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Swissleaks. Indizi di massiccio riciclaggio di denaro da parte della HSBC. Il Ministero pubblico della Confederazione valuta e tergiversa

15.3049 · Interpellanza · 2015-03-04

Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

Liquidato

Wortlaut

Le rivelazioni da parte della stampa sui dati rubati alla HSBC da Hervé Falciani (caso Swissleaks) hanno da subito portato alla luce l'organizzazione di un sistema fraudolento a danno del fisco internazionale ma anche numerosi indizi di riciclaggio di denaro e di rapporti finanziari fra la HSBC e personalità sospettate di finanziare organizzazioni terroriste. Intervistato dai giornalisti il 18 febbraio 2015, il procuratore generale della Confederazione (PGC) ha affermato che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) avrebbe valutato la situazione giuridica e preso una decisione al più tardi entro due settimane. Lo stesso giorno il Ministero pubblico del cantone di Ginevra ha aperto un'inchiesta per riciclaggio aggravato di denaro e perquisito la sede ginevrina della HSBC. La situazione appare ancora più assurda se si pensa che il MPC possedeva tali dati da diversi anni, ma non ha agito.

A tal proposito si chiede al MPC:

1. Perché il MPC non ha ritenuto opportuno esaminare i dati bancari rubati da Falciani, evitando di occuparsi delle questioni fiscali quando è risaputo che spesso dietro ai delitti fiscali si nascondono altre infrazioni?

2. Il 18 febbraio 2015 il PGC ha affermato: "Bisogna capire che la situazione giuridica di questi dati è molto delicata. Trattandosi di un furto, questi non possono essere utilizzati dalla magistratura." Sulla base di quali norme giuridiche e di quale ragionamento il MPC fa una tale affermazione mentre eminenti giuristi, ex procuratori, affermano il contrario?

3. Nel caso in cui fosse consegnata al MPC una valigetta rubata ad uno psichiatra, contenente dichiarazioni di pazienti protette dal segreto professionale, e fra questi pazienti ci fosse un sospettato di terrorismo internazionale, si deve allora intendere che il MPC non utilizzerebbe le informazioni di tali documenti?

4. Il 18 febbraio 2015 il PGC ha dichiarato: "Non è possibile aprire un'inchiesta basandosi esclusivamente su articoli di giornale." Non è forse vero che la sola esistenza di sospetti fondati autorizza l'apertura di un'inchiesta, a prescindere che tali sospetti provengano o meno dalla stampa? Non è quello che ha fatto, a ragione, il procuratore generale del cantone di Ginevra?

5. Siccome ha bisogno di 15 giorni per valutare la situazione mentre il ministero pubblico cantonale ha già valutato e deciso, il MPC non dispone di personale a sufficienza?

6. Il MPC non ha voluto correre rischi giuridici di nessuna natura per proteggere la propria immagine nei confronti della politica?

Antrag des Bundesrates

Risposta dell’Autorità di vigilanza

Stellungnahme des Bundesrates

1. I dati in questione provenivano da un furto di dati bancari. L'inchiesta penale avviata dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva come oggetto l'esistenza, l'origine e la natura dei dati, non il loro contenuto. Il fatto che i dati siano legati a un reato fiscale a danno di autorità fiscali estere non è un indizio sufficiente per aprire un'inchiesta per altri reati (ignoti). La ricerca indiscriminata di prove senza indizi sufficienti non è ammessa. I risultati di una "fishing expedition" sono inutilizzabili (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2).

2. I dati sono stati procurati da un privato in modo presumibilmente punibile (accusa promossa dal MPC per furto di dati bancari). L'articolo 141 capoverso 2 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) specifica che le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati. Il CPP non risolve invece in modo esplicito la questione del divieto probatorio, nel caso in cui le prove vengano acquisite non da autorità sovrane statali, bensì da privati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i mezzi di prova acquisiti illecitamente da privati sono utilizzabili solo se fossero stati acquisibili in modo lecito dalle autorità di perseguimento penale e, in aggiunta, se una ponderazione degli interessi parla a favore della loro utilizzazione (DTF 1B_22/2012 consid. 2.4.4). Nella fattispecie, il MPC non avrebbe potuto acquisire i dati perché né al momento della loro assunzione né nel seguente decorso dell'inchiesta penale sussistevano indizi sufficienti nei confronti della banca interessata dal furto dei dati. In accordo con la suddetta giurisprudenza del Tribunale federale, questa circostanza, anche senza la ponderazione degli interessi, fa presupporre l'inutilizzabilità dei dati rubati dall'imputato. I limiti stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale sono necessari perché uno Stato di diritto ha il monopolio in materia penale e di perseguimento penale e quindi va evitata la creazione di incentivi all'autogiustizia nell'assunzione delle prove.

3. Nel caso concreto, il MPC deve decidere sull'utilizzabilità delle prove acquisite basandosi sulle norme di legge, la giurisprudenza e la dottrina. Per principio non può esprimersi su esempi di casi abbreviati e ipotetici. In generale occorre segnalare che le informazioni acquisite violando il segreto professionale di cui agli articoli 170 a 173 CPP sono soggette a un severo divieto di utilizzazione in base all'articolo 141 capoverso 1 secondo periodo CPP (cfr. art. 271 CPP). Le registrazioni e la corrispondenza inerenti ai contatti tra l'imputato e le persone vincolate dal segreto professionale di cui agli articoli 170 a 173 CPP, non possono essere sequestrate a norma dell'articolo 264 CPP, a prescindere dal luogo in cui si trovano e dal momento in cui sono state allestite. Già prima dell'entrata in vigore del CPP a livello nazionale, il Tribunale federale aveva stabilito, in merito alla portata del segreto professionale degli avvocati, che gli atti rubati a un difensore non sono utilizzabili (DTF 117 Ia 341 consid. 6).

4. L'apertura di un'inchiesta penale da parte del MPC presuppone indizi sufficienti di un reato che rientri nella giurisdizione federale. Gli indizi di reato necessari devono essere concreti. Di norma un articolo di stampa non è sufficiente. Nella sua valutazione complessiva dei fatti, il MPC ha tenuto conto delle notizie apparse sulla stampa ed è giunto alla conclusione che attualmente non vi sono indizi sufficienti per l'apertura di un'inchiesta del MPC.

5. Il MPC ha svolto un'analisi accurata dei fatti con la partecipazione di alcune divisioni. Non si esprime tuttavia sui procedimenti avviati dalle procure cantonali, né in singoli casi né in generale.

6. Una caratteristica dello Stato di diritto svizzero consiste nel fatto che la politica non ingerisce nella gestione concreta dei procedimenti condotti dalle autorità penali. Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (RS 171.10), neppure l'alta vigilanza del Parlamento può esercitare un controllo di merito delle decisioni del MPC. Nelle decisioni rientra anche la decisione di apertura o non-apertura di un'inchiesta. Secondo la volontà del legislatore, il MPC è un'istituzione indipendente della giustizia penale federale. Come tale, prende decisioni, anche nel caso in esame, unicamente sulla base dell'ordinamento giuridico vigente, a prescindere da opinioni politiche o preoccupazioni sulla propria immagine.

Risposta dell’Autorità di vigilanza

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