15.3101 · Mozione · 2015-03-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta di base legale che fissi in generale a quattro settimane il termine di comunicazione degli orari di lavoro. Per eventuali cambiamenti degli orari durante tale termine sono necessari il consenso dei lavoratori e un supplemento di tempo e di salario. Si devono ammettere eccezioni che prevedono un termine più breve di due settimane in caso di aumento straordinario e inatteso della mole di lavoro, eventualmente mediante una regolamentazione nel quadro di un contratto collettivo di lavoro settoriale.
Begründung
L'attuale articolo 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro prevede che il datore di lavoro informi i lavoratori sugli orari di lavoro di norma almeno due settimane prima di un impiego previsto.
Nella pratica questa regolamentazione può comportare cambiamenti a breve termine dei piani degli impieghi esistenti. I lavoratori devono così essere disponibili con sempre minore preavviso e in tempi sempre più brevi e assumersi il rischio inerente alla pianificazione delle risorse e all'onere supplementare di lavoro.
È appunto nei settori caratterizzati da orari di lavoro irregolari, come ad esempio nel commercio al dettaglio o in ambito sanitario, che le modifiche a breve termine dei piani degli impieghi risultano particolarmente onerose per i lavoratori. Tali modifiche creano difficoltà particolari soprattutto ai lavoratori a tempo parziale che devono conciliare il lavoro con impegni educativi, una formazione continua o una seconda attività retribuita.
La proposta di un termine di comunicazione di quattro settimane aumenta la sicurezza della pianificazione per i lavoratori e migliora la conciliabilità tra famiglia e professione. Al contempo, il fatto di prevedere eccezioni tiene conto degli aumenti inattesi della mole di lavoro. La flessibilità per introdurre modifiche a breve termine è mantenuta ma necessita del consenso del lavoratore e supplementi salariali o di tempo. Prolungando il termine di comunicazione come richiesto nella mozione, le attuali regolamentazioni del lavoro straordinario potranno continuare ad essere applicate in maniera invariata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La comunicazione tempestiva degli orari di lavoro ai lavoratori è importante per questi ultimi. L'articolo 69 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) prevede pertanto che i lavoratori vadano informati il più presto possibile, di regola due settimane prima di un impiego previsto con i nuovi orari di lavoro, sul momento dell'introduzione concreta degli orari di lavoro determinanti. Nelle indicazioni della SECO relative all'OLL 1 si precisa che è possibile derogare a tale termine solo per ragioni imperative, come nel caso in cui il lavoro straordinario debba essere ordinato entro un termine più breve per rispondere a un'urgenza. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione vigente rappresenti una soluzione adeguata.
Un termine di comunicazione di quattro settimane con costi supplementari in caso di deroga costituirebbe un vincolo troppo rigido per le imprese. Una simile limitazione della flessibilità avrebbe conseguenze negative sulla competitività delle aziende svizzere e sui loro impieghi. Nella situazione attuale la misura proposta è inopportuna, tenuto conto in particolare della forza del franco.
Spetta alle parti interessate affrontare eventuali problemi nell'attuazione della regolamentazione vigente. Se il ramo è particolarmente colpito può risultare necessaria la ricerca di una soluzione tra le parti sociali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.