15.3030 · Interpellanza urgente · 2015-03-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 15 gennaio 2015 la Banca nazionale svizzera (BNS) ha abolito il tasso di cambio minimo di 1.20 franchi per un euro. Questo è uno dei problemi più grossi per la piazza Svizzera. Tutti gli istituti di previsione ritengono che la decisione della BNS causi una contrazione della crescita e la disoccupazione aumenterà. Si delineano trasferimenti all'estero. Gli stipendi e le condizioni di lavoro sono sotto pressione.
Invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'avviso secondo cui la Svizzera debba tornare il più rapidamente possibile (di fatto o formalmente) a un tasso di cambio stabile, soprattutto verso l'euro, a breve termine pari almeno a 1.15 franchi per un euro, a più lungo termine a un livello di parità del potere di acquisto?
2. Il Consiglio federale come giudica il modo di procedere e la comunicazione della BNS alla luce della Costituzione (art. 99) e della legge (art. 5 e 7 LBN)?
3. Quali ripercussioni occorre attendersi riguardo a crescita, occupazione, comportamento in materia di investimenti e al clima politico in Svizzera?
4. Di che strumenti dispongono la BNS e la politica per influire sui tassi di cambio? Quando verrà pubblicato il rapporto sul postulato 11.4173?
5. Quali sono le condizioni per impiegare i due miliardi di franchi di distribuzione dell'utile della BNS in ragione della metà ciascuno ai cantoni e all'assicurazione contro la disoccupazione nonché per misure di qualificazione?
6. Come si può impedire che l'abolizione del tasso di cambio minimo causi un peggioramento della posizione dei salariati? Quali sono i meccanismi di protezione legali in gioco o che devono essere adeguati?
7. Quali sono le misure di protezione per le regioni di confine?
8. Come si può garantire che produttori, importatori e venditori al dettaglio trasferiscano gli utili valutari ai consumatori e al commercio?
9. Quali sono le ripercussioni previste degli interessi negativi sui risparmiatori e sulle assicurazioni sociali (LPP, AVS, LAMal, ecc.)? Occorre intervenire sulle prescrizioni d'investimento?
10. Che effetto ha l'abolizione del tasso di cambio sulla situazione finanziaria della Confederazione e dei cantoni? Alla luce delle perdite di entrate preannunciate, come evitare di dover attuare programmi di risparmio prociclici previsti dal freno all'indebitamento?
11. Alla luce dell'abolizione del tasso di cambio minimo occorre rivedere la stima fiscale delle imprese per fine 2014?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In base ai criteri dell'economia reale, il franco era già sopravvalutato al tasso di 1.20 rispetto all'euro. Questa situazione iniziale si è acuita dopo l'abbandono della politica del tasso minimo di cambio e il successivo apprezzamento, in particolare anche perché l'economia ha dovuto superare solo pochi anni prima un precedente shock di rivalutazione. Dall'abolizione del tasso di cambio minimo con l'euro decisa dalla BNS a metà gennaio, il corso del franco è aumentato, pur restando attorno a valori molto elevati nel raffronto storico. Dal punto di vista congiunturale, un'ulteriore ripresa è auspicabile e continua a dipendere in modo determinante dalla politica monetaria della Banca nazionale. La sua strategia può favorire un'ulteriore ripresa del franco grazie alla politica degli interessi negativi e alla possibilità di intervenire miratamente sul mercato delle valute.
2. La conduzione della politica monetaria rientra nella competenza esclusiva della Banca nazionale, che deve assolvere la propria missione in totale indipendenza (art. 99 Cost.). Tale indipendenza esige un contrappeso: la BNS ha infatti l'obbligo di rendiconto e di informazione (art. 7 legge sulla banca nazionale; LBN). Questo obbligo si traduce in un reciproco dovere di informazione, che, tuttavia, non deve entrare in conflitto con l'indipendenza della BNS. Il Consiglio federale può condividere le proprie considerazioni sulla politica monetaria con la BNS, ma quest'ultima non è tenuta ad agire di conseguenza, poiché ciò sarebbe contrario alla sua libertà di impartire istruzioni. Il 15 gennaio 2015, la BNS ha rispettato tale dovere di informare annunciando al Consiglio federale la propria decisione di abolire la soglia minima di cambio prima dell'annuncio pubblico. L'informazione è avvenuta con brevissimo preavviso per evitare ogni attività speculativa concernente tale tipo di decisione.
