15.315 · Iniziativa cantonale · 2015-09-24
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa:
L'articolo 79b capoverso 1 CP dev'essere modificato come segue:
Art. 79b
Sorveglianza elettronica
Cpv. 1
A richiesta del condannato, l'autorità d'esecuzione può ordinare l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):
Lett. a
per l'esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da cinque giorni a tre anni; o
Lett. b
in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata di almeno un mese fino a un massimo di due anni.
...
Begründung
Situazione iniziale
Sorveglianza elettronica nel cantone di Basilea Campagna
Il cantone di Basilea Campagna, inserito nel progetto sperimentale iniziato nel 1999, pratica ormai da 16 anni la sorveglianza elettronica (electronic monitoring, EM) in quanto forma di esecuzione per pene detentive da 20 giorni a un anno o quale fase di esecuzione tra l'esecuzione stazionaria e la liberazione condizionale. Le esperienze effettuate possono essere valutate in modo molto positivo: le interruzioni e le ricadute sono minime; quasi sempre può essere raggiunto l'obiettivo perseguito, ossia che agli interessati sia imposta una notevole riduzione della libertà (in effetti scontano una pena privativa della libertà) senza sradicarli dal loro contesto sociale (lavoro, famiglia ecc.) in modo che, una volta scontata la pena, non si ritrovino in una situazione ancora più precaria di prima. È importante che la EM si svolga a due livelli: da un lato la sorveglianza tecnica mediante "cavigliere elettroniche" collegate con un ricevitore piazzato a domicilio o via GPS; dall'altro l'accompagnamento da parte dei servizi sociali durante l'esecuzione, che avviene invero già durante l'esecuzione stazionaria, ma che assume ancora più importanza durante la sorveglianza elettronica dato che l'interessato deve dar prova della necessaria autodisciplina.
L'esperienza insegna che questo tipo di sostegno è fondamentale proprio nelle pene detentive di lunga durata. Risulta infatti decisamente più difficile "resistere", ossia rispettare in modo coerente e sistematico le condizioni imposte (tempi prescritti, ulteriori condizioni), per un lungo periodo rispetto a quanto ci si possa generalmente immaginare. L'esperienza dimostra però anche che nella pratica si presentano spesso casi in cui sarebbe opportuno eseguire in questo modo pene di durata superiore ai 12 mesi. Anche un'estensione verso il basso - pene inferiori ai 20 giorni - appare indicata. Poiché l'attuale disciplinamento non lo prevede, l'iniziativa cantonale chiede un'estensione in tal senso.
Quadro giuridico: a livello federale
Una volta concluso il progetto sperimentale, la sorveglianza elettronica è stata proseguita - in mancanza di un'altra base legale - quale "nuova forma d'esecuzione in via sperimentale" rifacendosi all'articolo 387 capoverso 4 del Codice penale svizzero. La decisione delle Camere federali del 19 giugno 2015 concernente la modifica della disciplina delle sanzioni consente di istituire un nuovo articolo 79b, che introduce nel CP il principio della sorveglianza elettronica. Il campo d'applicazione è stato ripreso senza modifiche dal diritto vigente: le pene detentive da 20 giorni a 12 mesi e il lavoro esterno da 3 a 12 mesi possono essere scontate sotto forma di sorveglianza elettronica. L'iniziativa cantonale non entra quindi più in considerazione ai fini di tale revisione e va trattata separatamente dalle Camere federali.
La proposta di estensione
Estensione verso l'alto
Le esperienze effettuate si sono finora limitate a una durata dell'esecuzione fino a 12 mesi. Già sotto questo aspetto si può affermare che, in casi specifici, pene detentive nettamente più lunghe potrebbero essere scontate sotto forma di EM. Una sorveglianza elettronica prolungata non è più una novità nemmeno in base al diritto federale vigente: dal 1° gennaio 2015 i divieti di accedere ad aree determinate, la cui durata minima di sorveglianza è di un anno, possono essere controllati mediante EM. La durata può estendersi fino a 3, 5 10 anni o anche oltre. In tal senso, le sorveglianze elettroniche prolungate sono già diritto federale vigente e, quando i giudici le pronunciano, devono essere attuate.
Alla luce di queste considerazioni non vi sono motivi che si oppongono a una EM prolungata anche nell'esecuzione delle pene detentive. Al contrario: una simile soluzione consentirebbe di raggiungere una certa armonizzazione tra le varie disposizioni del diritto federale attualmente divergenti.
Il legislativo cantonale ritiene dunque adeguata un'estensione a tre anni, netta ma pur sempre contenuta rispetto ai divieti di accedere ad aree determinate. Con la soluzione proposta, la durata effettiva dell'esecuzione sarebbe di due anni qualora, come è la regola, dopo due terzi della pena possa essere concessa la liberazione condizionale, oppure di un massimo di tre anni - cosa che non accade praticamente mai nel caso della EM poiché gli interessati sono obbligati a comportarsi bene, altrimenti vengono esclusi dal programma. Questa entità della pena corrisponde al limite legale per le pene parzialmente sospese, che può essere considerato una sorta di punto d'intersezione tra la criminalità media e quella grave.
Estensione verso il basso
Attualmente è prescritta una durata minima di 20 giorni, mantenuta pure nella revisione della disciplina delle sanzioni; al di sotto di tale limite non può essere consentito l'impiego della EM. L'esistenza di un limite inferiore è ininfluente poiché per le pene detentive di durata più breve sono disponibili alternative quali il lavoro di pubblica utilità. Tuttavia vi sono casi in cui dev'essere eseguita una pena detentiva di breve durata senza condizionale, ma un'esecuzione stazionaria sarebbe controproducente. La revisione del diritto sanzionatorio dovrebbe portare a una maggiore frequenza di una simile situazione, essendo l'obiettivo dichiarato quello di "promuovere" nuovamente le pene detentive di breve durata (senza condizionale). Nella prassi esistono limiti "economici" alla EM, poiché l'installazione degli apparecchi e l'elaborazione dei dati nel sistema comportano un onere che "non vale la pena" sostenere per due, tre giorni di esecuzione. Con i nuovi apparecchi, che consentono di installare il dispositivo a un costo nettamente inferiore, tale limite economico si è tuttavia nettamente ridotto; contemporaneamente i costi per i posti di carcerazione sono aumentati in modo tale che, attualmente, il punto di pareggio economico dovrebbe situarsi al di sotto di una settimana. Per il resto, la Confederazione può tranquillamente lasciare che siano i cantoni a occuparsi di questo aspetto. Il legislativo cantonale propone dunque un limite minimo di cinque giorni. Il limite minimo può essere nettamente ridotto anche per il lavoro esterno: il termine minimo di un mese appare adeguato.
Ulteriori effetti positivi
Come illustrato, l'estensione proposta è motivata in primo luogo dalle ottime esperienze fatte per raggiungere l'obiettivo principale della EM: evitare o perlomeno ridurre gli effetti negativi dell'esecuzione stazionaria delle pene detentive. Non si può tuttavia tralasciare di osservare che la EM presenta contemporaneamente vantaggi economici: è nettamente meno cara dell'esecuzione stazionaria. Già rispetto alla semiprigionia i costi ammontano a meno della metà; rispetto agli istituti di pena addirittura a meno del 30 per cento. Per l'esecuzione di una pena di 18 mesi, per esempio, il risparmio sarebbe di 120 000 franchi, una somma non indifferente in tempi di difficoltà finanziarie. Allo stesso tempo, questa misura consentirebbe di alleviare il problema della scarsità di posti nei penitanziari.