende dal tipo di servizio. Nel caso di una mera esecuzione di mandati o se le operazioni sono eseguite su richiesta del cliente al di fuori di una consulenza, il fornitore di servizi finanziari non deve effettuare alcuna verifica. Nel caso di una consulenza al cliente per operazioni specifiche (consulenza in investimenti per un'operazione specifica), deve essere eseguita una verifica dell'adeguatezza. Se nella consulenza si tiene conto dell'intero portafoglio del cliente (consulenza in investimenti e gestione patrimoniale per un portafoglio) occorre eseguire una verifica dell'idoneità. Inoltre, la segmentazione della clientela è concepita come un sistema dinamico all'interno del quale, a determinate condizioni, i clienti hanno la possibilità di cambiare segmento (sistema "opting-out" e "opting-in"). Vengono definite due categorie principali di clienti, ovvero i clienti privati e i clienti professionali. Questi ultimi comprendono il sottogruppo dei clienti istituzionali. Le prescrizioni in materia di comportamento e di prodotti sono adeguate al bisogno di protezione del segmento di clientela di volta in volta interessato.
Per tutte le indennità ricevute da terzi (come retrocessioni, diritti di mediazione ecc.) sussiste un obbligo di informazione ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Sono previste normative armonizzate anche per l'obbligo di pubblicare un prospetto - in questo caso con importanti agevolazioni per le PMI - e per l'introduzione di un foglio informativo di base. Al fine di garantire che anche i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari non assoggettati a vigilanza in Svizzera soddisfino le condizioni richieste dalla LSF per l'esercizio a titolo professionale di un'attività sul mercato finanziario in Svizzera, tali consulenti devono farsi iscrivere in un apposito registro dei consulenti.
Si rinuncia agli strumenti, molto contestati in occasione della consultazione, dell'inversione dell'onere della prova, del fondo per le spese processuali e del tribunale arbitrale, in quest'ultimo caso a favore di una normativa in materia di spese più moderata. La regolamentazione dell'applicazione collettiva del diritto (procedura di transazione di gruppo e azione collettiva) non dovrebbe essere limitata ai fornitori di servizi finanziari, motivo per cui viene esaminata nel quadro dell'attuazione della mozione 13.3931 (Birrer-Heimo) trasmessa dal Parlamento. Per contro, vengono rafforzati gli organi di mediazione. D'ora in poi tutti i fornitori di servizi finanziari dovranno affiliarsi a un organo di mediazione esistente o di nuova istituzione.
Legge sugli istituti finanziari
La LIFin introduce una normativa differenziata in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell'assoggettamento alla vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni di clienti individuali, dei gestori di valori patrimoniali di istituti di previdenza nonché dei trustee. Al riguardo, non tutti gli istituti finanziari sono sottoposti alla vigilanza della FINMA. La vigilanza prudenziale sui gestori di patrimoni di clienti individuali e sui trustee spetta a un organismo di vigilanza indipendente nella sua attività, fermo restando che possono esistere anche diversi organismi di vigilanza. A entrambe le autorità di vigilanza è conferita la competenza, nell'ambito della gestione patrimoniale, di prevedere una verifica con periodicità pluriennale tenendo conto dei rischi e dell'attività degli assoggettati alla vigilanza. Infine, la LIFin introduce il sistema dell'autorizzazione a cascata. La forma più ampia di autorizzazione comprende ora generalmente anche le forme previste per le attività meno estese.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 14.12.2016
Banche, clienti non protetti al meglio nemmeno in futuro
In futuro, i clienti della banche svizzere non saranno meglio protetti contro gli investimenti a rischio. A larga maggioranza, oggi il Consiglio degli Stati ha edulcorato due progetti di legge volti a migliorare la difesa dei risparmiatori e la sorveglianza degli intermediari finanziari.
Vi sono investitori che, all'epoca della crisi finanziaria del 2008, hanno perso molti soldi. Anche in risposta ad una nuova direttiva europea, la revisione della legge sui servizi finanziari (LSF) proposta dal Consiglio federale fissa nuovi obblighi per gli operatori.
