15.3113 · Mozione · 2015-03-12
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare un progetto riguardante quanto segue:
- istituzione delle basi costituzionali che permettano di disciplinare entro un margine di fluttuazione il carico fiscale per tutti i tipi di imposta, al fine di migliorare l'equità fiscale in tutta la Svizzera;
- l'armonizzazione fiscale materiale delle aliquote, delle tariffe e dei limiti di esenzione fiscale non deve portare all'istituzione di un'aliquota unitaria di tassazione; combinata alla perequazione finanziaria, essa dovrà invece permettere di delimitare entro un determinato margine di fluttuazione i carichi fiscali fra i cantoni e le regioni.
Begründung
Il rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni illustra in modo chiaro che le disparità fra i cantoni non si sono per nulla assottigliate e che il fenomeno dannoso della concorrenza fiscale si è ulteriormente aggravato. Il carico fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche diverge fortemente da un cantone all'altro.
1. L'onere fiscale dei lavoratori altamente qualificati (in per cento del reddito disponibile) diverge di circa 15 punti percentuali fra quello più basso (Zugo) e quello più alto (Neuchâtel; cfr. rapporto sull'efficacia, pag. 83).
2. Onere fiscale di una famiglia con due figli, con un reddito lordo annuale di 100 000 franchi: l'ammontare d'imposta a Delémont nel 2007 era 3,3 volte maggiore che a Zugo, nel 2013 era 5,5 volte maggiore (Fonte: AFC, Charge fiscale: Chefs-lieux des cantons).
3. L'onere fiscale medio delle imprese nel 2011 oscillava fra l'11 per cento del cantone di Nidvaldo e il 22 per cento del cantone di Ginevra (cfr. rapporto sull'efficacia, pag. 84).
Questi dati attestano una violazione flagrante dell'uguaglianza giuridica garantita dall'articolo 8 della Costituzione, così come del principio formulato nell'articolo 127 della Costituzione per il quale l'imposizione deve essere commisurata alla capacità economica del contribuente; dimostrano altresì una disparità di trattamento della popolazione. Queste cifre certificano inoltre che non è nemmeno rispettato l'articolo 2 lettera b LPFC, secondo il quale la perequazione finanziaria è intesa a ridurre le disparità tra i cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale.
Per i contribuenti è estremamente ingiusto che il carico fiscale diverga in tale misura da un cantone all'altro; va inoltre osservato che l'accentuata concorrenza fiscale fra i cantoni si ripercuote negativamente anche sulla capacità dell'ente pubblico di fornire prestazioni. Il divario fra i cantoni, in termini di ricchezza e di carico fiscale, continua incontestabilmente ad allargarsi, minacciando la coesione nazionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autrice della mozione chiede di limitare il carico fiscale di tutti i tipi di imposta entro un determinato margine di fluttuazione. Questa richiesta è molto simile ai contenuti dell'iniziativa popolare "per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (iniziativa per imposte eque)" respinta da popolo e cantoni il 28 novembre 2010. Essa si differenzia tuttavia dall'iniziativa in tre punti essenziali. Innanzitutto vi è la possibilità di disciplinare margini di fluttuazione anche nei casi di redditi e sostanza bassi. In secondo luogo, la proposta non si limita all'imposta sul reddito e sulla sostanza, bensì si estende a tutti i tipi di imposta. Ne sarebbero interessate anche altre imposte cantonali quali l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare oppure le imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni. In terzo luogo, la mozione non precisa se devono essere introdotte soltanto aliquote d'imposta minime o anche aliquote massime.
In considerazione del fatto che l'iniziativa "per imposte eque" discussa cinque anni or sono è stata respinta, il Consiglio federale non vede alcuna ragione di avviare un nuovo tentativo per limitare la concorrenza fiscale, che limiterebbe in misura ancora maggiore l'autonomia fiscale dei cantoni. L'autonomia tariffale garantita dalla Costituzione al legislatore cantonale significa che l'ordinamento giuridico della Confederazione ammette la concorrenza fiscale in ambito di aliquote fiscali cantonali e prende pertanto in considerazione anche differenze di onere tra i cantoni come pure, all'interno del cantone, tra i comuni. Con la sua sentenza in materia di tariffa d'imposta del cantone di Obvaldo, il Tribunale federale ha concretizzato il principio della capacità economica dichiarando le tariffe decrescenti di imposta non compatibili con il principio della capacità economica. Al riguardo l'analisi si riferisce a un confronto tra contribuenti all'interno di una tariffa con differenti capacità economiche. Un confronto di tariffe d'imposta cantonali (differenti), come chiesto nella mozione, non era per contro oggetto della sentenza della massima istanza giudiziaria. Il fatto di indicare tale confronto quale motivo di violazione delle vigenti disposizioni costituzionali non è corretto, poiché l'articolo 3 della Costituzione garantisce la sovranità dei cantoni nei limiti fissati dalla Costituzione federale e l'articolo 129 capoverso 2 della Costituzione esclude esplicitamente dall'armonizzazione le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.
Nel complesso i vantaggi della concorrenza fiscale prevalgono chiaramente sui suoi svantaggi. Si tratta dunque di sfruttare questi vantaggi ed evitare o attenuare gli effetti indesiderati. Questo è tra l'altro il compito della perequazione finanziaria nazionale (PFN). Il secondo rapporto sull'efficacia del mese di marzo 2014 mostra che la PFN continua a raggiungere i propri obiettivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.