15.3090 · Postulato · 2015-03-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 33 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) deve essere modificato in modo tale da estendere gli intervalli tra i controlli obbligatori periodici per i veicoli impiegati nei trasporti interni. Va verificato se, ad esempio, sia possibile applicare lo stesso regime delle automobili, che prevede il primo controllo quattro anni dopo la prima messa in circolazione, quello successivo tre anni dopo e in seguito un controllo ogni due anni.
Begründung
In virtù dell'articolo 33 capoverso 2 lettera a OETV, attualmente gli autoveicoli pesanti (trattori a sella, autocarri e autobus da turismo, inclusi semirimorchi e rimorchi) devono essere sottoposti a un controllo periodico ufficiale ogni anno dopo la prima messa in circolazione. Per i detentori dei 60 000 veicoli commerciali pesanti e 30 000 rimorchi interessati questi controlli comportano un elevato dispendio di tempo e denaro. I costi complessivi di questi controlli ammontano a circa 230 milioni di franchi svizzeri all'anno, cui vanno aggiunti i costi per il mancato utilizzo del veicolo, la messa a punto in vista del controllo (pulizia, ispezione), la predisposizione e il trasporto all'ufficio della circolazione (costi salariali dell'autista, carburante, TTPCP).
Per le automobili e i motocicli di nuova generazione le scadenze di revisione sono già state estese grazie agli standard tecnici notevolmente più elevati rispetto al momento dell'introduzione della normativa vent'anni or sono. I progressi tecnologici che hanno interessato autocarri e autobus da turismo sono almeno altrettanto ragguardevoli.
I veicoli commerciali moderni sono a basse emissioni e dispongono di sistemi di assistenza, monitoraggio e diagnostica di bordo affidabili, che segnalano la presenza o il rischio di guasti e, se questi non vengono risolti, limitano determinate funzioni (p. es. riduzione della coppia motrice o della velocità in caso di valori delle emissioni troppo elevati) garantendo comunque la sicurezza. Gli attuali sistemi di gestione del parco veicoli sono inoltre in grado di monitorare a distanza le condizioni tecniche dei veicoli, di modo che i lavori di manutenzione necessari possano essere effettuati in tempo utile. Oggi gli acquirenti e i concessionari, oltre a disporre di una garanzia pluriennale del fabbricante, di solito stipulano anche contratti di assistenza e manutenzione globali che garantiscono un funzionamento conforme alle norme per molti anni, rendendo superfluo un controllo aggiuntivo da parte delle autorità.
In base agli articoli 14 e 20 dell'Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72), i veicoli esteri non sono autorizzati a effettuare trasporti interni in Svizzera. Il cosiddetto divieto di cabotaggio esclude dunque i veicoli esteri dal traffico merci interno elvetico. Un allentamento dei controlli limitato esclusivamente a questo tipo di trasporti non rappresenta pertanto una misura discriminatoria ed è conforme all'articolo 1 capoverso 3 dell'accordo sui trasporti terrestri.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è disposto a verificare se, alla luce degli standard tecnici odierni, sia possibile estendere gli intervalli tra i controlli obbligatori periodici per i veicoli pesanti impiegati esclusivamente nei trasporti interni e a redigere un rapporto al riguardo. A tale proposito, occorrerà in particolare valutare le ripercussioni che tale eventuale estensione potrebbe comportare in termini di sicurezza e attuazione nonché di compatibilità con l'accordo sui trasporti terrestri.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.