15.1084 · Interrogazione · 2015-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel contesto della più recente crisi internazionale di rifugiati, la presidente della Confederazione si è recata alle trattative con i rappresentanti dell'UE. Come risultato ha annunciato al pubblico che la Svizzera è disposta ad accogliere 2500 rifugiati siriani. La presidente ha dichiarato di adoperarsi da anni per una ripartizione equa dei rifugiati. Tale ammissione di rifugiati da parte svizzera dovrebbe implicare una modifica materiale dell'accordo di Dublino. Pongo pertanto al Consiglio federale le domande seguenti:
1. La presidente si è "offerta" di accogliere i rifugiati su mandato del Consiglio federale?
2. Non avrebbero dovuto essere prima coinvolte/consultate le Commissioni della politica estera?
3. Per quale tipo di ripartizione si è adoperata la presidente? Quando e in quale contesto? Qual è stata la chiave di ripartizione proposta?
4. Quali cifre aveva in mente al momento della sua dichiarazione? Come sono state calcolate? Che cosa significa, in cifre, per la Svizzera la chiave di ripartizione sostenuta?
5. Fino a dove si estende la competenza del Consiglio federale quanto alle cifre proposte/all'accoglienza di ulteriori rifugiati? Il Consiglio federale avrebbe per esempio anche potuto dichiarare di voler accogliere il decuplo, quindi 25 000 rifugiati? Dove sono le basi legali/i limiti?
6. Fino a dove si estendono le competenze del Consiglio federale in termini di bilancio in materia? Quali costi comporta l'ammissione dei 2500 rifugiati? Fino a quale importo, in termini di costi, avrebbe potuto impegnarsi il Consiglio federale? Quali sono le pertinenti basi legali/i limiti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sì. Il 18 settembre 2015 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera accoglierà fino a 1500 persone nell'ambito del primo programma UE di ricollocazione di 40 000 persone presumibilmente bisognose di protezione ed eseguirà la loro procedura d'asilo. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato inoltre autorizzato ad assicurare all'UE che la Svizzera parteciperà al secondo programma UE di ricollocazione e a prepararlo insieme ai cantoni. La partecipazione del nostro Paese ai programmi di ricollocazione è subordinata alla corretta registrazione delle persone in cerca di protezione in Italia e in Grecia. Queste ultime saranno sostenute a tal fine dalle agenzie dell'UE (p. es. Frontex e UESA), il che è anche nell'interesse della Svizzera. Il sistema Dublino è così potenziato, in quanto gli oneri sono ripartiti più equamente tra gli Stati europei nel settore dell'asilo. I programmi di ricollocazione riguardano peraltro, oltre ai siriani, anche persone provenienti da altri Paesi con una quota di protezione in Europa superiore al 75 per cento (attualmente Eritrea, Iraq, Afghanistan e Repubblica centrafricana).
2. Partecipando ai programmi di ricollocazione dell'UE, la Svizzera dimostra la propria solidarietà nell'ambito della ripartizione di persone bisognose di protezione all'interno dell'Europa. Non si tratta tuttavia di un progetto che richiede la consultazione delle Commissioni della politica estera (CPE) ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3 LParl. Peraltro, non si tratta nemmeno dell'applicazione a titolo provvisorio di un trattato internazionale, in merito alla quale andrebbero consultate le CPE conformemente all'articolo 152 capoverso 3bis LParl.
3./4. Il Consiglio federale si adopera per una ripartizione più solidale delle persone bisognose di protezione all'interno dell'Europa. Ritiene che i due programmi di ricollocazione decisi costituiscano un passo importante in questa direzione. La corrispondente chiave di ripartizione dell'UE si fonda sui criteri seguenti: popolazione (40 per cento), PIL (40 per cento), media delle domande d'asilo (10 per cento) e tasso di disoccupazione (10 per cento). Come la maggior parte dei Paesi che partecipano al primo programma di ricollocazione, anche la Svizzera si basa sulla chiave di ripartizione summenzionata per fissare il numero di persone bisognose di protezione da accogliere (1500).
5. Le decisioni del Consiglio dell'UE riguardo ai due programmi di ricollocazione non sono vincolanti per la Svizzera. In particolare, non si tratta di uno sviluppo dell'acquis di Schengen-Dublino. La Svizzera accoglie volontariamente queste persone e ne esaminerà la domanda d'asilo in virtù del cosiddetto diritto di entrata nel merito secondo l'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento Dublino III. In linea di massima, la dichiarazione di entrata volontaria nel merito compete alla Segreteria di Stato della migrazione (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1). Nei programmi UE di ricollocazione la clausola di entrata nel merito è tuttavia applicata per gruppi importanti e non, come di consueto, nel singolo caso. Per questo motivo anche il Consiglio federale ha deciso di applicarla.
6. Le 1500 persone accolte saranno computate sul contingente di 3000 persone bisognose di protezione deciso il 6 marzo 2015 dal Consiglio federale (azione umanitaria Siria/reinsediamento). La domanda relativa alle risorse necessarie figura nel preventivo. Al momento non è stata ancora fissata l'entità della partecipazione svizzera al secondo programma di ricollocazione dell'UE. La ripartizione di persone bisognose di protezione provenienti in particolare dall'Italia ad altri Paesi europei potrebbe sgravare la Svizzera. Risorse supplementari saranno iscritte nel preventivo e sottoposte al Parlamento.
Risposta del Consiglio federale.