15.1062 · Interrogazione · 2015-09-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 361 capoverso 3 del Codice civile il servizio dello stato civile, su richiesta, procede all'iscrizione nella banca dati centrale dell'avvenuta costituzione di un mandato precauzionale da parte di una persona, nonché del luogo in cui lo stesso è depositato. La persona interessata può far costatare la costituzione del mandato precauzionale per atto pubblico davanti ad un notaio e può incaricare quest'ultimo, nello stesso atto, di notificare al servizio dello stato civile competente l'avvenuta costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato (rispettivamente il suo cambiamento o annullamento) ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone. A questo proposito, l'Ufficio federale per lo stato civile (UFSC) ha emanato il 1° marzo 2013 una circolare ufficiale n. 140.14, con carattere di direttiva, secondo la quale il notaio è tenuto in tal caso ad inoltrare al servizio dello stato civile una procura separata, con la firma autenticata della persona che lo ha incaricato, e ciò benché il notaio abbia già accertato con l'atto pubblico l'identità del mandante e la sua capacità di agire. Il contenuto del mandato precauzionale non è noto al servizio dello stato civile. Non sussiste tuttavia alcuna possibilità di abuso e alcun pericolo per il cliente, trattandosi unicamente della notificazione dell'avvenuta costituzione del mandato precauzionale e del relativo luogo di deposito. L'esigenza di una procura separata (conforme al modello dell'UFSC) con firma autenticata, da produrre sempre da parte del notaio incaricato, appare dunque come un'eccessiva formalità.
Non ritiene il Consiglio federale che nella fattispecie sia opportuno correggere questo inutile dispendio burocratico, obbligando i servizi dello stato civile ad accettare, senza ulteriori formalità, le notifiche relative all'avvenuta costituzione di mandati precauzionali e al loro luogo di deposito?
Stellungnahme des Bundesrates
Il mandato precauzionale non può essere depositato presso l'ufficio dello stato civile e il suo contenuto non può essere iscritto nel registro dello stato civile. È possibile iscrivere, su domanda della persona che l'ha costituito, soltanto l'avvenuta costituzione e il luogo di deposito. Tale iscrizione è facoltativa e non influisce sulla validità del mandato.
Anche se il mandato precauzionale non è redatto per atto olografo, bensì è steso in forma autentica da un pubblico ufficiale, il mandante può presentarsi di persona presso l'ufficio dello stato civile e far iscrivere l'avvenuta costituzione e il luogo di deposito. In questo caso l'ufficio dello stato civile verifica l'identità e la capacità di agire del richiedente al fine di garantire che l'iscrizione sia attribuita alla persona corretta.
In alternativa alla possibilità di presentarsi presso l'ufficio dello stato civile, il mandante può autorizzare il pubblico ufficiale a chiedere l'iscrizione nel registro. In questo caso, l'identità e la capacità d'agire non sono verificate dall'ufficio dello stato civile, bensì dal pubblico ufficiale. L'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha allestito un apposito modulo di procura (allegato alle comunicazioni ufficiali n. 140.14 del 1° marzo 2013 "Richiesta d'iscrizione del luogo di deposito di un mandato precauzionale", pubblicato su www.ufsc.admin.ch). Questo modulo permette di attribuire i dati personali in maniera uniforme, rapida e corretta su scala nazionale.
Sono state prese in considerazione altre soluzioni, in particolare il rinvio a una procura conferita al pubblico ufficiale dal mandato costituito per atto pubblico. Queste soluzioni sono state tuttavia respinte, soprattutto per motivi inerenti alla protezione dei dati, poiché l'ufficio dello stato civile non riceve il mandato precauzionale: il contenuto del mandato, compresa un'eventuale procura, non possono infatti essere resi noti all'ufficio dello stato civile.
Il modulo di procura, separato dal mandato precauzionale documentato pubblicamente, consente quindi procedure snelle, chiare e certe, che garantiscono la protezione dei dati. Rispetto al fatto di recarsi personalmente all'ufficio dello stato civile, l'utilizzo del modulo non cagiona nessun ulteriore emolumento di stato civile in virtù del diritto federale (n. 3.3 delle comunicazioni ufficiali UFSC). Il fatto che, per l'intero negozio giuridico, vengano messi a carico del cittadino costi supplementari, dipende dal diritto cantonale o eventualmente dal potere discrezionale del pubblico ufficiale.
Risposta del Consiglio federale.