15.3055 · Mozione · 2015-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre urgentemente al Parlamento un disegno di modifica degli articoli 146 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP).
Begründung
Il diritto illimitato di partecipazione attualmente concesso dal CPP già all'inizio del procedimento, quando si tratta in particolare di accertare i fatti, ostacola enormemente l'accertamento della verità materiale, rendendolo spesso praticamente impossibile. La normativa attuale è contraria al presupposto alla base del CPP, ossia la ricerca della verità, in quanto gli accusati possono senza problemi coordinare le loro dichiarazioni. Ai fini di un accertamento corretto e indisturbato di un fatto non bisogna attendere fino alla revisione totale del CPP, nel 2018. I diritti di partecipazione vanno pertanto modificati in tutta urgenza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dall'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), la prassi delle autorità inquirenti ha mostrato che in determinati casi l'estensione dei diritti di partecipazione può agevolare un'intesa tra vari coimputati e ostacolare l'accertamento della verità. La richiesta avanzata nella mozione è pertanto comprensibile.
Attualmente appare tuttavia prematuro modificare in maniera mirata il CPP soltanto nell'ambito dei diritti di partecipazione. La mozione 14.3383, "Adeguamento del Codice di procedura penale", incarica già il Consiglio federale di esaminare le esperienze fatte dalla prassi con il nuovo CPP, in vigore dall'inizio del 2011, e di proporre al Parlamento entro la fine del 2018 le necessarie modifiche legislative. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno entrambi accolto all'unanimità la mozione, che il Consiglio federale aveva proposto di accogliere. La mozione si fondava sulla constatazione che una nuova, ampia normativa come il CPP andrebbe riveduta soltanto in maniera assai prudente nei primi anni dopo la sua adozione affinché abbia tempo sufficiente per dimostrare la sua validità e la giurisprudenza possa consolidarsi in merito alle varie questioni sollevate. Revisioni puntuali in tempi troppo brevi compromettono invece la certezza e la validità del diritto e sono poco efficienti; in Parlamento e nell'amministrazione tengono impegnate risorse che potrebbero essere impiegate per revisioni di più ampia portata e più coerenti.
Queste considerazioni valgono anche per la questione dei diritti di partecipazione e in particolare delle condizioni alle quali i coimputati possono partecipare agli interrogatori di altri coimputati. Nei primi due anni dall'entrata in vigore del CPP, la dottrina e la giurisprudenza dei cantoni hanno risposto in maniera differente a tali quesiti. Nel frattempo si è tuttavia sviluppata una giurisprudenza del Tribunale federale, che ammette una limitazione dei diritti di partecipazione in caso di pericolo concreto di abuso o collusione. La giurisprudenza continua inoltre a svilupparsi e risponde man mano alle questioni che si pongono.
Nei casi che coinvolgono coimputati non si pone soltanto la questione dei loro diritti di partecipazione, bensì anche quella del diritto di consultare gli atti. La problematica riguarda pertanto vari ambiti del CPP, ragione per cui una soluzione duratura e coerente richiede una considerazione che vada oltre il problema sollevato nella mozione e accertamenti precisi in un più ampio contesto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.