Sfuggono a questi obblighi, almeno per il momento, gli assicuratori. È quanto hanno deciso i "senatori" per 31 voti a 10. Il loro caso dovrebbe essere regolato in un'altra norma: la legge sulla sorveglianza degli assicuratori che il Governo dovrebbe trasmettere alle Camere nel 2017 o 2018.
Più trasparenza
Banchieri e gestori patrimoniali dovranno invece informare i rispettivi clienti privati sui rischi di determinati investimenti. Prima di far firmare loro un contratto, gli operatori dovranno fornire, pena 100 mila franchi di multa, un foglio informativo di base o tre pagine indicanti in un linguaggio comprensibile le caratteristiche, i costi e i rischi di determinati prodotti finanziari.
Tra gli altri obblighi, i banchieri dovranno avvertire i clienti se una transazione sembra loro poco appropriata e informarli dei costi dei loro servizi e le eventuali remunerazioni ricevute da terzi. Le retrocessioni rimarranno tuttavia ammesse, mentre queste nuove esigenze non si applicheranno ai clienti professionali.
"I clienti non saranno così ben protetti come ci si poteva attendere: il progetto è stato ampiamente annacquato", ha sostenuto in aula il "senatore" Christian Levrat (PS/FR). Il Consiglio federale non ha difeso il punto di vista dei consumatori e le opzioni iniziali proposte dall'ex ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf.
Compromesso
A nome dell'Esecutivo, il consigliere federale Ueli Maurer, che ha preso il posto della Widmer-Schlumpf, ha parlato di disegni di legge frutto del compromesso. Il progetto, ha dichiarato il ministro delle finanze, migliora la trasparenza senza creare ulteriore burocrazia.
"Dobbiamo evitare di riprendere le regolamentazioni europee esagerate per non ostacolare il lavoro delle piccole banche", ha aggiunto dal canto suo il Consigliere agli Stati Pirmin Bischof (PPD/SO).
Gli operatori non dovranno quindi dimostrare di aver ottemperato al loro obbligo di informazione. La prova di un abuso spetterà ai clienti. Quest'ultimi dovranno comunque potersi difendere in caso di problemi. A tale riguardo, la Camera dei Cantoni ha sostenuto il rafforzamento della mediazione. Gli intermediari finanziari saranno obbligati ad affiliarsi a un'istanza indipendente, partecipando e finanziando nel contempo la procedura.
Nessuna facilitazione poi per i clienti che intendono adire i tribunali e che potrebbero rinunciarvi per mancanza di mezzi finanziari. Per 31 voti a 8, infatti, i "senatori" non hanno voluto liberare i clienti privati dall'obbligo di versare degli acconti per i costi processuali e altre garanzie.
Sorveglianza ampliata
La sorveglianza dei professionisti della finanza sarà rafforzata per evitare l'insorgere di problemi. Alla nuova legge sugli istituti finanziari (LiFin) saranno assoggettati tutti gli intermediari. Ciò vale anche per i gestori patrimoniali indipendenti o esterni.
Non tutti gli istituti saranno in ogni caso sottoposti al controllo dell'Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FINMA). I trustee e i gestori patrimoniali che lavorano per conto di clienti individuali saranno dapprima sottoposti alla vigilanza di uno o più organismi di sorveglianza indipendenti graditi alle autorità federali.
Facilitare l'innovazione
Per sostenere la competitività della piazza finanziaria, il Consiglio federale vuole favorire l'accesso al mercato delle società attive nelle tecnologie finanziarie. Il Dipartimento federale delle finanze pensa già a una licenza bancaria "light".
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 13.09.2017
Protezione clienti banche, divergenze con gli Stati
Dopo un dibattito durato diverse ore, con numerose proposte di minoranza, il Consiglio nazionale ha approvato due progetti di legge volti a migliorare la difesa dei risparmiatori e la sorveglianza degli intermediari finanziari, che risultano tuttavia ancora più edulcorati della versione già alleggerita degli Stati. Il dossier deve ora tornare alla Camera dei Cantoni a causa di divergenze.
Vi sono investitori che, all'epoca della crisi finanziaria del 2008, hanno perso molti soldi. Anche in risposta ad una nuova direttiva europea, la revisione della Legge sui servizi finanziari (LSF) proposta dal Consiglio federale - approvata con 126 voti contro 63 e 2 astenuti - fissa nuovi obblighi per gli operatori. Sfuggono a questi obblighi, almeno per il momento, gli assicuratori, la cui posizione verrà regolata in un'altra norma.
