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15.3057 · Interpellanza · 2015-03-05

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Considerate le recenti rivelazioni di Swissleaks in relazione alla filiale ginevrina HSBC, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Nel suo rapporto annuale, la FINMA pubblica il numero delle denunce indirizzate alle autorità di perseguimento penale.

a. Quante denunce ha presentato la FINMA dall'inizio della sua attività, ovvero dal 1° gennaio 2009? A quale stadio di procedura si trovano?

b. Dal 2009, in quanti casi la FINMA e le autorità di perseguimento penale hanno coordinato le inchieste secondo l'articolo 38 LFINMA?

c. Con quali crimini e delitti si sono occupati principalmente?

d. Quante volte il Ministero pubblico della Confederazione ha condotto un'inchiesta penale e quante volte un'autorità cantonale di perseguimento penale?

2. Qual è la prassi della FINMA in merito a richieste di informazioni presentate dalle autorità di perseguimento penale? Dal 2009 quante volte la FINMA ha accettato, fondandosi sull'articolo 40 LFINMA, di trasmettere atti o parti di atti alle autorità di perseguimento penale? Quante volte ha rifiutato? Quali sono i motivi che ha addotto in ogni caso per rifiutare la trasmissione?

3. Come va intesa secondo la FINMA l'espressione "formazione interna dell'opinione" di cui l'articolo 40 lettera a LFINMA? Questa espressione permette di opporsi a una richiesta legittima di informazioni delle autorità di perseguimento penale rischiando di ostacolare seriamente un'inchiesta?

4. Quali sono le esperienze del Ministero pubblico della Confederazione al riguardo, in particolare per quanto concerne i delitti di corruzione e di riciclaggio di denaro?

5. È necessario chiarire le condizioni nelle quali la FINMA deve informare le autorità di perseguimento penale e trasmettere documenti e fino a che punto esiste un diritto di rifiuto di comunicare o trasmettere secondo l'articolo 40 LFINMA? Inoltre sussiste un bisogno di chiarire il punto di vista delle autorità di perseguimento penale o del legislatore?

Begründung

I criteri principali su cui si fonda il ruolo della FINMA riguardo agli operatori assoggettati alla vigilanza sono:

1. obbligo degli assoggettati alla vigilanza di fornire informazioni e documenti richiesti (art. 25, 29 LFINMA), anche le prove a carico;

2. obbligo di informare spontaneamente e concedere un'assistenza amministrativa e giudiziaria tra la FINMA e le autorità di perseguimento penale federale e cantonale conformemente all'articolo 38 LFINMA.

Stellungnahme des Bundesrates

1.a. Dal 2010 (anno a partire dal quale la FINMA registra sistematicamente le denunce) a fine 2014 vi sono state: 326 denunce penali indirizzate al Servizio diritto penale del Dipartimento federale delle finanze (DFF), 12 denunce penali al Ministero pubblico della Confederazione e 39 denunce penali alle autorità cantonali di perseguimento penale. Le autorità di perseguimento penale sono competenti a decidere se e in quale misura occorra informare la FINMA sull'esito dell'eventuale procedimento penale. Generalmente, queste informano la FINMA sulla conclusione del procedimento. Per questa ragione non è possibile rilevare sistematicamente lo stato attuale di tutti i procedimenti penali avviati a seguito delle denunce della FINMA, e in parte ancora pendenti.

1.b. L'allineamento e il coordinamento delle autorità di perseguimento penale con la FINMA dipendono sempre dai singoli casi. La FINMA si impegna a favorire il coordinamento con le autorità di perseguimento penale qualora queste svolgano indagini sulla stessa fattispecie della FINMA. Tale coordinamento avviene nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria. Inoltre, la FINMA cura con le autorità di perseguimento penale uno scambio regolare e franco sui temi d'interesse reciproco, in particolare nell'ambito del riciclaggio di denaro, della vigilanza dei mercati o delle questioni di pubblicità conformemente al diritto sulle borse.

1.c. L'oggetto delle denunce penali a carico degli istituti assoggettati a vigilanza o dei loro collaboratori sono i reati definiti dalle leggi sui mercati finanziari, come ad esempio la violazione dell'obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio, la distribuzione di prodotti finanziari non autorizzati o le violazioni del segreto bancario oltre ai reati contro il patrimonio e la falsità nei documenti ai sensi del Codice penale svizzero .

1.d. Per i delitti definiti dalle leggi sui mercati finanziari, le denunce sono indirizzate al Servizio diritto penale del DFF, mentre in caso di sfruttamento illecito di informazioni privilegiate o di manipolazione dei corsi al Ministero pubblico della Confederazione e, per i restanti crimini e delitti di diritto comune, alle autorità cantonali di perseguimento penale.

2. Generalmente, la FINMA trasmette alle autorità di perseguimento penale che svolgono le inchieste tutti i documenti inerenti alla fattispecie nonché eventuali decisioni della FINMA. Da quando viene sistematicamente registrata (2012), l'assistenza giudiziaria è stata prestata dalla FINMA alle autorità di perseguimento penale per 84 casi (stato: fine 2014).

La trasmissione degli atti alle autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 40 delle legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA) è stata rifiutata solo in due casi. In entrambi si è trattato di valutazioni indirizzate alla FINMA dei rischi giuridici degli istituti assoggettati a vigilanza. Ogni volta la FINMA ha motivato in modo approfondito il rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Le autorità di perseguimento penale interessate non hanno impugnato nessun rimedio giuridico.

3. Il perseguimento penale non è ostacolato da questo rifiuto dell'assistenza. Con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla consultazione degli atti nel procedimento amministrativo, al riguardo possono essere intesi tutti gli atti che non hanno valore probatorio e che servono esclusivamente alla formazione interna dell'opinione della FINMA. Tali atti non costituiscono quindi parte degli atti procedurali della FINMA e non sono pertanto neppure richiesti dalle autorità di perseguimento penale. Il motivo del rifiuto è quindi di rilevanza secondaria nella prassi collaborativa con le autorità di perseguimento penale. Finora, nell'ambito della collaborazione con le autorità di perseguimento penale, la FINMA non ha dunque mai invocato l'articolo 40 lettera a LFINMA.

4. Secondo l'esperienza del Ministero pubblico della Confederazione, la FINMA rende noto il sommario completo degli atti, su richiesta. Nel caso in cui opponga un rifiuto motivato alla trasmissione di determinati documenti, solitamente avviene uno scambio di opinioni, mirato anche a individuare una soluzione alternativa soddisfacente (ad es. trasmissione parziale, omissis, ecc.).

5. Ad avviso della FINMA, del Ministero pubblico della Confederazione e del Servizio diritto penale del DFF, che fungono da autorità di perseguimento penale nel 90 per cento circa dei casi, non sussiste alcuna necessità di chiarimento. Qualora esista una divergenza di opinione su un singolo caso, l'articolo 41 LFINMA prevede il chiarimento tramite un'autorità di ricorso.

Risposta del Consiglio federale.