15.3102 · Mozione · 2015-03-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il supplemento salariale per il lavoro straordinario fissando la durata del lavoro settimanale proporzionalmente al tasso di occupazione.
Begründung
Le ore di lavoro svolte durante la settimana che superano la durata massima della settimana lavorativa secondo l'articolo 9 della legge sul lavoro (45 o 50 ore) sono considerate lavoro straordinario. Il lavoro straordinario può essere indennizzato con un supplemento salariale del 25 per cento o con un corrispondente congedo.
In base alla regolamentazione attuale, la soglia delle ore di lavoro oltre la quale il lavoro straordinario viene compensato è la stessa per i lavoratori a tempo pieno e per quelli a tempo parziale. Questi ultimi ne risultano penalizzati in quanto, per giungere a tale soglia, devono effettuare molte più ore di lavoro al di là della durata del lavoro convenuta contrattualmente.
Il numero dei lavoratori a tempo parziale è in continuo aumento. Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, nel 2013 il 34 per cento dei lavoratori era occupato a tempo parziale.
Le ragioni che spingono a scegliere un'occupazione a tempo parziale sono molteplici e di diversa natura, ma spesso sono legate a impegni familiari ed educativi paralleli all'attività professionale. Altre ragioni sono la formazione continua o lo svolgimento di un'attività accessoria. Spesso i lavoratori a tempo parziale svolgono, in totale, un lavoro a tempo pieno. Attualmente la durata legale massima del lavoro non garantisce la protezione personale della salute di questa categoria di lavoratori.
Adeguando in maniera proporzionale il limite settimanale per il lavoro straordinario al tasso di occupazione, con una percentuale lavorativa dell'80 per cento la soglia sarebbe raggiunta a partire da 36, rispettivamente 40, ore. In tal modo si terrebbe conto della realtà dell'aumento del lavoro a tempo parziale, facendo così un passo verso la parità di trattamento tra lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo pieno e facilitando in particolare la conciliabilità tra attività professionale e famiglia. Inoltre, questa soluzione contribuirebbe a garantire la protezione della salute dei lavoratori a tempo parziale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il limite della durata massima della settimana lavorativa (45 o 50 ore) previsto all'articolo 9 della legge sul lavoro (LL) serve a proteggere la salute e fissa il numero massimo di ore di lavoro che una persona può prestare a settimana. Questo limite è imperativo e si applica indipendentemente dal fatto che si tratti di un'attività a tempo pieno o a tempo parziale e che il lavoratore eserciti anche altre attività. La legge prevede regole chiare in caso di superamento della durata massima della settimana lavorativa: tali regole stabiliscono a quali condizioni può essere ordinato il lavoro straordinario e la sua durata massima (art. 12 LL), il supplemento salariale da versare e la compensazione mediante un corrispondente congedo da accordare (art. 13 LL). I lavoratori con responsabilità familiari beneficiano di una protezione particolare: possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso e, su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo (art. 36 LL).
Per le ore supplementari (lavoro straordinario ai sensi del Codice delle obbligazioni), ossia le ore di lavoro che superano il tempo di lavoro convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, ma inferiori alla durata massima della settimana lavorativa fissata dalla LL, il Codice delle obbligazioni (art. 321c cpv. 3) prevede quanto segue: se, con il consenso del lavoratore, le ore supplementari non sono compensate mediante congedo o se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per le ore supplementari il salario normale più un supplemento di almeno un quarto. I lavoratori a tempo parziale ricevono pertanto un supplemento salariale o un congedo compensativo non solo per il lavoro straordinario ai sensi della LL (ore prestate oltre la durata massima della settimana lavorativa) ma di norma anche per le ore supplementari ai sensi del Codice delle obbligazioni.
Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione prevista dal Codice delle obbligazioni e dalla LL prenda sufficientemente in considerazione la protezione della salute, lasciando inoltre alle aziende il margine di manovra necessario. Ridurre l'attrattiva del lavoro a tempo parziale per le aziende sarebbe in contraddizione con gli obiettivi dell'iniziativa volta a contrastare la carenza di personale qualificato. Inoltre, il fatto di limitare questa flessibilità avrebbe conseguenze negative sulla competitività delle aziende svizzere, il che sarebbe inopportuno nella situazione attuale, tenuto conto in particolare della forza del franco.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che non vi sia motivo di introdurre nella LL una distinzione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda la durata massima della settimana lavorativa e il lavoro straordinario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.