15.3019 · Mozione · 2015-03-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure affinché il Parlamento abbia la facoltà di modificare la legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) in occasione dell'esame del rapporto quadriennale di valutazione dell'efficacia della perequazione.
Begründung
Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della perequazione finanziaria (art. 18 LPFC). Secondo l'articolo 49 dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, questo rapporto di valutazione è sottoposto ai cantoni per consultazione. In base al rapporto il Consiglio federale si pronuncia nei decreti federali concernenti:
1. i contributi della Confederazione e dei cantoni alla perequazione delle risorse (art. 5 LPFC);
2. i contributi destinati alla compensazione degli oneri (art. 9 LPFC);
3. l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore se il suo mantenimento non risulta più necessario (art. 19 LPFC).
Secondo queste disposizioni, il Parlamento è incaricato di esaminare ogni quattro anni l'efficacia della perequazione finanziaria sulla base del rapporto del Consiglio federale e dei pareri dei cantoni. Deve anche stabilire l'ammontare dei contribuiti dei cantoni e della Confederazione.
D'altra parte, allo stato attuale, il Parlamento è impossibilitato, in occasione del suo esame quadriennale, ad abrogare la compensazione dei casi di rigore, salvo che il Consiglio federale gli sottoponga un disegno di decreto federale. Inoltre, a meno che il Consiglio federale gli presenti un progetto di revisione della LPFC, non può neppure apportare eventuali correttivi alla LPFC.
Questa situazione è insoddisfacente. Se lo desidera, il Parlamento deve poter modificare i parametri della perequazione finanziaria in occasione del suo esame quadriennale. È insensato elaborare ogni quattro anni un rapporto di valutazione e sollecitare il parere dei cantoni se, in fin dei conti, il margine di manovra del Parlamento è limitato ai disegni di decreto federale sottopostigli dal Consiglio federale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (art. 18 cpv. 1 LPFC). Questo rapporto di valutazione fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo (art. 18 cpv. 2 LPFC).
Gli obiettivi della perequazione finanziaria sono definiti all'articolo 2 LPFC. Sulla base dell'analisi del raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio federale propone provvedimenti per il periodo successivo. Nel quadro della revisione dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), il Consiglio federale ha definito tali provvedimenti, segnatamente l'adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore e un limite massimo di aggravio dei cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse (art. 46 cpv. 1 lett. c OPFC).
Mediante decreto federale, l'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni i mezzi per la perequazione delle risorse e per la compensazione degli oneri. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull'efficacia (art. 5 cpv. 1 e art. 9 cpv.1 LPFC). L'Assemblea federale decide inoltre l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore se il suo mantenimento non risulta più necessario in base ai risultati del rapporto sull'efficacia (art. 19 cpv. 4 LPFC).
Se, contrariamente alle raccomandazioni formulate nel rapporto sull'efficacia, il Parlamento intende modificare il sistema di perequazione finanziaria o sopprimere la compensazione dei casi di rigore, occorre una revisione di legge o un decreto federale sottostante a referendum. Al riguardo, ai sensi dell'articolo 160 della Costituzione, ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale. Inoltre, l'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale, ad esempio può incaricarlo di sottoporle un disegno di modifica della LPFC.
Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale i necessari adeguamenti delle basi legali dal suo punto di vista, sia in relazione al rapporto sull'efficacia o per altre ragioni. Un automatismo quadriennale, che perverrebbe indipendentemente dai bisogni concreti, viene tuttavia respinto. Un tale automatismo sarebbe dispendioso dal punto di vista amministrativo e contrario all'usuale processo legislativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.