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15.3070 · Interpellanza · 2015-03-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Con quali misure intende impedire che l'attuazione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi aumenti l'onere amministrativo delle imprese?

2. Come intende impedire che le ordinanze di settore aumentino gli ostacoli per ottenere il marchio Swissness, mettendo così in pericolo le piccole e medie imprese (PMI), che dipendono più che mai da questa designazione?

Begründung

Per le PMI l'abolizione del tasso di cambio minimo franco-euro da parte della Banca nazionale svizzera significa un forte rincaro delle esportazioni e quindi un grave pericolo per il mercato svizzero del lavoro. Le condizioni quadro del lavoro devono pertanto essere migliorate rinunciando a regolamentazioni eccessive. Questo riguarda anche le nuove disposizioni Swissness.

L'attuazione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi, attualmente in fase di revisione, comporta un maggiore onere amministrativo, che causa costi e una mole di lavoro supplementari, di cui si farebbe a meno in questo periodo. Tale ripercussione è preoccupante soprattutto per le PMI, che alla luce delle circostanze non possono assumere personale supplementare.

Inoltre, prevedendo che almeno il 60 per cento dei costi di produzione siano realizzati in Svizzera, la legge comporta di per sé un inasprimento dei requisiti. Di conseguenza, le ordinanze esecutive di settore non dovrebbero aumentare ulteriormente gli ostacoli, ad esempio prevedendo requisiti minimi superiori a quelli della legge. Ne sarebbero toccate soprattutto le PMI.

Stellungnahme des Bundesrates

1. A causa dell'attuale apprezzamento del franco, i prodotti e i servizi svizzeri sono esposti a una concorrenza ancora più accesa. Occorre una regolamentazione credibile per preservare l'eccellente reputazione del "marchio Svizzera" e permettere alle imprese di beneficiare a lungo termine in Svizzera e all'estero del relativo valore aggiunto.

L'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" è facoltativo, gratuito e non sottostà ad autorizzazione. Se intendono beneficiare di questo valore aggiunto, le imprese dovranno dimostrare di rispettare le prescrizioni soltanto in caso di controversia. Come già previsto dal diritto vigente, l'onere consisterà nell'accertare internamente se un prodotto soddisfa i requisiti per l'indicazione di provenienza "Svizzera". Nel contempo, le regole precise sancite nella legge permettono di aumentare la certezza del diritto.

Per il Consiglio federale è importante disporre di una regolamentazione Swissness credibile, equilibrata e orientata alla prassi. L'esecutivo provvederà a definire le regole d'applicazione della nuova legislazione in modo che possano essere adempiute con un onere il più contenuto possibile. Devono tuttavia essere rispettate le prescrizioni legali adottate dal Parlamento.

Le norme di esecuzione per i prodotti industriali aiutano nel calcolo dei costi che possono essere fatti valere in virtù della legge. Dato che le modalità di produzione delle imprese sono assai diverse, le norme devono essere flessibili. A seconda delle esigenze individuali, le imprese potranno ad esempio scegliere di computare i costi diretti delle materie ai costi di produzione o come intendono prendere in considerazione i prodotti semilavorati nel calcolo dei costi di produzione. Non sono inoltre obbligate a tenere conto delle materie ausiliarie d'importanza secondaria, il che semplifica ulteriormente l'applicazione.

2. La legge sulla protezione dei marchi di recente adottata prevede la possibilità, per i settori economici, di definire regole più precise o concretizzare le eccezioni previste dal legislatore in un progetto di ordinanza settoriale. Possono per esempio stilare una lista delle materie prime che non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente o specificare le attività che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Tali disciplinamenti speciali devono essere emanati dal Consiglio federale, che prima sente i cantoni implicati, le associazioni professionali ed economiche interessate e le organizzazioni dei consumatori. Queste ordinanze settoriali permettono di precisare o inasprire le prescrizioni legali, ma non di allentarle.

Per evitare che gli interessi di alcune imprese di un settore prevalgano su quelli di tutte le altre, l'ordinanza settoriale deve essere sostenuta da una parte rappresentativa del settore. Quest'ultimo dovrà quindi anzitutto condurre un dibattito integrativo al suo interno per accordarsi su un orientamento comune. Non è previsto un meccanismo che permetta a uno o più membri del settore di fare ostruzione a un'ordinanza settoriale voluta da una parte rappresentativa dello stesso. Un simile meccanismo, infatti, limiterebbe la libertà imprenditoriale e ridurrebbe la certezza giuridica.

Risposta del Consiglio federale.