15.3105 · Interpellanza · 2015-03-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Concorda nel ritenere che le coppie non sposate debbano poter ricorrere alla donazione di spermatozoi (e in futuro anche di oociti), contrariamente al divieto sancito nell'articolo 3 capoverso 3 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM)? In caso affermativo, è disposto a sottoporre i necessari adeguamenti al Parlamento?
2. Concorda nel ritenere che anche le coppie omosessuali, per principio, debbano poter far capo alla medicina della procreazione, contrariamente al divieto sancito nell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LPAM e nell'articolo 28 della legge sull'unione domestica registrata (LUD)? In caso affermativo, è disposto a sottoporre i necessari adeguamenti al Parlamento (p. es. in relazione alla revisione del diritto d'adozione attualmente in corso)?
Begründung
Oltre alle persone sole, il diritto vigente in materia di medicina della procreazione esclude in generale anche le coppie omosessuali dal ricorso alla medicina della procreazione (art. 3 cpv. 2 lett. a LPAM). Peraltro anche le coppie non sposate eterosessuali non possono ricorrere alla donazione di spermatozoi (art. 3 cpv. 3 LPAM).
Se l'esclusione delle persone sole dal ricorso alla medicina riproduttiva è comprensibile per determinati motivi al fine di garantire al nascituro, per quanto possibile, la presenza di due genitori, non si spiega invece l'esclusione generalizzata delle coppie omosessuali che vivono in concubinato e in unione domestica registrata e, ancora meno, delle coppie eterosessuali che vivono in concubinato. Al centro delle preoccupazioni deve esserci unicamente il benessere del nascituro (cfr. art. 3 cpv. 1 LPAM), che tuttavia non è determinato da una struttura formale bensì, piuttosto, dalla qualità effettiva del rapporto di coppia.
In conseguenza del cambiamento dei valori in atto nella società, anche la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) ha sottolineato nel suo parere 22/2013 (pagg. 38-41) che, in questi casi, si è di fronte a una discriminazione inammissibile di determinate forme di convivenza. Tale discriminazione trova per lo più giustificazioni in pregiudizi di ordine naturalistico e non in una vera e propria necessità di garantire il benessere del nascituro.
Sia la revisione del diritto di adozione in corso, sia le riflessioni in atto su un diritto di famiglia più moderno offrono l'opportunità di aprirsi ai mutamenti sociali.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 28 novembre 2014 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione; FF 2015 793), in cui fa presente che l'adozione congiunta di un minorenne estraneo sarà consentita, anche in futuro, soltanto a coppie sposate. Il progetto sarà dibattuto dalle Camere federali, che dovranno decidere se dare seguito su questo punto al disegno del Consiglio federale.
Nella medicina della procreazione il quadro giuridico è analogo. Oggi infatti possono ricorrere alla procreazione assistita unicamente le coppie eterosessuali e, se il metodo prevede l'utilizzo di spermatozoi donati, soltanto le coppie sposate. Attualmente il Consiglio federale non prevede di presentare al Parlamento una modifica di tali condizioni quadro. Questa decisione dipende anche dal fatto che, in seguito all'adozione dell'iniziativa parlamentare Neirynck 12.487, "Autorizzare la donazione di oociti", la competente Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale sta riflettendo su chi possa ricorrere al metodo di procreazione mediante oociti donati e se l'accesso a questa tecnica debba essere disciplinato diversamente dall'accesso al metodo basato sulla donazione di spermatozoi. Il Consiglio federale non intende esprimersi in merito anticipando la suddetta riflessione.
Risposta del Consiglio federale.