15.310 · Iniziativa cantonale · 2015-06-10
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Basilea Città presenta la seguente iniziativa:
Occorre emanare una base costituzionale che istituisca un'assicurazione obbligatoria contro i terremoti a livello nazionale del tenore seguente:
Art. 74a Assicurazione contro i terremoti
Cpv. 1
La Confederazione stabilisce principi sulla protezione delle persone dagli effetti dei terremoti. La loro applicazione spetta ai cantoni, che emanano le pertinenti basi legali.
Cpv. 2
I cantoni provvedono affinché i nuovi edifici sul loro territorio siano costruiti secondo le norme antisismiche.
Cpv. 3
I cantoni garantiscono che tutti gli immobili sul loro territorio siano assicurati a titolo obbligatorio contro i terremoti. Possono incaricare le assicurazioni immobiliari cantonali o, in loro assenza, le compagnie di assicurazione private.
Cpv. 4
La Confederazione emana prescrizioni su un'assicurazione contro i terremoti a livello nazionale per la mobilia domestica e i beni mobili delle aziende. Tiene conto a tal fine delle strutture del mercato e della competenza dei cantoni in cui sono presenti assicuratori cantonali su beni mobili.
Cpv. 5
La Confederazione può partecipare al finanziamento dell'assicurazione contro i terremoti e, in caso di situazioni straordinarie, fornire prestazioni finanziarie supplementari.
Begründung
Nel raffronto internazionale, il pericolo sismico in Svizzera è da considerarsi moderato. Nel nostro Paese i terremoti di media intensità si verificano con una frequenza da una a due volte ogni secolo. Dato che sono eventi rari, la sensibilizzazione su questo rischio è scarsa. Le conoscenze sulle costruzioni antisismiche e sulla prevenzione dei terremoti sono costantemente migliorate, tuttavia vengono poco attuate malgrado i bassi costi specifici. Di conseguenza, non sono state adottate misure preventive adeguate e quindi, in caso di terremoti di forte magnitudo, i danni sarebbero molto ingenti.
Dal 1° luglio 2004 è in vigore la nuova norma SIA 260/261; per la maggior parte delle nuove costruzioni non vi è comunque un obbligo legale di rispettare queste disposizioni e non sono previsti neppure controlli di polizia edilizia. Le prescrizioni vengono per lo più attuate solo se i committenti della costruzione lo esigono per contratto; per tale motivo, oggi molte nuove costruzioni private sono ancora troppo esposte ai rischi sismici. Se preventivato, il costo delle misure necessarie alla costruzione di edifici a tenuta sismica ammonterebbe solo all'1 per cento al massimo dei costi relativi alla costruzione grezza.
Gli scenari delle compagnie di riassicurazione ipotizzano che per un evento che si verifica ogni secolo (magnitudo 5,5 - 6) i danni ammonterebbero a circa 7 miliardi di franchi (edifici e mobilia), per un evento che si verifica ogni 500 anni (magnitudo 6 - 6,5) a circa 40 miliardi di franchi e per un evento che si verifica ogni 1000 anni (magnitudo superiore a 6,5) a circa 60 miliardi di franchi (45 miliardi per gli edifici e 15 miliardi per la mobilia). A ciò si aggiungono le vittime provocate dal sisma, che non possono essere quantificate.
Già da tempo si sarebbe dovuto attuare una prevenzione contro i terremoti a livello nazionale proporzionata al rischio e introdurre un'assicurazione adeguata per i danni che ne derivano. A tale scopo la Confederazione dovrebbe esercitare l'alta vigilanza in materia di prevenzione dei terremoti per garantire un giusto grado di protezione, fissato secondo criteri unitari per tutta la Svizzera. Solo la Confederazione, infatti, è in grado di coordinare questo compito e di elaborare in maniera appropriata le strategie necessarie a tal fine. I cantoni, dal canto loro, sarebbero tenuti a emanare sul loro territorio le pertinenti norme edilizie. La Confederazione dovrebbe inoltre provvedere affinché, a livello nazionale, sia offerta un'adeguata copertura assicurativa in caso di terremoti per gli edifici, la mobilia domestica e i beni mobili delle aziende, incaricando a tale scopo i cantoni e le compagnie d'assicurazione private che dovrebbero unirsi, in particolare, per la riassicurazione.