15.1078 · Interrogazione · 2015-09-24
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Consapevole della situazione delicata, per la costruzione di una seconda canna nella galleria autostradale del San Gottardo il Consiglio federale ha elaborato un progetto di legge che sottostà a referendum facoltativo. Nel 2016 il popolo potrà perciò decidere se credere alle promesse riguardanti l'esercizio, in futuro, di due sole corsie di marcia (una per canna) delle quattro previste al San Gottardo.
Il progetto dibattuto in Parlamento si intitola "legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) - risanamento della galleria autostradale del San Gottardo". Da questo titolo non si evince però che la modifica di legge riguarda la costruzione di una seconda galleria autostradale e non il risanamento della galleria autostradale esistente, peraltro incontestato. Già nel 2013, nell'ambito della procedura di consultazione, i promotori dell'iniziativa delle Alpi avevano segnalato che un no a questa domanda suggeriva un rifiuto generale del risanamento della galleria autostradale del San Gottardo.
Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha statuito che le autorità sono tenute a un maggior dovere di diligenza nel formulare la domanda che figura sulla scheda di voto. La domanda deve essere redatta in maniera chiara e obiettiva e non può essere fuorviante né suggestiva.
Chiedo pertanto al Consiglio federale:
1. In che misura il Consiglio federale ritiene che la domanda "Volete accettare la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) - risanamento della galleria autostradale del San Gottardo?" riassuma in modo esatto il progetto contestato?
2. Il Consiglio federale è disposto a servirsi del proprio margine di manovra per sottoporre al popolo, nell'imminente votazione, una domanda quanto più possibile trasparente ed inequivocabile? Ad esempio chiedendo: "Volete accettare la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) - costruzione di una seconda galleria autostradale del San Gottardo?"
Stellungnahme des Bundesrates
In vista del risanamento, la cui necessità è incontestata, dell'attuale galleria autostradale del San Gottardo, il Consiglio federale ha esaminato in maniera approfondita diverse soluzioni. In adempimento del postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale 12.3016, nel suo messaggio del 13 settembre 2013 (FF 2013 6267) il Consiglio federale ha messo a confronto le varianti "risanamento senza seconda canna al Gottardo" e "risanamento con seconda canna al Gottardo senza aumento della capacità". Nel contempo, esso si è pronunciato a favore della variante di risanamento con la realizzazione di una seconda canna. In virtù di tale decisione, ha presentato alle Camere federali un disegno di modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS; FF 2013 6295). Nella procedura parlamentare è stata mantenuta la designazione dell'oggetto della revisione (risanamento della galleria autostradale del San Gottardo) nel titolo dell'atto normativo. La modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) - risanamento della galleria autostradale del San Gottardo - (FF 2014 6325) è stata in seguito pubblicata sul foglio federale e sottoposta a referendum facoltativo.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale risponde come segue alle domande:
1. L'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Il quesito sottoposto al voto deve essere formulato in maniera chiara, precisa, univoca e oggettiva (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Graber Jean-Pierre 15.3563). Unicamente i titoli ufficiali delle leggi e dei decreti federali, così come vengono approvati dal Parlamento e sottoposti a referendum obbligatorio o facoltativo, possono far sì che sia adempiuto il criterio dell'oggettività. Per le iniziative popolari vanno utilizzati i titoli pubblicati sul foglio federale. Da decenni perciò anche nella formulazione della domanda sottoposta al voto sono determinanti i titoli ufficiali degli atti normativi (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Schiesser 93.3548).
La prassi del Consiglio federale corrisponde anche alla posizione, sostenuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo la quale il compito di informare del quesito sottoposto al voto si limita alla designazione univoca dell'atto normativo sottoposto alla decisione del popolo. Soprattutto, la domanda sottoposta al voto non deve indicare soluzioni alternative respinte nel processo politico che non sono direttamente oggetto della votazione. Al contrario, le spiegazioni del Consiglio federale devono dare conto delle opinioni delle eventuali importanti minoranze (art. 11 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici; RS 161.1).
In vista del risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, il Consiglio federale e il Parlamento hanno optato per una variante. Il quesito sottoposto al voto "Volete accettare la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernen-te il transito stradale nella regione alpina (LTS) - risanamento della galleria autostradale del San Gottardo?" designa in maniera univoca l'atto normativo giunto ora in votazione e corrisponde alla prassi pluriennale riguardo alla formulazione.
2. In considerazione di quanto precede, il Consiglio federale non vede alcun motivo di derogare all'attuale prassi quanto alla formulazione della domanda sottoposta al voto sulla modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) - risanamento della galleria autostradale del San Gottardo.
Risposta del Consiglio federale.