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15.3061 · Postulato · 2015-03-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di studiare e presentare al Parlamento misure e regolamentazioni atte ad arginare efficacemente certe discutibili pratiche dei fornitori di prestazioni a scapito degli assicurati.

Begründung

Nella risposta all'interpellanza 14.3413, il Consiglio federale afferma di non essere a conoscenza di accordi di cooperazione tra reti di medici o singoli medici e ospedali in cui siano previsti compensi pecuniari e rileva che pratiche di questo genere non sono ammissibili se limitano la libera scelta del medico e dell'ospedale prescritta dalla LAMal (ad eccezione dei modelli assicurativi con scelta limitata dei fornitori di prestazioni) o implicano una selezione dei rischi dei pazienti.

Nel frattempo sono ormai di dominio pubblico alcuni casi di provvigioni corrisposte per l'assegnazione di pazienti a ospedali o specialisti. Data la scarsa trasparenza, è difficile dire se si tratti di casi isolati o meno.

Se medici di famiglia o rete di medici indirizzano i propri pazienti a un determinato ospedale o specialista soltanto perché ricevono denaro o altri vantaggi per la mediazione, ci troviamo di fronte a un abuso di fiducia. Secondo la FMH, simili pratiche sono incompatibili con l'etica professionale. Inoltre, la LAMal prescrive che i fornitori di prestazioni devono far fruire gli assicurati e gli assicuratori delle agevolazioni di cui hanno eventualmente beneficiato. Va bene, ma chi controlla? E che ne è dell'obbligo di indicare le relazioni d'interesse?

Concedere, promettere o riscuotere provvigioni o altri vantaggi in cambio della mediazione di pazienti a ospedali, istituzioni o studi specialistici lede il diritto dei pazienti alla libera scelta dell'ospedale e del medico e a un trattamento qualitativamente ottimale.

Nel settore dei medicamenti, la LATer prevede un obbligo di indicare le relazioni d'interesse e un divieto di offrire o accettare vantaggi pecuniari. L'autrice del presente postulato chiede che si studino regolamentazioni analoghe anche per i fornitori di prestazioni secondo la LAMal. Sono necessarie una maggior trasparenza per gli assicurati e una chiara definizione dell'obbligo di vigilanza e dell'obbligo di indicare le relazioni d'interesse. I pazienti devono avere la certezza di non essere venduti a loro insaputa al migliore offerente, ma indirizzati allo specialista più adatto o al migliore ospedale. In ultima analisi non si tratta che di applicare il principio dell'efficacia, appropriatezza ed economicità enunciato dalla LAMal. Le pratiche descritte sopra possono però generare prestazioni inutili o inappropriate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La questione dei compensi pecuniari tra fornitori di prestazioni è stata sollevata in diversi interventi parlamentari (postulato Heim 15.3061, postulato Hardegger 15.3062, interpellanza Stolz 15.3246 e interpellanza Stahl 15.3259). Pertanto il Consiglio federale si permette di rispondere allo stesso modo.

I fornitori di prestazioni che operano a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono obbligati ad agire nell'interesse del paziente e ad attenersi al principio dell'economicità (art. 56 della legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Devono rispettare i principi di efficacia, appropriatezza ed economicità sanciti dalla legge, nonché garantire la qualità delle prestazioni fornite. Queste regole si applicano anche quando un fornitore di prestazioni indirizza un paziente a un altro fornitore di prestazioni. Esso deve consigliare il paziente secondo i principi summenzionati, affinché questi disponga delle informazioni necessarie per esercitare il diritto di scegliere liberamente tra un fornitore di prestazioni ambulatoriali o stazionarie. Inoltre i pazienti possono essere indirizzati da un fornitore a un altro unicamente per atti diagnostici o terapeutici necessari. Se chi indirizza un paziente a un altro fornitore di prestazioni dovesse ricevere un compenso per questa sua decisione, l'informazione al paziente ne sarebbe influenzata e sarebbe condizionata da un conflitto d'interessi. Il Consiglio federale ritiene preoccupante ed eticamente discutibile aggirare il diritto degli assicurati alla libera scelta con simili pratiche. Per di più, esse accrescono il pericolo di fornire prestazioni superflue e di esporre i pazienti a rischi inutili.

