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15.3029 · Interpellanza · 2015-03-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo le rivelazioni del consorzio Swissleaks, tra il 2006 e il 2007 la banca HSBC ha organizzato un dispositivo su scala industriale per dissimulare gli averi di clienti svizzeri e stranieri.

I clienti della banca hanno spesso adottato questo dispositivo per nascondere elementi patrimoniali al fisco dei loro rispettivi Paesi ma anche alle autorità fiscali svizzere. Inoltre, sembra che una parte dei fondi provenga da attività criminali e rientri nella legislazione contro il riciclaggio di denaro, già in vigore all'epoca. Sembra infine che alcuni clienti possiedano tali conti per finanziare indirettamente le attività terroristiche.

1. Il 28 febbraio 2011 la FINMA indica di aver concluso la sua inchiesta su HSBC che verteva sull'organizzazione informatica vigente in quel periodo e sulle misure organizzative e tecniche adottate da allora da HSBC per soddisfare le esigenze legali. Il Consiglio federale non ritiene che l'inchiesta della FINMA avrebbe dovuto ugualmente riguardare il contenuto dei dati per individuare gli schemi di aiuto al riciclaggio, alla frode fiscale e al finanziamento del terrorismo?

2. Per evitare che in futuro non si riproducano prassi analoghe, non bisognerebbe accelerare il passaggio alla cooperazione internazionale assoluta e allo scambio automatico d'informazioni?

3. Quali disposizioni supplementari intende adottare il Consiglio federale per assicurarsi che in futuro tali pratiche industriali non sfuggano alla vigilanza?

4. Secondo "Le Temps", il dispositivo HSBC veniva utilizzato da più di 11 000 persone residenti in Svizzera (o che avevano indicato un indirizzo in Svizzera). Quali misure intende adottare il Consiglio federale per recuperare gli importi sottratti al fisco federale, cantonale e comunale dai contribuenti domiciliati in Svizzera, ritenuto che una parte di questo patrimonio e dei redditi che ne derivano potrebbe non essere tuttora dichiarata?

5. Cosa intende fare la Svizzera per aiutare gli Stati esteri a recuperare gli importi sottratti al fisco, dato che la frode fiscale giustificava già all'epoca dei fatti la concessione dell'assistenza penale internazionale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP, nella versione valida nel 2005.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Negli ultimi anni la FINMA, oltre al procedimento riguardante la sicurezza informatica, ha condotto nei confronti di HSBC altri due procedimenti nell'ambito della tematica del riciclaggio di denaro. In un caso si trattava delle relalzioni con persone politicamente esposte, mentre nell'altro caso di operazioni di compensazione. Nel quadro di queste inchieste approfondite sono emerse violazioni delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza nei due ambiti. La FINMA ha dunque pronunciato sanzioni di vasta portata e ordinato misure per il ripristino della situazione conforme, tra l'altro un divieto di avviare nuove relazioni con PEP per tre anni. L'attuazione dei provvedimenti è stata attentamente sorvegliata dalla FINMA che, nell'ambito della sua attività di vigilanza, continua a seguire intensamente l'istituto.

2. Da quando nel 2009 il Consiglio federale ha deciso di revocare la riserva riguardo all'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE concernente l'assistenza amministrativa su domanda, la Svizzera ha rapidamente esteso la sua rete di convenzioni, cosa che le permette uno scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE. Il Consiglio federale ha inoltre svolto, fino al 5 febbraio 2015, una consultazione in merito a una legge federale concernente l'applicazione unilaterale dello standard dell'OCSE a tutte le CDI che non soddisfano ancora tale standard. Nel contempo, si stanno preparando le basi per attuare lo standard sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, approvato dall'OCSE nel mese di luglio del 2014. La convenzione sull'assistenza amministrativa, quale base legale di diritto internazionale, l'accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni con l'avamprogetto per una legge federale sull'attuazione e l'esecuzione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni sono stati posti in consultazione fino al 21 aprile 2015. Il passaggio allo scambio automatico di informazioni sarà portato avanti il più rapidamente possibile nel rispetto dei tempi previsti dal processo legislativo. I dibattiti parlamentari su questi due progetti sono previsti ancora nel 2015.

3. Alla vigilanza non sono sfuggiti i fatti accaduti presso la banca HSBC. Negli ultimi anni la FINMA ha condotto tre procedimenti in collaborazione con le autorità penali, ordinato le misure necessarie per il ripristino della situazione conforme e vigilato sulla loro osservanza. Occorre inoltre segnalare che la FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente (art. 21 cpv. 1 LFINMA). Nei suoi confronti né il Consiglio federale né il Parlamento hanno il potere di impartire istruzioni.

4. In occasione del licenziamento delle bozze del mandato per le trattative sullo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha fatto presente che la negoziazione di accordi sullo scambio automatico di informazioni non tocca il segreto bancario in materia fiscale all'interno del Paese. Questo tema dovrà essere discusso in un dibattito politico separato (cfr. al riguardo anche il parere del Consiglio federale sulla mozione del gruppo socialista 14.3511, "Scambio automatico di informazioni. Parità di trattamento tra le autorità fiscali nazionali e quelle estere").

5. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la Svizzera sostiene le autorità penali estere nel perseguire i reati fiscali a condizione che l'oggetto dell'indagine verta su una truffa in materia fiscale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP (RS 351.1). Oggi, la collaborazione con l'estero si limita a questo reato fiscale in quanto il segreto bancario costituisce un ostacolo diretto per le indagini fiscali anche nel diritto svizzero e può essere revocato per simili indagini solo in caso di truffa in materia fiscale o frode fiscale. In una procedura di assistenza giudiziaria la Svizzera non può concedere alle autorità di perseguimento penale straniere maggiori privilegi rispetto a quelli concessi alle autorità svizzere nelle loro inchieste nazionali. Lo sviluppo della collaborazione della Svizzera nei reati fiscali in materia di assistenza giudiziaria dipenderà dalla futura impostazione del segreto bancario fiscale in Svizzera (cfr. risposta ad domanda 4).

Risposta del Consiglio federale.