15.1088 · Interrogazione · 2015-12-08
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera l'attività dei notai e dei periti giudiziari è attualmente considerata un compito che rientra negli ambiti di sovranità dello Stato (ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 LMI). Alcune sentenze del Tribunale federale suffragano tale interpretazione (notai: DTF 131 II 639 consid. 6.1, pag. 645; DTF 128 I 280 consid. 3, pag. 281 seg.; periti giudiziari: sentenza TF 2C_121/2011, consid. 3.3). Ne risulta che la libera circolazione delle persone ai sensi del pertinente accordo con l'UE (ALC) non dovrebbe essere applicabile a queste professioni (cfr. art. 16 e 22 par. 1 allegato I ALC), come stabilito anche dal Tribunale federale (notai: DTF 128 I 280 consid. 3, pag. 281 seg.; periti giudiziari: sentenza TF 2C_121/2011, consid. 3.3). La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), invece, ritiene che l'attività dei notai e dei periti giudiziari non rientri negli ambiti di sovranità dello Stato; di conseguenza, i membri di queste categorie professionali possono appellarsi alla libertà di domicilio (notai: causa C-47/08, racc. 2011 I-04105; periti giudiziari: causa C-306/89, racc. 1991 I-05863). Si pongono pertanto le domande seguenti:
1. Che cosa intende fare il Consiglio federale per impedire che i notai e i periti giudiziari provenienti dall'UE, invocando un'interpretazione eurocompatibile dell'ALC, possano svolgere in Svizzera la loro attività professionale, qualificata come sovrana dal Tribunale federale?
2. La citata giurisprudenza della CGUE si fonda sulla libertà generale di domicilio prevista dal diritto europeo, che si applica ai rapporti tra la Svizzera e l'UE con delle restrizioni. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito?
3. Che cosa pensa in generale del recepimento, fondato su un'interpretazione eurocompatibile del diritto svizzero, di disposizioni UE che vanno oltre quanto previsto dagli accordi corrispondenti tra la Svizzera e l'UE?
4. Il Consiglio federale è disposto, nel quadro delle trattative con l'UE sulla libera circolazione delle persone, ad adoperarsi affinché la Svizzera possa continuare a interpretare il concetto di attività sovrana in modo che i notai e i periti giudiziari non possano invocare la libera circolazione delle persone e che, più in generale, l'ALC non possa essere utilizzato per permettere a cittadini UE di esercitare un'attività sovrana in Svizzera?
5. Qual è la sua opinione in merito al fatto che un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE non farebbe che rafforzare l'interpretazione eurocompatibile del diritto svizzero, e quindi il recepimento della legislazione europea non vincolante per la Svizzera, e agevolerebbe l'esercizio di attività sovrane in Svizzera da parte di cittadini UE?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Il Consiglio federale si è già espresso il 26 agosto 2015, nell'ambito della mozione Amherd 15.3728, in merito all'accesso alla professione di notaio da parte dei cittadini dell'UE/AELS. In particolare, ha spiegato il funzionamento dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e sottolineato come fosse nell'interesse della Svizzera poter controllare le qualifiche professionali dei notai dell'UE. Al contrario della professione di notaio, la funzione di perito giudiziario non è invece regolamentata in Svizzera. Non vi è effettivamente alcuna base legale che riservi l'accesso a tale professione ai titolari di determinate qualifiche professionali. La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell'allegato III ALC) non si applica dunque a questa funzione.
In generale, oggi le professioni legate all'esercizio della pubblica autorità (attività dette "sovrane") sono già escluse dal campo d'applicazione dell'ALC (art. 10, 16 e 22 par. 1 allegato I ALC). Non vi è dunque alcuna nuova misura che il Consiglio federale possa adottare. La portata concreta di tale esclusione viene tuttavia determinata in ultima istanza dal Tribunale federale (TF). Secondo le informazioni di cui dispone il Consiglio federale, il TF non ha dovuto occuparsi dell'applicazione di queste disposizioni ai notai o ai periti giudiziari poiché la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) ha constatato, in diverse sentenze, che l'esercizio della professione di notaio non rientrava nella nozione di attività che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri (cfr. mozione Amherd, par. 1).
Per i notai, la situazione giuridica potrebbe evolvere in futuro. In effetti, all'interno dell'UE la direttiva 2005/36/CE - modificata nel dicembre del 2013 dalla direttiva 2013/55/UE - non si applica più a tale professione. Ciò non ha tuttavia per effetto di privare i notai del diritto alla libera circolazione delle persone (si veda il parere del Consiglio federale in merito alla mozione Amherd, par. 3). Il recepimento della direttiva 2013/55/UE nell'allegato III ALC non è tuttavia ancora stato dibattuto tra l'UE e la Svizzera: le discussioni in merito sono state congelate in seguito all'accettazione dell'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" il 9 febbraio 2014. Il suo recepimento permetterebbe alle autorità svizzere di essere più severe nei confronti dei notai dell'UE/AELS e quindi di rifiutarsi di applicare a loro le regole di riconoscimento delle qualifiche professionali tratte dal diritto derivato (direttiva 2005/36/CE).
In mancanza di una regolamentazione in tal senso in Svizzera, la funzione di perito giudiziario rimane soggetta ai meccanismi generali dell'ALC. Come già rilevato, spetterà in ultima istanza al TF determinare se tale funzione rientra nel campo di applicazione degli articoli 10, 16 e 22 paragrafo 1 allegato I ALC.
5. Al momento sarebbe prematuro tentare di valutare o prevedere gli effetti che un nuovo accordo istituzionale con l'UE potrebbe avere sulla professione di notaio o sulla funzione di perito giudiziario. Tuttavia, la conclusione di un accordo istituzionale non cambierebbe il fatto che qualsiasi recepimento di un atto dell'UE nell'ALC dovrebbe sempre essere oggetto di una decisione da parte della Svizzera all'interno del comitato misto per l'ALC. Come precisato nel suo parere riguardo alla mozione Amherd (ultimo paragrafo), il Consiglio federale ritiene che, per le professioni regolamentate che non rientrano nella nozione di attività che partecipa all'esercizio dei pubblici poteri, il meccanismo di riconoscimento delle qualifiche professionali introdotto dalla direttiva 2005/36/CE sia sufficiente e permetta di assicurare che soltanto dei professionisti competenti e ben formati avranno, all'occorrenza, accesso alla professione in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.