3. A seguito della peggiorata competitività delle imprese, legata al rafforzamento del franco, è probabile un indebolimento della crescita economica, del volume degli investimenti e dell'occupazione. Non è tuttavia ancora certa l'estensione del rallentamento congiunturale. Da un lato esso dipende dall'entità e dalla durata dell'apprezzamento del franco, dall'altro dall'interazione con altri fattori. Ad esempio un'economia in crescita, in particolare se continua la ripresa congiunturale europea, potrebbe sostenere le esportazioni svizzere e di conseguenza attenuare gli effetti sfavorevoli del tasso di cambio. In occasione delle previsioni aggiornate sulla situazione economica del gruppo di esperti della Confederazione, previste per il 19 marzo 2015, il Consiglio federale desidera informarsi approfonditamente sulle prospettive economiche e verificare costantemente le necessità d'intervento.
4. Oltre alla possibilità di determinare il corso minimo, la Banca nazionale ha a disposizione svariati strumenti elencati all'articolo 9 capoverso 1 LBN. Dopo l'abolizione del tasso di cambio minimo, la BNS ha spiegato che in futuro ricorrerà più frequentemente ai mezzi della politica degli interessi classica, in primo luogo agli interessi negativi sui conti giro degli istituti finanziari presso la BNS. Tale strumento permette di salvaguardare la differenza dei tassi d'interesse rispetto all'euro e di attenuare l'attrattiva del franco rispetto all'euro. Il Consiglio federale non dispone invece attualmente di alcuno strumento con cui agire immediatamente sul tasso di cambio. Il rapporto in adempimento al postulato 11.4173 è in corso di rielaborazione a seguito degli sviluppi delle ultime settimane e, una volta ultimato, sarà sottoposto alla consueta procedura di conciliazione interna alla Confederazione. Il rapporto dovrebbe essere presentato al Parlamento nel primo semestre del 2015.
5. Conformemente all'articolo 31 capoverso 2 LBN, l'utile della Banca nazionale è distribuito per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai cantoni. Per consentire una distribuzione degli utili possibilmente costante, l'utile viene accreditato in una riserva di distribuzione e l'importo della distribuzione annuale degli utili è sancito in una convenzione tra il DFF e la Banca nazionale per un determinato periodo di tempo. Attualmente, sono a tal fine rilevanti la convenzione sulla distribuzione dell'utile del 21 novembre 2011, che disciplina le distribuzioni per gli esercizi dal 2011 al 2015, nonché la nuova convenzione sulla distribuzione degli utili che disciplina la distribuzione, incrementata di due miliardi, dell'esercizio 2014. La quota della Confederazione è assegnata alle risorse generali della Confederazione, su cui il Parlamento può disporre nell'ambito della propria sovranità budgetaria.
6. In Svizzera, la determinazione del salario è fondamentalmente materia delle parti contraenti nell'ambito del rapporto di lavoro. Il diritto pubblico e privato del lavoro prevedono tuttavia dei limiti a tutela dei lavoratori contro la discriminazione a seguito della liberalizzazione del tasso di cambio.
Nei settori con contratti collettivi di lavoro (CCL) dichiarati di obbligatorietà generale, devono essere rispettati i salari minimi e gli orari di lavoro. Ciò indipendentemente dal fatto che il salario sia corrisposto nella moneta nazionale o in euro. Le parti sociali verificano i salari minimi e in caso di violazione possono applicare sanzioni, come pene convenzionali, contro i datori di lavoro inadempienti. Nei settori senza CCL, le commissioni tripartite (CT) verificano, nell'ambito dell'osservazione del mercato del lavoro, il rispetto dei salari usualmente applicati in base al luogo e alla professione. In caso di violazioni ripetute e di abusi a danno di tali salari possono adottare misure, ad esempio ricercando un accordo diretto con i datori di lavoro interessati. Se ciò non fosse possibile, le CT possono richiedere alle autorità competenti l'emanazione di un contratto normale di lavoro con salari minimi o l'agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale al CCL.
Nel rapporto di lavoro individuale, la variazione del salario da franchi svizzeri a euro è possibile solo nell'ambito dei limiti giuridici. Nella fattispecie occorre osservare in particolare le condizioni di legge per una disdetta causata da modifica, il divieto del trasferimento del rischio dell'imprenditore sul lavoratore e l'obbligo di non discriminare. In caso di controversie salariali, i lavoratori possono far valere i loro diritti in tribunale.
Per quanto riguarda gli orari di lavoro, occorre rispettare gli orari di lavoro massimi e di riposo prescritti nel CCL e nella legge sul lavoro.