Le divergenze con gli Stati sono nate in particolare sulle condizioni per la redazione di un prospetto volto a fare chiarezza fra i clienti, sulla fornitura di eventuali indicazioni false in tale documento o nel foglio informativo di base e sulle disposizioni penali al riguardo.
Banchieri e gestori patrimoniali dovranno infatti informare i rispettivi clienti privati sui rischi di determinati investimenti. Prima di far firmare loro un contratto, gli operatori dovranno fornire un foglio informativo di base o tre pagine indicanti in un linguaggio comprensibile le caratteristiche, i costi e i rischi di determinati prodotti finanziari. Gli Stati avevano proposto, in caso contrario, una multa fino a 100'000 franchi, il Nazionale - con 133 voti contro 55 - ha deciso di abbassare la soglia a 50'000 franchi.
A differenza degli Stati, la Camera del Popolo, seguendo una proposta di minoranza, ha però deciso - con 96 voti contro 95 e un'astensione - di fornire tali informazioni solamente in caso di raccomandazione personale del prodotto.
I fornitori di servizi finanziari dovranno comunicare i costi dei loro servizi e le eventuali rimunerazioni ottenute da terzi (come retrocessioni, diritti di mediazione ecc.). Queste saranno ammissibili solo se migliorano la qualità dei servizi e non vanno contro gli interessi del cliente. In questo caso non si sono riscontrate divergenze fra le due Camere federali.
Il Nazionale - con 135 voti contro 56 - ha poi reintegrato nella legge gli standard minimi per la formazione e il perfezionamento dei consulenti alla clientela che gli Stati avevano precedentemente stralciato, aggiungendo una frase che dà al Consiglio federale la possibilità di rendere vincolanti tali standard.
Anche la sorveglianza verrà rafforzata: la nuova Legge sugli istituti finanziari (LiFin) - approvata con 125 voti contro 64 e 2 astenuti - prevede il controllo di tutti gli intermediari. Le persone indicate come gestori patrimoniali "indipendenti" o "esterni" non sfuggiranno più alla vigilanza.
Non tutte le istituzioni saranno tuttavia sottoposte alla sorveglianza della FINMA, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. I gestori di patrimoni di clienti individuali e dei trustee saranno soggetti a uno o più organi di sorveglianza indipendenti.
Il Nazionale, inoltre, ha deciso tacitamente di scorporare in un progetto separato gli articoli concernenti le banche cooperative e rinviarlo al Consiglio federale, che effettuerà una consultazione al riguardo.
A nome dell'Esecutivo, il consigliere federale Ueli Maurer ha difeso il progetto originale del governo, parlando di disegni di legge frutto del compromesso, che migliorano la trasparenza senza tuttavia gravare sugli aspetti burocratici.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 07.03.2018
Meno obblighi per intermediari finanziari, ma clienti protetti
Meno obblighi previsti per gli intermediari finanziari, ma non a scapito della protezione dei clienti. Così si potrebbe riassumere il dibattito odierno al Consiglio degli Stati riguardante la legge sui servizi finanziari (LSF) e la Legge sugli istituti finanziari (LiFin). Il dossier ritorna al Consiglio nazionale.
Per evitare che si riproducano i problemi legati alla crisi finanziaria del 2007, i banchieri dovranno informare meglio i clienti sui rischi di investimento pena sanzioni. La Camera del popolo intende alleggerire la responsabilità degli intermediari finanziari in caso di indicazioni inesatte o sbagliate. Solo chi diffonde false informazioni dovrebbe rispondere del danno finanziario causato al cliente.
Per i "senatori", inoltre, bisogna tenere conto di chiunque abbia partecipato alla presentazione o diffusione di una comunicazione. Ma queste persone non dovrebbero essere considerate responsabili se sono stati osservati i doveri di diligenza.
Gli Stati non hanno ceduto di un millimetro per quanto riguarda le multe. No a una multa di 50 mila franchi, invece di 100 mila, per chi abbia fornito false indicazioni o taciuto fatti importanti nell'ambito dei rispettivi obblighi di informazione. Ciò vale anche per le violazioni riguardanti gli opuscoli di base per gli investimenti.
