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15.3058 · Mozione · 2015-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali per un sistema di notifica che, nel rispetto della protezione della personalità e del segreto d'affari, permetta a tutte le banche di apprendere quando una di loro si rifiuta di allacciare o di proseguire una relazione d'affari con un presunto riciclatore di denaro.

Begründung

Per onorare gli obblighi di diligenza previsti dalla legge, ogni banca deve sostenere un onere considerevole. Se un istituto si rifiuta di allacciare o di proseguire una relazione d'affari, l'interessato è libero di contattare un'altra banca. In teoria, un criminale può rivolgersi successivamente a ognuna delle circa 300 banche in Svizzera senza che questa venga a sapere che è già stato controllato e rifiutato da un altro istituto.

Questo sistema, che permette ai criminali di testare tutte le 300 banche insediate in Svizzera per trovare l'anello debole, non è soltanto estremamente inefficiente, ma comporta anche un grande rischio di abuso. Il sistema di notifica proposto deve essere impostato in modo da permettere di accertare senza ombra di dubbio, nel rispetto della protezione della personalità e del segreto d'affari, se una banca svizzera si è già rifiutata di allacciare o proseguire una relazione d'affari con un determinato cliente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Una banca è soggetta a due tipologie di obbligo di comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera b della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) una banca è tenuta a effettuare una comunicazione se interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. L'obbligo di comunicazione si applica inoltre quando una banca si rifiuta di proseguire una relazione d'affari già esistente per un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo (art. 9 cpv. 1 lett. a LRD).

In quest'ultimo caso, i valori patrimoniali sono bloccati per legge a partire dall'invio della comunicazione al MROS ed inoltre è vietato per legge informare sia gli interessati sia terzi, salvo nel caso in cui ve ne sia bisogno per procedere al blocco dei beni (art. 10 e 10a LRD).

Se una comunicazione è stata dunque eseguita in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, in un primo momento la relazione d'affari in questione non deve essere interrotta. Il MROS sottopone la comunicazione ad analisi e, se il sospetto è corroborato, la trasmette all'autorità di perseguimento penale competente. Il blocco dei beni va mantenuto fino alla decisione da parte del Ministero pubblico, ma al massimo per cinque giorni. È quindi escluso che durante le analisi eseguite dal MROS i valori patrimoniali di dubbia provenienza possano giungere a un altro intermediario finanziario. Se il sospetto invece non è confermato, non vi sono motivi per impedire che tali valori patrimoniali vengano trasferiti a un intermediario finanziario diverso.

Lo stesso vale quando una comunicazione in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD è stata eseguita successivamente al mancato avvio di una relazione bancaria. Pure in questo caso i sospetti possono rivelarsi infondati dopo l'analisi del MROS o delle autorità inquirenti. Neppure in questi casi vi è quindi motivo per cui i valori patrimoniali non debbano poter circolare liberamente.

La revisione della LRD decisa dal Parlamento nella sessione invernale del 2014 e volta ad attuare le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 prevede una procedura differenziata. Per potenziare l'efficienza del sistema ed evitare il blocco ingiustificato dei beni, di norma i valori patrimoniali sono bloccati soltanto se il MROS, dopo le dovute analisi, trasmette la comunicazione alle autorità di perseguimento penale. Tuttavia, nemmeno tale revisione consentirebbe a una banca terza informata di bloccare i valori patrimoniali in virtù della LRD. Un sistema di notifica come quello chiesto nella mozione non potenzierebbe quindi il rifiuto di fondi di origine criminale.

Ciascun intermediario finanziario deve confrontarsi con i rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo legati alla propria attività nonché con le pertinenti misure di riduzione dei rischi. Il sistema di comunicazione alla base della LRD non deve essere applicato al fine di impedire a una persona di allacciare una relazione d'affari con un altro intermediario finanziario. La valutazione negativa di un unico intermediario finanziario non deve condurre alla stigmatizzazione del cliente e alla sua esclusione generale dalle prestazioni bancarie, né alla limitazione della libertà contrattuale degli altri intermediari finanziari. Ogni intermediario finanziario deve quindi svolgere una propria analisi. Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale respinge pertanto il sistema di notifica chiesto nella mozione.

In conclusione giova precisare che l'Associazione svizzera dei banchieri gestisce sin dal 2007 un sistema d'informazione elettronico on line al fine di diffondere avvisi per prevenire e chiarire reati economici nel settore finanziario. L'obiettivo di tale sistema è di proteggere gli interessi dei clienti bancari e degli istituti affiliati nonché di mantenere la credibilità della piazza finanziaria svizzera. Il sistema d'informazione è stato notificato all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza conformemente alle pertinenti disposizioni legali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.