7. Dopo l'abolizione del tasso di cambio minimo le regioni di confine sono confrontate con sfide rilevanti. Gli strumenti descritti al precedente numero 6 nell'ambito delle misure di accompagnamento interessano in particolare anche queste regioni. Inoltre, il Consiglio federale ha messo a disposizione dei settori e delle regioni interessati risorse finanziare supplementari per l'osservazione e il controllo del mercato del lavoro. I cantoni di Ginevra e Ticino ne hanno già fatto uso. I cantoni possono inoltre assumere provvedimenti propri.
8. Le esperienze del 2011 hanno dimostrato che i vantaggi monetari non si estendono a tutte le categorie di prodotti con la stessa velocità e la stessa efficacia. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che le imprese devono prima adeguarsi alle nuove condizioni (ad es. smaltire le giacenze di magazzino, rinegoziare i contratti, ecc.) o che per molti prodotti una certa quota dei costi è in franchi svizzeri (o in altre valute come il dollaro USA, il cui tasso di cambio è più o meno allo stesso livello della fine del 2014). Secondo le prime valutazioni, la trasmissione dei vantaggi valutari sembra avvenire più rapidamente che nel 2011; in particolare per quanto riguarda automobili, mobili e generi alimentari. Tuttavia, il Consiglio federale intende esaminare ulteriormente tali questioni e valutare come procedere.
9. Dal 22 gennaio 2015 la Banca nazionale preleva un interesse negativo di-0,75 per cento sugli averi che superano un determinato importo depositati sui conti giro della stessa BNS. Questi conti sono detenuti da banche e da altri operatori del mercato finanziario importanti per il mercato monetario svizzero. La BNS fornisce inoltre servizi bancari alla Confederazione per i quali tiene anche determinati conti per la stessa Confederazione, le aziende parastatali e le autorità nazionali. Su questi conti non preleva interessi negativi. Tra questi rientrano in particolare anche il fondo di compensazione dell'AVS. In ogni modo questi conti giro non possono essere impiegati come veicoli di investimento.
Gli interessi negativi mirano a rendere il deposito di liquidità in franchi meno attrattivo e a ridurre in tal modo l'apprezzamento del franco. L'introduzione degli interessi negativi è una misura di politica monetaria che, come altra variazione dei tassi d'interesse, ha effetti differenti su diversi settori e imprese. Per non limitare l'efficacia di questa misura, in generale non bisognerebbe impedire alle banche interessate di ribaltare gli interessi negativi sulla loro clientela.
Nelle prossime settimane il Consiglio federale farà esaminare le ripercussioni dell'introduzione di un tasso d'interesse negativo sulle assicurazioni sociali, in particolare sulla previdenza professionale. Qualora necessario esaminerà opportune misure.
10. La valutazione delle conseguenze sulle finanze federali dipende fortemente dalla reazione della situazione economica all'apprezzamento del franco. Si può supporre che i nuovi tassi di cambio influenzeranno la congiuntura con relativa velocità, ossia già nel corso dell'anno. Le misure correttive già decise si riferiscono, per contro, all'esercizio 2016 e agli anni seguenti.
Il prevedibile peggioramento delle entrate legato alla congiuntura può essere ampiamente compensato nel medio termine tramite il fattore congiunturale del freno all'indebitamento. Sono tuttora incerte le conseguenze del minor rincaro che non saranno assorbite dal fattore congiunturale. Sulla base delle previsioni sulla situazione economica del gruppo di esperti di marzo e dello sviluppo delle entrate nei primi mesi, il Consiglio federale deciderà eventualmente ulteriori misure correttive nell'ambito del dibattito sul preventivo 2016 e del piano finanziario di legislatura 2017-2019 all'inizio di giugno, tenendo conto anche degli aspetti della politica congiunturale.
11. Il diritto tributario svizzero si basa sul principio dell'annualità. Se l'apprezzamento del franco persiste, nell'anno corrente le imprese subiranno perdite legate al tasso di cambio, che ridurranno l'utile e il capitale proprio imponibili nel periodo fiscale 2015. A causa della diminuzione dell'utile e del capitale proprio imponibili nell'anno determinante ai fini del calcolo dell'imposta, anche la Confederazione, i cantoni e i comuni subiranno in parte le perdite delle imprese a seguito di minori pretese fiscali. Ciò funge da stabilizzatore automatico e sostiene le imprese colpite. Il sistema è opportuno dal punto di vista del sistema fiscale ma anche appropriato dal punto di vista della politica congiunturale. Pertanto non si impongono misure per la correzione della stima fiscale delle imprese per la fine del periodo fiscale 2014.
Risposta del Consiglio federale.