Per quanto riguarda la vendita a domicilio o per telefono, ha respinto per 20 voti a 23 la proposta di modificare il Codice delle obbligazioni affinché un cliente non possa più revocare un contratto relativo a prestazioni bancarie o finanziarie. Per il "senatore" Christian Levrat (PS/FR), l'abolizione del diritto di revoca rappresenta "un grave attacco ai diritti dei consumatori".
Per 26 voti a 14, la maggioranza ha rinunciato anche ad annacquare le sanzioni previste nei confronti di quegli organismi attivi nel credito al consumo. La commissione proponeva che un prestatore perdesse il denaro concesso solo in caso di violazione intenzionale e grave degli obblighi di verifica della capacità finanziaria del cliente.
Anche in questo caso, per la "senatrice" Anita Fetz (PS/BS) una simile aggiunta avrebbe edulcorato eccessivamente una disposizione che ha, in primis, un effetto preventivo nei riguardi dei creditori. Stefan Engler (PPD/GR) e lo stesso Levrat hanno sottolineato l'importanza di lottare contro il problema dell'indebitamento eccessivo.
Per quanto attiene agli opuscoli informativi ai clienti, la Camera dei Cantoni ne prevede l'obbligatorietà solo se i prodotti finanziari proposti sono destinati ad almeno 500 investitori. Tale obbligo decade per le offerte pubbliche di valore inferiore (su dodici mesi) a 8 milioni di franchi, ossia la soglia fissata nel frattempo dall'Ue. Il Nazionale aveva già corretto a 2,5 milioni il limite di 100 mila franchi fissato dal Consiglio federale.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 29.05.2018
CN: contratti bancari per telefono, revoca possibile in taluni casi
I contratti relativi a prestazioni bancarie o finanziarie conclusi per telefono o a domicilio potranno a talune condizioni essere revocati. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale ammorbidendo leggermente la sua posizione presa in precedenza.
In prima lettura - discutendo le modifiche alle leggi sui servizi finanziari (LSF) e sugli istituti finanziari (LiFin) - la Camera del popolo aveva proposto di sopprimere questo diritto. Vista l'opposizione degli Stati, oggi ha deciso che la revoca potrà continuare ad essere concessa ma solo ai nuovi clienti della banca o dell'istituto finanziario interessato.
Con 129 voti contro 58 e 3 astenuti, il Nazionale ha invece bocciato la proposta della sinistra di allinearsi al Consiglio degli Stati che suggerisce di rimanere alla situazione attuale. Questa prevede che i contratti conclusi a domicilio o per telefono sono tutti revocabili tranne se concernono una polizza assicurativa.
Il Consiglio nazionale ha mantenuto anche altre divergenze con gli Stati. Ha ad esempio ha reintegrato nella legge gli standard minimi per la formazione e il perfezionamento dei consulenti alla clientela che gli Stati avevano stralciato.
Un'altra divergenza con gli Stati riguarda le condizioni per la redazione di un prospetto volto a fare chiarezza fra i clienti, sulla fornitura di eventuali indicazioni false in tale documento o nel foglio informativo di base e sulle relative sanzioni.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 04.06.2018
CSt: contratti telefonici, diritto di revoca va limitato
Tutti i consumatori dovrebbero poter revocare un contratto bancario siglato per telefono. Ne è convinto il Consiglio degli Stati che per 31 voti a 11 ha mantenuto questa divergenza col Nazionale affrontando la Legge sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari.
La Camera del popolo vorrebbe invece sopprimere questa sorta di diritto di veto per i consumatori già clienti di un determinato istituto finanziario. In un primo momento, il Nazionale voleva sopprimere "sic et simpliciter" il diritto di revoca per tutti i contratti inerenti prestazioni bancarie o finanziarie conclusi al domicilio del cliente o per telefono. In seguito ha fatto parzialmente marcia indietro.
Nel affrontare il dossier, i "senatori" hanno mantenuto ancora alcune divergenze con l'altra camera. Hanno per esempio respinto tacitamente l'idea che banche e altri istituti siano tenuti a fissare norme minime in materia di formazione e perfezionamento del personale.
