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15.3047 · Interpellanza · 2015-03-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In uno dei più grandi scandali che abbiano toccato la Svizzera, ovvero l'affare Swissleaks, il ruolo e le competenze della FINMA suscitano alcuni interrogativi. La legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) consente alle autorità di vigilanza di disciplinare le procedure come meglio credono. Questo solleva diverse domande:

1. Perché la prassi informativa della FINMA è così restrittiva? Il problema è la formulazione della legge troppo chiusa oppure esistono altri motivi?

2. Il 25 febbraio 2015 il presidente del consiglio d'amministrazione dell'HSBC, Douglas Flint, e il CEO, Stuart Gulliver, hanno testimoniato davanti alla Commissione delle finanze del Parlamento britannico. Questa facoltà di interrogare gli intermediari finanziari in pubblico può servire a rafforzare la vigilanza?

3. Con quale frequenza l'autorità di regolazione esamina il modo in cui le banche applicano i loro doveri di diligenza? Il sistema antiriciclaggio funziona? Non converrebbe obbligare la FINMA a effettuare regolarmente degli stress test sugli intermediari finanziari per stabilire in che misura questi applicano i loro doveri di diligenza e se il dispositivo antiriciclaggio funziona?

4. Il Consiglio federale è disposto a modificare la legge in modo da garantire la pubblicazione del risultato di questi eventuali test con il nome delle banche controllate e, se del caso, le raccomandazioni o sanzioni amministrative?

5. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato informato dalla FINMA della gravità delle inadempienze dell'HSBC secondo l'articolo 50 LFINMA? Se sì, il DFF non ha ritenuto che le inadempienze dell'HSBC fossero sufficientemente gravi per trasmettere gli atti al Ministero pubblico della Confederazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. Conformemente alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 22 LFINMA) la FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza, ma non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, tenendo conto dei diritti della personalità degli assoggettati alla vigilanza.

La legge impone quindi alla FINMA obblighi d'informazione, ma stabilisce anche limiti in proposito e concede all'autorità un margine di discrezionalità in rapporto alla comunicazione. La FINMA ha sondato tale margine nelle sue linee guida per la comunicazione emanate nel mese di ottobre del 2014. Nel mese di febbraio del 2015 ha pubblicato per la prima volta un rapporto sulla propria attività di enforcement in cui illustra i punti focali, le tendenze, i riassunti anonimizzati dei casi e un ampio materiale statistico concernente gli accertamenti e i procedimenti condotti in questo ambito. L'obiettivo consiste nel presentare in maniera trasparente le attività svolte nell'applicazione della legge e conseguire un effetto preventivo. Il Consiglio federale non ritiene necessario modificare le basi legali.

2. La legislazione svizzera non prevede la facoltà di interrogare in pubblico gli organi di istituti finanziari o altre persone e società da parte del Parlamento o delle sue commissioni. Non è chiaro se questa interrogazione possa servire a rafforzare la vigilanza in modo duraturo, perché per la sua stessa natura ha luogo a posteriori e avrebbe un carattere puramente informativo, anche se efficace dal punto di vista dell'impatto mediatico.

3. La FINMA dispone di un'interfaccia trasversale "Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria", che supporta i team preposti alla vigilanza nelle sue divisioni. Assicura inoltre il contatto con altre autorità, quali l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS oppure le autorità di perseguimento penale.

La verifica annuale dell'insieme degli obblighi di diligenza rientra oggi nello specifico ambito di verifica della prevenzione in materia di riciclaggio di denaro che le società di audit devono svolgere in base alle direttive della FINMA. In caso di un profilo di rischio superiore, la FINMA procede direttamente, nel quadro di controlli in loco, alle valutazioni dei processi e dei meccanismi di controllo delle banche e chiede che siano attuati provvedimenti correttivi.

Il sistema della prevenzione del riciclaggio di denaro funziona, anche se non è possibile escludere del tutto singoli casi di riciclaggio. La FINMA attribuisce la massima priorità al costante miglioramento dei suoi modelli di vigilanza riguardanti la prevenzione del riciclaggio di denaro.

5. Mentre il Parlamento esercita l'alta vigilanza sulla FINMA, che deve discutere almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria, la FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente (art. 21 LFINMA). In questo ambito né il Consiglio federale né il Parlamento hanno un diritto di impartire istruzioni. La FINMA collabora invece direttamente con le competenti autorità di perseguimento penale (art. 38 LFINMA). In merito al procedimento condotto contro la HSBC negli ultimi anni, la FINMA era in contatto con le competenti autorità penali: in due casi si trattava del Ministero pubblico della Confederazione, in un caso di un ministero pubblico cantonale.

Risposta del Consiglio federale.