Di per sé le agevolazioni - in particolare i vantaggi in denaro o sotto forma di sconti - tra fornitori di prestazioni non sono illegali. L'articolo 56 capoverso 3 LAMal esige in questi casi che il beneficiario faccia usufruire l'assicurato o il suo assicuratore degli sconti diretti o indiretti che ha ottenuto. Ciò significa che se ottiene un vantaggio in denaro o uno sconto, il medico deve farne beneficiare gli assicurati o i loro assicuratori. Se i fornitori di prestazioni sono favoriti da compensi pecuniari, l'assicurato ha la possibilità di rivolgersi al tribunale arbitrale, secondo l'articolo 89 LAMal, ed esigere la restituzione dello sconto di cui il fornitore di prestazioni non ha fatto usufruire l'assicurato o l'assicuratore, così come previsto dall'articolo 56 capoverso 4 LAMal. Per quanto riguarda la LAMal, la situazione giuridica non dà adito ad alcun dubbio e su questo punto non vi è alcuna necessità di un ulteriore approfondimento o di emanare nuove norme. Non è invece chiaro se e in che misura vengano effettuati pagamenti tra fornitori di prestazioni e, se ciò avviene, fino a che punto gli assicurati o gli assicuratori ne beneficino. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha sottoposto la questione alle associazioni degli assicuratori, nell'ambito degli incontri che si tengono regolarmente. Gli assicuratori non sono a conoscenza di casi di compensi pecuniari versati per indirizzare un paziente da un fornitore di prestazioni a un altro. Il Consiglio federale intende tuttavia continuare a seguire la situazione insieme agli assicuratori e alla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

La legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) prevede che chi esercita liberamente una professione medica universitaria debba tutelare, nel collaborare con membri di altre professioni sanitarie, esclusivamente gli interessi dei pazienti e operare indipendentemente da vantaggi finanziari (art. 40 lett. e). Inoltre ogni cantone deve designare un'autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano liberamente una professione medica universitaria sul territorio cantonale. Tale autorità di vigilanza adotta le misure necessarie affinché siano rispettati gli obblighi professionali (art. 41 LPMed). Alle attività esercitate da dipendenti si applicano le leggi cantonali in materia di sanità, che prevedono obblighi professionali in larga misura analoghi a quelli della LPMed. L'adozione di misure per riconoscere e sanzionare i compensi pecuniari incombe quindi ai cantoni; questa responsabilità è compatibile con la loro competenza di autorizzare e sorvegliare l'attività dei fornitori di prestazioni. Le autorità federali hanno unicamente l'obbligo di annunciare all'autorità di vigilanza cantonale i fatti che potrebbero costituire una violazione degli obblighi professionali (art. 42 LPMed). Con l'articolo 40 LPMed si vuole garantire, in ultima analisi, che il diritto del paziente alla libera scelta di un fornitore di prestazioni ambulatoriali o stazionarie - fatta eccezione per i modelli che limitano questa scelta - non sia compromesso dall'interesse a un vantaggio economico da parte del fornitore di prestazioni.

Il Consiglio federale è favorevole alla posizione chiara della FMH sulla questione della remunerazione per l'indirizzamento di un paziente a un collega. Pertanto, i fornitori di prestazioni che non si attengono né alle prescrizioni della LAMal né al codice deontologico della FMH (art. 36) violano sia la legge che i loro obblighi deontologici. In considerazione di quanto suesposto, la situazione giuridica è chiara secondo la LAMal e anche secondo la LPMed, e non vi è alcuna necessità di un ulteriore approfondimento né di intervenire a livello normativo. Nell'ambito dei medicamenti, la questione del trasferimento delle agevolazioni è già stata integrata nella revisione in corso della legge sugli agenti terapeutici (messaggio del 7 novembre 2012 concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici; FF 2013 1).

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.