I "senatori" hanno invece "capitolato" su altri aspetti del disegno di legge. Hanno per esempio rinunciato ad inserire nella normativa un dovere di diligenza per gli opuscoli informativi di base di due-tre pagine che i banchieri e i gestori patrimoniali dovranno consegnare ai clienti per illustrare loro caratteristiche, costi e rischi di un determinato prodotto.
La Camera dei cantoni si è anche allineata al Nazionale per ciò che riguarda l'inasprimento delle multe legate alle prescrizioni concernenti gli opuscoli e altri fogli informativi di base. L'ammontare dell'ammenda inflitta alle società che non pubblicano il materiale in questione o danno informazioni intenzionalmente false dovrebbe essere di 250 mila franchi e non "solo" 100 mila.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 12.06.2018
CN: legge sui servizi finanziari pronta per le votazioni finali
In futuro, i clienti privati delle banche e i gestori patrimoniali saranno meglio protetti. Il Nazionale ha appianato anche le ultime divergenze che l'opponevano ancora agli Stati nell'ambito della legge sui servizi finanziari e di quella degli istituti finanziari. L'oggetto è ora pronto per le votazioni finali.
La portata della riforma è stata tuttavia attenuata nel corso dei dibattiti tenutisi nei due rami del Parlamento. La revisione della legge è nata dalla crisi finanziaria del 2008. Talune persone avevano allora perso molti soldi.
Rispondendo anche a una direttiva europea, le nuove leggi avevano quale scopo iniziale quello di rafforzare la piazza finanziaria elvetica tenendo conto degli insegnamenti forniti dalla crisi, nonché di creare condizioni per una concorrenza armoniosa. "Di tutto ciò rimangono però soltanto le briciole", ha deplorato Prisca Birrer-Heimo (PS/LU).
Nulla resta per esempio per aiutare i clienti ingannati a non rinunciare a un processo per mancanza di soldi. Le Camere hanno pure rinunciato a liberare i clienti privati dall'obbligo di versare degli acconti per le spese processuali e di garanzia. I due consigli hanno anche deciso di non voler risolvere la questione degli assicuratori, almeno per il momento. Il tema verrà affrontato durante la revisione della legge sulla sorveglianza.
Lex Raiffeisen
Con 124 voti contro 56 e 4 astenuti, il Nazionale ha invece rinunciato a far pazientare più a lungo le banche cooperative per poter aumentare i loro fondi propri grazie a un capitale di partecipazione sociale. Questa possibilità, descritta a sinistra come una "lex Raiffeisen", è stata integrata nella revisione della legge sugli istituti finanziari.
Non sussistono più divergenze neanche nella legge sui servizi finanziari. La Camera del popolo ha accolto il "compromesso" proposto dai "senatori" per limitare il diritto dei clienti di revocare un contratto bancario siglato per telefono. Gli atti conclusi nel quadro di contratti di prestazioni finanziarie già esistenti non saranno attaccabili davanti alla giustizia.
La sinistra si è battuta invano per una migliore protezione dei consumatori. Il campo rosso-verde avrebbe voluto che il diritto di revoca si applicasse per tutti i contratti inerenti prestazioni bancarie o finanziarie conclusi al domicilio del cliente o per telefono.
La sinistra ha pure chiesto invano che banche e altri istituti siano tenuti a fissare norme minime in materia di formazione e perfezionamento del personale. Seguendo gli Stati, il Nazionale ha abolito queste disposizioni.
Informazioni
I "senatori" hanno invece "capitolato" su altri aspetti del disegno di legge. Hanno per esempio rinunciato ad inserire nella normativa un dovere di diligenza per gli opuscoli informativi di base di due-tre pagine che i banchieri e i gestori patrimoniali dovranno consegnare ai clienti per illustrare loro caratteristiche, costi e rischi di un determinato prodotto.
La Camera dei cantoni si è anche allineata al Nazionale per ciò che riguarda l'inasprimento delle multe legate alle prescrizioni concernenti gli opuscoli e altri fogli informativi di base. L'ammontare dell'ammenda inflitta alle società che non pubblicano il materiale in questione o danno informazioni intenzionalmente false sarà di 250 mila franchi e non "solo" 100 mila.
Disegno 3
Vedi: 20.059 Legge sulle banche. Modifica (Insolvenza, garanzia dei depositi, segregazione)