Lexipedia

15.3137 · Interpellanza · 2015-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 2 della legge sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.

Alcuni cantoni affidano il trattamento informatico delle dichiarazioni d'imposta a ditte private. È segnatamente noto che il trattamento esternalizzato delle dichiarazioni d'imposta solettesi è svolto dalla filiale svizzera di un'impresa americana. In tale contesto chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. La Confederazione, rispettivamente il Consiglio federale, nell'ambito della vigilanza ai sensi della LIFD, sono stati preventivamente informati dai cantoni sui progetti di esternalizzazione del trattamento di dati fiscali a privati e invitati a valutarne l'ammissibilità?

2. In caso affermativo, il Consiglio federale come giustifica il fatto che all'epoca ha esplicitamente o tacitamente approvato l'esternalizzazione del trattamento di dati altamente sensibili a privati e in particolare a filiali svizzere di società madri estere?

3. Come giudica la sua eventuale approvazione alla luce delle recenti rivelazioni concernenti la fuga e la vendita illegale di dati nonché l'insaziabile appetito di dati manifestato in particolare da servizi d'informazione esteri?

4. È a conoscenza di un eventuale obbligo legale delle imprese americane di fornire dati, compresi quelli delle loro filiali all'estero, ai servizi d'informazione degli Stati Uniti?

5. Secondo il Consiglio federale, qual è il margine di manovra di cui dispongono le filiali svizzere di società madri americane per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni legali sia svizzere che americane se per le filiali estere di società madri americane esistesse effettivamente un obbligo legale di consegnare dati?

6. Secondo il Consiglio federale, qual è il rischio che in tal modo dati altamente sensibili possano finire nelle mani sbagliate?

7. In caso di risposta negativa alla domanda 1 e visti gli sviluppi e le conoscenze più recenti, il Consiglio federale ritiene retrospettivamente che sia ammissibile e ragionevole che dati altamente sensibili siano trattati da privati, in particolare da filiali svizzere di società madri estere? In caso affermativo, quali motivazioni adduce? In caso negativo, che cosa pensa di fare per opporvisi?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. No. La Confederazione non è stata coinvolta nella decisione di esternalizzare il trattamento di dati fiscali a una filiale svizzera di un'impresa americana. L'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.1) stabilisce tuttavia che la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai cantoni. La delega di tutti i compiti di tassazione e di riscossione ai cantoni si impone in un'ottica federalista, ma anche per ragioni di economia della tassazione. L'organizzazione delle autorità cantonali d'esecuzione per quanto riguarda l'imposta federale diretta è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti (art. 104 cpv. 4 LIFD). I cantoni vantano dunque un'ampia autonomia organizzativa e procedurale a livello cantonale e possono organizzare liberamente l'esecuzione dell'imposta federale diretta nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta alle autorità competenti decidere in quale misura coinvolgere personale ausiliario e se, date le circostanze, le misure di sicurezza adottate sono sufficienti.

Con riferimento all'imposta federale diretta, il nuovo articolo 104a LIFD stabilisce che un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica la regolarità e la legalità della riscossione e del versamento della quota spettante alla Confederazione. Nella griglia di verifica elaborata da un gruppo di esperti viene inoltre preso in considerazione il settore IT (interfacce dati comprese), ciò significa che l'organo cantonale di vigilanza finanziaria è tenuto a controllare, nell'ambito della sua verifica annuale, anche questo settore, soprattutto quando emergono rischi particolari.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che il cantone non fosse tenuto a informare la Confederazione, nella fattispecie il Consiglio federale, in merito all'ammissibilità delle previste esternalizzazioni di dati fiscali, poiché all'epoca vigeva una situazione iniziale diversa da quella attuale.

4. In occasione della discussione del 29 gennaio 2014 sulle minacce a cui sono esposte le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) della Confederazione e a seguito delle rivelazioni sulle attività dei servizi d'informazione di Stati esteri, il Consiglio federale ha preso atto delle possibilità giuridiche di cui dispongono i servizi d'informazione degli Stati Uniti. Le imprese americane e le loro filiali estere possono ad esempio essere spinte a collaborare strettamente con i servizi d'informazione e a fornire dati.

5. Sulla base di queste rivelazioni, il Consiglio federale deve partire dal presupposto che le società madri americane diano la priorità ai propri obblighi legali negli Stati Uniti rispetto agli obblighi a cui devono ottemperare le loro filiali in altri sistemi giuridici, con una conseguente limitazione dei margini di manovra delle filiali svizzere di società madri americane.

6. Alla luce di questi fatti il Consiglio federale riconosce che vi è un rischio elevato che a seguito dell'obbligo imposto a questi fornitori TIC la riservatezza di dati sensibili non sia più completamente garantita. Di conseguenza, il 29 gennaio 2014 il Consiglio federale ha adottato misure di protezione per poter classificare come non idonei tali fornitori TIC in caso di fornitura di prestazioni concernenti infrastrutture TIC particolarmente critiche per l'amministrazione federale (ad es. il trasporto di dati interno all'amministrazione).

7. Se le filiali svizzere di imprese straniere sono in grado di rispettare le disposizioni legali svizzere, secondo il diritto vigente non vi è in linea di principio nulla che impedisca a tali filiali di esercitare un'attività commerciale in Svizzera. Le autorità fiscali competenti devono decidere caso per caso in quale misura ricorrere a personale ausiliario.

Anche in questo contesto occorre precisare che tale decisione spetta anzitutto ai cantoni. Questi sono tenuti a decidere in funzione del caso concreto e sulla base delle circostanze complessive note in quel momento. Dalle risposte fornite alle domande 5 e 6 emerge che alla luce delle recenti rivelazioni, potrebbero rendersi necessarie, a parere del Consiglio federale, misure a livello federale. È pertanto plausibile che anche i cantoni seguano questo parere e adottino eventualmente misure. Ciò rientra peraltro nella loro autonomia. Si rinvia inoltre all'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale svizzero (RS 311.0; atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero), di cui bisogna tenere conto in relazione alla trasmissione forzata di dati dalla Svizzera all'estero.

Risposta del Consiglio federale.