15.3086 · Interpellanza · 2015-03-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La Confederazione si occupa dell'attuazione di compiti pubblici di sua competenza attraverso vari organismi specifici e imprese di sua proprietà. Le ordinazioni effettuate da questi enti presso l'economia privata del nostro Paese concorrono in modo importante alla formazione del prodotto interno lordo e alla creazione e salvaguardia di posti di lavoro in Svizzera, offrendo quindi un contributo al benessere della popolazione.
La rinuncia della Banca nazionale svizzera a difendere la soglia minima del cambio con l'euro potrebbe comportare una riduzione della domanda estera di beni e servizi prodotti in Svizzera e sfociare in un rallentamento della crescita economica e in una riduzione del nostro livello di benessere.
Per questo motivo chiedo al Consiglio federale se, in veste di autorità di pilotaggio delle imprese e degli organismi menzionati, è disposto a sollecitare questi enti ad aumentare ulteriormente la quota di beni e servizi ordinata presso l'economia privata del nostro Paese.
Begründung
La decisione presa il 15 gennaio 2015 dalla Banca nazionale svizzera di rinunciare a difendere la soglia minima del cambio con l'euro ha provocato un aumento dei prezzi dei beni e dei servizi svizzeri venduti nell'area dell'euro. La domanda estera di questi beni arrischia di diminuire provocando quindi un aumento del tasso di disoccupazione. Sembrerebbe quindi decisamente opportuno che la domanda interna degli enti pubblici possa compensare almeno parzialmente, nei limiti di una scelta ragionevole e razionale, la diminuzione della domanda estera, assumendo quindi la funzione di motore della crescita economica e di tutela dei posti di lavoro nel nostro Paese.
Per sollecitare le unità autonome ad aumentare ulteriormente la quota di beni e servizi ordinata presso l'economia privata del nostro Paese, la Confederazione sembra possa appoggiarsi su basi legali già esistenti. Nei rapporti del Consiglio federale del 2006 e del 2009 concernenti il governo d'impresa sono chiaramente specificate le competenze di cui la Confederazione dispone per fissare gli obiettivi strategici e pilotare le unità rese autonome come le FFS, la Posta SA, la RUAG, Skyguide, Swisscom e Swissmedic. Auspichiamo che la Confederazione faccia uso delle proprie competenze in questo ambito per sollecitare le unità in questione a dare ragionevolmente la preferenza alle imprese svizzere nei loro acquisti.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo i rapporti sul governo d'impresa (FF 2006 7545, n. 4.2.6; FF 2009 2225, principio guida 16) il Consiglio federale dirige le unità rese autonome della Confederazione con obiettivi strategici pluriennali, che riguardano da un lato i compiti (ad es. servizio universale) e, dall'altro, lo sviluppo delle imprese (ad es. mantenimento del valore a lungo termine). Al riguardo si basa sulle disposizioni organizzative della singola impresa che sanciscono tra l'altro lo scopo e i compiti, ma delimitano anche la responsabilità e le competenze tra il Consiglio federale e i vertici dell'impresa. Per conseguire al meglio i propri obiettivi, l'unità resa autonoma deve poter usufruire di libertà imprenditoriali nell'ambito delle prescrizioni legali e strategiche. Il Consiglio federale le garantisce queste libertà tenendo conto delle competenze del consiglio d'amministrazione e della direzione aziendale e rinunciando a impegnarsi in decisioni operative. Per il Consiglio federale questo principio inerente alla politica di proprietario è fondamentale. Ritiene dunque che non sia opportuno intervenire nella prassi degli acquisti delle imprese vicine alla Confederazione trattata dall'autore dell'interpellanza, tanto più che anche i fatti si oppongono a un simile intervento:
Innanzitutto, da un sondaggio svolto presso le grandi imprese della Confederazione in vista della risposta al presente intervento è emerso che queste imprese effettuano già oggi una quota sostanziale dei propri acquisti presso aziende fornitrici in Svizzera. Infatti, quasi quattro quinti di tutti gli acquisti (valore di acquisto) dei settori aziendali con sede nel nostro Paese avvengono in Svizzera.
Secondariamente occorre considerare che determinate prestazioni anticipate specifiche (ad es. nel settore dell'alta tecnologia), necessarie alle imprese vicine alla Confederazione per la fornitura delle prestazioni, non sono offerte in Svizzera. In questi casi è inevitabile orientarsi ai mercati internazionali.
In terzo luogo diverse imprese della Confederazione sono assoggettate parzialmente o integralmente al diritto in materia di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1). In questi casi l'impresa è tenuta a indire un bando pubblico per determinati progetti di appalti pubblici. Conformemente ai trattati internazionali, cui la Svizzera aderisce (Accordo WTO sugli appalti pubblici, Accordo bilaterale con la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, accordo di libero scambio), le imprese aggiudicatrici provenienti dall'estero non possono essere discriminate. Una violazione di questi accordi non sarebbe favorevole alla Svizzera anche perché esporrebbe le imprese interne al rischio di ritorsioni (cfr. al riguardo il parere del Consiglio federale sulla mozione del gruppo del PBD 15.3156, "Effetti del tasso di cambio sugli appalti").
In considerazione di ciò, il Consiglio federale non ritiene né corretto né opportuno esortare le imprese vicine alla Confederazione a riesaminare la propria politica degli acquisti.
Risposta del Consiglio federale.