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15.3071 · Interpellanza · 2015-03-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Molte imprese svizzere sentono già chiaramente gli effetti dell'attuale apprezzamento del franco. Per preservare la concorrenzialità, ampie cerchie chiedono giustamente uno sgravio amministrativo delle imprese. È pertanto opportuno impostare il progetto Swissness e in particolare l'ordinanza sulla protezione dei marchi e l'ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" per le derrate alimentari nel modo più semplice e pragmatico possibile sul piano amministrativo. Le imprese che producono in Svizzera, offrono posti di lavoro ed elaborano materie prime svizzere non vanno indebolite, ma rafforzate.

1. Il Consiglio federale vede modo di mitigare gli effetti del franco forte sulle imprese impostando nel modo più flessibile e pragmatico possibile le ordinanze Swissness?

2. È disposto ad attuare le disposizioni più controverse in modo da promuovere le innovazioni e salvaguardare i posti di lavoro in Svizzera?

- La croce svizzera deve poter essere utilizzata sui prodotti dell'industria alimentare fabbricati in Svizzera ma composti da materie prime non presenti nel nostro Paese (p. es. caffè, cioccolato nero, ecc.).

- L'ordinanza deve essere interpretata in modo che, per esempio, solo l'80 e non il 100 per cento del latte in polvere impiegato per produrre il cioccolato al latte debba provenire dalla Svizzera.

- La provenienza svizzera di singole materie prime deve poter essere indicata, ad esempio, anche se esse sono evocative ai sensi dell'ordinanza sulle derrate alimentari, rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto o non trascurabili sotto il profilo del peso o se l'elaborazione che ha conferito all'alimento le sue caratteristiche essenziali è stata effettuata in Svizzera.

3. Come reagisce il Consiglio federale all'intenzione di Nestlé di rinunciare alla croce svizzera per una parte dei suoi prodotti a causa della normative Swissness? Interpretando In maniera troppo rigida la legge sulla protezione dei marchi non si corre il rischio di allontanare dalla Svizzera le imprese, in particolare quelle del settore alimentare?

4. Condivide l'opinione secondo cui a livello cantonale non sono necessarie ulteriori strutture di controllo per l'attuazione di Swissness?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'attuale apprezzamento del franco rappresenta una grande sfida per l'industria svizzera. Il valore aggiunto del "marchio Svizzera" rappresenta un importante vantaggio per gli imprenditori che hanno deciso di produrre nel nostro Paese e di impiegare materie prime svizzere. Per mantenere nel tempo questo valore aggiunto, nel 2006 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare norme più severe, che permettano di garantire la buona reputazione dei prodotti svizzeri presso i consumatori. L'Assemblea federale ha adottato questa nuova legislazione nel giugno 2013. Il Consiglio federale è obbligato a rispettare tali prescrizioni legali. Si impegna, nella misura del possibile, a elaborare norme di esecuzione che possano essere adempiute con un onere amministrativo il più contenuto possibile, tenendo conto delle legittime richieste dell'industria, dell'agricoltura e dei consumatori.

2. Il Consiglio federale ha posto in consultazione le ordinanze d'esecuzione della legislazione Swissness. Le proposte concrete formulate in tale sede saranno prese in considerazione nella misura consentita dal quadro normativo:

- Il Parlamento ha deciso che, nel caso delle derrate alimentari svizzere, non sono determinanti i costi di produzione, bensì la percentuale di materie prime provenienti dalla Svizzera. Secondo il messaggio del Consiglio federale (FF 2009 7425 7477), i prodotti costituiti esclusivamente da materie prime non svizzere non soddisfano questa prescrizione. Tuttavia, diversamente da quanto previsto dal diritto vigente, per questi prodotti sarà possibile indicare le attività svolte in Svizzera (p. es. per il caffè: "tostato in Svizzera").

- Il Parlamento ha deciso un disciplinamento speciale per i latticini, secondo il quale il 100 per cento della materia prima "latte" deve provenire dalla Svizzera (art. 48b cpv. 2 della legge sulla protezione dei marchi). Negli avamprogetti di ordinanza è tuttavia previsto che, se il latte in polvere non è utilizzato per la produzione di un latticino ma per un'altra derrata alimentare, questa "clausola del latte" non viene applicata (esempio: cioccolato al latte). In tal caso si applica la regola generale secondo cui almeno l'80 per cento del peso computabile dev'essere composto da materie prime svizzere e la fase essenziale di produzione deve avvenire in Svizzera.

- Nella legge sulla protezione dei marchi, il Parlamento non ha previsto deroghe per le derrate alimentari che contengono solo alcuni ingredienti svizzeri. È invece possibile indicare determinate attività specifiche, se sono svolte interamente in Svizzera (art. 47 cpv. 3ter della legge sulla protezione dei marchi).

3. Il progetto legislativo Swissness mira a consolidare la forza motrice del "marchio Svizzera" nel settore alimentare. L'utilizzo dell'indicazione di provenienza "Svizzera" è facoltativo. Un fabbricante di prodotti alimentari potrà utilizzare legalmente la croce svizzera e beneficiare del prezzo di vendita in genere più elevato di un prodotto svizzero, se rispetta le prescrizioni legali (mentre il vigente art. 2 LPSP non ammette l'utilizzo della croce svizzera sui prodotti). Ogni impresa decide, in base alla propria strategia commerciale e ai requisiti legali stabiliti dal Parlamento, se per un determinato prodotto sia economicamente opportuno utilizzare il "marchio Svizzera" a queste condizioni. Nei dibattiti riguardanti la revisione della legge, il Parlamento ha soppesato i vantaggi derivanti dalla protezione del "marchio Svizzera" e le probabili ripercussioni per l'industria manifatturiera. L'interpretazione delle disposizioni della legge sulla protezione dei marchi nei singoli casi spetterà ai giudici che dovranno pronunciarsi in merito a un'eventuale controversia.

4. La legge prevede varie possibilità d'intervento per le associazioni professionali ed economiche, per le organizzazioni dei consumatori e per le autorità. Il sistema di applicazione si fonda sulla possibilità, per le singole persone, associazioni o autorità, di denunciare gli utilizzi abusivi. Si è espressamente rinunciato a creare nuove strutture di controllo statale.

Risposta del Consiglio federale.