Modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Favorire la formazione continua dei lavoratori colpiti dal lavoro ridotto
15.3083 · Mozione · 2015-03-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare alle Camere federali - all'occorrenza mediante decreto federale urgente - misure legislative che permettano alle aziende del nostro Paese di far seguire corsi interni o esterni di formazione continua ai lavoratori colpiti dal lavoro ridotto secondo gli articoli 31 a 41 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI).
Begründung
Il versamento di indennità per lavoro ridotto è uno strumento di politica economica e sociale notevole. Da un punto di vista macroeconomico, questo strumento contribuisce a limitare il numero di licenziamenti e a contenere il tasso di disoccupazione a un livello inferiore di quello che raggiungerebbe se non fosse previsto. Aiuta inoltre le aziende a tenere i lavoratori interessati conservando così un prezioso know-how e i posti di lavoro.
In tale ottica viene valutata positivamente la decisione presa il 27 gennaio 2015 dal consigliere federale Johann Schneider-Ammann, che incarica la Segreteria di Stato dell'economia di autorizzare il versamento di indennità per lavoro ridotto in caso di perdite di lavoro dovute a fluttuazioni del tasso di cambio. Questa misura permetterà alle nostre aziende di gestire meglio gli effetti dell'aumento dei prezzi all'esportazione in seguito all'abbandono del tasso di cambio minimo del franco svizzero con l'euro comunicato dalla Banca nazionale svizzera il 15 gennaio 2015.
Sarebbe tuttavia opportuno per le aziende svizzere poter prevedere corsi di formazione continua per i loro collaboratori colpiti dal lavoro ridotto a causa di difficoltà economiche temporanee. Queste formazioni continue dovrebbero tenersi nei momenti lasciati liberi dalla riduzione dell'orario di lavoro.
Una simile misura avrebbe grandi vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori interessati in quanto permetterebbe di migliorare le competenze, la flessibilità, la polivalenza e la collocabilità dei lavoratori. Indirettamente, ne beneficierebbero anche la società e l'economia. I costi di queste formazioni continue sarebbero a carico delle aziende, per cui la misura non comporterebbe in alcun modo spese supplementari per l'assicurazione contro la disoccupazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR) i lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso per motivi economici. Gli altri presupposti del diritto all'ILR sono definiti nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; cfr. art. 31-41).
La mozione chiede che le aziende colpite dal lavoro ridotto possano far seguire corsi di formazione continua ai propri lavoratori durante la perdita di lavoro imputabile a motivi economici.
Sulla base dei principi enunciati nell'articolo 31 LADI, secondo cui l'ILR si prefigge in primo luogo di salvaguardare i posti di lavoro, l'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) prevede già disposizioni sul perfezionamento professionale che vanno nel senso di quanto richiesto nella mozione. Infatti, il diritto all'ILR sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti (art. 47 cpv. 1 OADI).
Il servizio cantonale può dare il suo consenso a un simile perfezionamento professionale durante il periodo di lavoro ridotto soltanto se questo:
- procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d'impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale;
- è rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda;
- non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro (art. 47 cpv. 2 OADI).
Queste condizioni intendono da un lato permettere che la formazione continua aumenti l'idoneità generale al collocamento dei lavoratori nel caso in cui, nonostante l'ILR, questi dovessero perdere il loro posto di lavoro, e dall'altro, evitare che il tempo dedicato alla formazione continua sia abusivamente utilizzato a fini di produzione. Soltanto una netta separazione tra la formazione continua e l'attività usuale dell'azienda permette di determinare e controllare sufficientemente la perdita di lavoro per il calcolo dell'ILR.
In sintesi si può affermare che a livello di ordinanza esiste già una regolamentazione che autorizza le aziende a far seguire una formazione continua ai lavoratori colpiti dal lavoro ridotto. Non è pertanto necessario procedere a una modifica della LADI nel senso di quanto richiesto nella mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.