Senza l'inclusione della radioattività, l'esame dell'impatto sull'ambiente dei depositi di scorie radioattive non è significativo
15.1060 · Interrogazione · 2015-09-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Perché, nel caso dei depositi di scorie radioattive, il pericolo costituito dalla radioattività non è incluso nell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), sebbene il maggior pericolo per l'ambiente e per la salute derivi proprio dalla radioattività?
2. Le organizzazioni ambientaliste possono presentare ricorso in merito al pericolo derivante dalla radioattività se quest'ultimo non è analizzato nel rapporto di impatto sull'ambiente (RIA)?
3. Perché i pericoli per l'ambiente e per la salute di origine nucleare e non nucleare non vengono valutati nella medesima tappa procedurale mediante un EIA complessivo, come invece avviene in Germania?
4. Viene rispettata la Convenzione di Espoo per quanto riguarda lo stoccaggio di scorie radioattive?
Il rapporto di impatto sull'ambiente "Voruntersuchung für ein geologisches Tiefenlager" (esame preliminare per un deposito in strati geologici profondi) del 5 dicembre 2014 non include gli effetti della radioattività (cfr. capitolo 6.3 "Abgrenzung Radioaktivität" - esclusione della radioattività). In tal modo il maggior fattore di pericolo per l'ambiente e per la salute che scaturisce da un impianto nucleare viene escluso dall'esame dell'impatto sull'ambiente e se ne rimanda la trattazione a un rapporto separato sulla sicurezza interna ed esterna. Questa separazione formale fra la radioattività e gli altri pericoli non è giustificata e potrebbe far perdere alle associazioni ambientaliste il loro legittimo diritto a ricorrere.
Per quanto riguarda il rapporto di impatto sull'ambiente "Voruntersuchung für ein geologisches Tiefenlager", le Conferenze regionali possono esprimersi solo in merito al capitolo 7 "Umweltrelevanz Oberflächenanlage" (rilevanza ambientale degli impianti di superficie). In tal modo viene limitato in modo significativo il loro diritto di partecipazione. Non si comprende perché le Conferenze regionali non possano esprimersi anche in merito al capitolo 6 "Systemgrenzen" (confini del sistema) e al capitolo 8 "Pflichtenheft für den Umweltverträglichkeitsbericht im Rahmenbewilligungsgesuch" (capitolato d'oneri per il rapporto di impatto sull'ambiente nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di massima).
Il 16 settembre 1996 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991 (Convenzione di Espoo). La Convenzione di Espoo definisce un meccanismo per l'informazione e la consultazione dei Paesi confinanti che si applica nel caso dei progetti che possono avere conseguenze considerevoli sull'ambiente anche al di là dei confini. La Convenzione di Espoo ha lo scopo di garantire ad altri Stati un adeguato diritto di audizione. Una situazione particolare deriva dal fatto che, secondo il diritto tedesco, i pericoli nucleari e quelli non nucleari devono essere valutati in un'unica tappa procedurale.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel caso di progetti di impianti che possono avere importanti ripercussioni ambientali, deve essere effettuato un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). Nell'EIA si accerta se l'impianto previsto è destinato a rispettare le prescrizioni ambientali vigenti. L'EIA è quindi una verifica della conformità legale. L'EIA, però, non è una procedura a se stante, ma è integrata nella procedura di autorizzazione (p. es. procedura di approvazione dei piani o di concessione): l'autorità chiamata a decidere in merito alla realizzazione dell'impianto (autorità responsabile) verifica se l'impianto previsto rispetta le disposizioni di legge in merito alla protezione dell'ambiente. Per i depositi in strati geologici profondi deve essere effettuato un EIA in due fasi. Per la verifica dell'esame preliminare e dei capitolati d'oneri EIA nella tappa 2 della procedura del piano settoriale la competenza è dell'Ufficio federale dell'ambiente che, a questo riguardo, tiene conto dei pareri, previsti dalla legge, dei servizi cantonali di protezione dell'ambiente. L'Ufficio federale dell'energia (UFE), in quanto autorità responsabile della procedura del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, ha inoltre invitato le Conferenze regionali a dire se la rappresentazione dello stato attuale e di quello finale nell'esame preliminare EIA è completa.
1. In sede di elaborazione della legislazione in materia di energia nucleare si è tenuto conto, al di fuori della legislazione ambientale, dell'aspetto dell'elevato pericolo derivante dalla radioattività. Lo scopo della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1), secondo l'articolo 1, è la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli connessi allo sfruttamento dell'energia nucleare, e quindi anche dai pericoli derivanti dalle scorie radioattive. Il rapporto fra la legislazione sulla protezione dell'ambiente e quella sull'energia nucleare è chiarito nella legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01): secondo l'articolo 3 di tale legge, le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull'energia nucleare e a quella sulla radioprotezione. In sede di approvazione dei progetti quindi, il pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti e dalle sostanze radioattive non viene esaminato nel quadro di un esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi della LPAmb, ma sulla base della legislazione in materie di energia nucleare.
2. Le organizzazioni ambientaliste autorizzate a ricorrere possono presentare contestazioni nel quadro di ricorsi e opposizioni attinenti al diritto in materia di protezione dell'ambiente. In considerazione della già citata disposizione dell'articolo 3 LPAmb, la legislazione sull'energia nucleare e quella sulla radioprotezione non fanno parte del diritto in materia di protezione dell'ambiente. Di conseguenza, anche il diritto di ricorso delle associazioni non riguarda i settori dell'energia nucleare e della radioprotezione.
3. Anche in Svizzera i pericoli per l'ambiente e per la salute di origine nucleare e non nucleare vengono valutati nella medesima tappa procedurale. In considerazione delle leggi vigenti, al momento della presentazione di una domanda di rilascio dell'autorizzazione di massima i due ambiti vengono tuttavia trattati in due rapporti separati, il rapporto di impatto sull'ambiente e il rapporto di sicurezza. Il principio della valutazione complessiva vale per la procedura di autorizzazione di massima (EIA prima fase), per la procedura di rilascio della licenza di costruzione (EIA seconda fase) e per la procedura del piano settoriale. La documentazione della NAGRA per le aree di ubicazione da essa proposte nella tappa 2 comprende, oltre all'esame preliminare e ai capitolati d'oneri EIA, numerosi rapporti tecnici sulla base dei quali viene valutato il possibile pericolo derivante dalla radioattività.
Per semplificare la comprensione complessiva degli effetti dei depositi in strati geologici profondi nell'ambito della consultazione in merito ai risultati della tappa 2 della procedura del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, l'UFE ha intenzione di presentare un rapporto riassuntivo che raccolga tutte le informazioni in merito agli effetti convenzionali e radiologici sull'ambiente e sulla salute.
4. L'articolo 3 capoverso 1 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) stabilisce che la Parte di origine consulta ogni Parte che potrebbe essere colpita, al più tardi quando detta Parte dà avviso pubblico dell'inizio della procedura di autorizzazione. L'esame preliminare EIA si svolge prima della procedura di autorizzazione di massima per i depositi in strati geologici profondi. La Convenzione di Espoo non prevede che gli Stati esteri interessati debbano essere informati già nel quadro dell'esame preliminare che, secondo la parte concettuale del piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, si svolge nella tappa 2.
Conformemente agli accordi internazionali e alla legge, le procedure previste dalla Convenzione di Espoo prenderanno quindi avvio nella tappa 3 con la prima fase dell'EIA, nella procedura di rilascio dell'autorizzazione di massima.
Risposta del Consiglio federale.