15.3066 · Interpellanza · 2015-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. È disposto, in considerazione del peggioramento delle condizioni quadro conseguente all'abolizione del tasso di cambio minimo franco-euro, a sospendere o perlomeno rinviare di almeno cinque anni la revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza?
2. Con quali misure intende impedire che l'attuazione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi aumenti l'onere amministrativo delle imprese?
Begründung
Quasi il 60 per cento delle esportazioni svizzere è destinato alla zona euro. Per le piccole e medie imprese l'abolizione del tasso di cambio minimo franco-euro da parte della Banca nazionale svizzera significa un forte rincaro delle loro esportazioni e quindi un grave pericolo per il mercato svizzero del lavoro. Le conseguenze non sono ancora del tutto prevedibili. Le condizioni quadro per il mercato svizzero del lavoro devono pertanto essere migliorate rinunciando a regolamentazioni eccessive.
La revisione della legge sulla protezione dei marchi, che aumenta la quota svizzera dal 50 al 60 per cento, metterà alla prova l'industria. Per le consegne non è possibile ripiegare sull'estero, il che rende molto più cari i prodotti. Occorre pertanto prendere in considerazione la sospensione o perlomeno il rinvio dell'entrata in vigore della revisione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non vede alcun motivo per sospendere o rinviare l'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei marchi. Ritiene che la protezione del marchio "Svizzera" e della croce svizzera rappresenti un investimento strategico per il futuro, divenuto ancora più importante in seguito all'inasprimento delle condizioni quadro conseguente all'abolizione del tasso di cambio minimo con l'euro.
L'impulso per la revisione Swissness è stato dato nel 2006 dal Parlamento (postulato Hutter Markus 06.3056, "Protezione del marchio Svizzera", e postulato Fetz 06.3174, "Tutela del marchio Made in Switzerland"), che ha incaricato il Consiglio federale di rafforzare la protezione dell'indicazione di provenienza "Svizzera". Nel giugno 2013 il Parlamento ha adottato le corrispondenti regole. Il Consiglio federale ha pertanto adempiuto un chiaro mandato del legislatore.
A causa dell'attuale apprezzamento del franco, i prodotti e i servizi svizzeri sono esposti a una concorrenza ancora più accesa. Con l'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei marchi, le imprese che producono in Svizzera o utilizzano materie prime svizzere possono continuare ad approfittare dell'eccellente reputazione del "marchio Svizzera" in Svizzera e all'estero. Il valore aggiunto economico dell'indicazione "Svizzera" è considerevole: nel caso di prodotti naturali agricoli e di prodotti tipicamente svizzeri può raggiungere il 20 per cento, e nel caso dei beni di lusso addirittura il 50 per cento del prezzo di vendita (studi Politecnico di Zurigo, 2008, Università di San Gallo et al., 2008, 2010, 2013). Nel 2008 l'avanzo delle entrate attribuibile alla promozione dei prodotti con il "marchio Svizzera" è stato pari a circa 5,8 miliardi di franchi soltanto per i settori degli orologi, dei gioielli, del cioccolato e dei macchinari (stima fondata sullo studio "Swissness Worldwide", 2008).
Un rinvio dell'entrata in vigore manterrebbe il quadro normativo attuale, giudicato insoddisfacente dal Parlamento, con conseguente ulteriore aumento degli abusi e con il rischio di indebolire il valore aggiunto generato dal marchio "Svizzera". L'entrata in vigore della revisione della legge sulla protezione dei marchi resta pertanto fondamentale per la piazza produttiva svizzera.
2. L'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" è facoltativo e gratuito. Le imprese che vogliono utilizzare l'indicazione per trarre vantaggio dal corrispondente valore aggiunto non necessitano di alcuna autorizzazione. Devono semplicemente rispettare le norme legali ed essere in grado di dimostrarlo in caso di controversia. Come già previsto dal diritto vigente, l'onere consisterà nell'accertare internamente se un prodotto soddisfa i requisiti per l'indicazione di provenienza "Svizzera".
Il Consiglio federale intende impostare le disposizioni esecutive in modo che possano essere adempiute con il minor onere amministrativo possibile. Vanno tuttavia rispettati il quadro normativo deciso dal Parlamento nel giugno 2013 e gli obblighi internazionali della Svizzera. Con l'aumento dal 50 al 60 per cento della quota dei costi di produzione è stata parimenti ampliata la base dei costi. Nel calcolo della quota del 60 per cento possono ora essere fatti valere anche i costi di ricerca e sviluppo. Inoltre, i costi per prodotti naturali che a causa delle condizioni naturali non possono essere prodotti in Svizzera possono essere esclusi dal calcolo per i prodotti industriali.
Risposta del Consiglio federale.